(Annesso-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese  le  operazioni
di  frizzantatura  e  spumantizzazione,  devono   essere   effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente  art.
3 secondo gli usi tradizionali della zona  stessa.  Tuttavia,  tenuto
conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito  che
tali operazioni di vinificazione siano effettuate  anche  nell'ambito
dell'intero  territorio  della  regione  Emilia  Romagna  e  che   le
operazioni  di  frizzantatura  e  spumantizzazione  siano  effettuate
nell'intero territorio della regione Emilia Romagna e  delle  regioni
limitrofe. 
    5.2. E' consentito, a favore dei vini da  tavola  ad  indicazione
geografica tipica  «Rubicone»,  l'aumento  del  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  mediante   la   pratica   dell'arricchimento   da
effettuarsi nei limiti e con le modalita'  previste  dalla  normativa
comunitaria. 
    5.3. Nella vinificazione e nella  elaborazione  dei  vini  e  dei
mosti  parzialmente  fermentati  ad  indicazione  geografica   tipica
«Rubicone»,   nonche'   nelle   operazioni   di    frizzantatura    e
spumantizzazione e stabilizzazione dei  vini  medesimi  sono  ammesse
tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente. 
    5.4. Per  i  vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Rubicone»
tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale. 
    5.5. La resa massima dell'uva  in  vino  finito,  pronto  per  il
consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di  vino
ad eccezione dei vino Passito rosso, anche con la  specificazione  di
uno o due vitigni di cui al comma 4, dell'art. 2, che non deve essere
superiore al 50%. Qualora vengano  superati  detti  limiti  tutto  il
prodotto perde il  diritto  ad  utilizzare  l'indicazione  geografica
tipica. 
    5.6. E'  consentito  a  favore  dei  vini  e  dei  mosti  di  uve
parzialmente fermentati ad indicazione geografica  tipica  «Rubicone»
il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di
fuori della zona di produzione  delimitata  dal  precedente  art.  3,
nella misura non eccedente il 15%.