(Annesso-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Base ampelografica 
 
    2.1. L'Indicazione geografica tipica  «Forli'»  e'  riservata  ai
seguenti vini: 
      bianchi, anche nelle tipologie vivace,  frizzante,  spumante  e
mosto di uve parzialmente fermentato; 
      rossi, anche nelle tipologie vivace, frizzante novello, passito
(categoria Vino) e mosto di uve parzialmente fermentato; 
      rosati, anche nella tipologia  vivace,  frizzante,  spumante  e
mosto di uve parzialmente fermentato. 
    2.2.  I  vini  e  i  mosti  di  uve  parzialmente  fermentati   a
Indicazione Geografica Tipica «Forli'» bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale, da uno o piu' vitigni  idonei  alla  coltivazione  per  la
Regione  Emilia  Romagna,  iscritti  nel  registro  nazionale   delle
varieta' di vite per uve da vino approvato con DM 7  maggio  2004,  e
successivi aggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1  del  presente
disciplinare. 
    2.3.  La  Indicazione   geografica   tipica   «Forli'»   con   la
specificazione di uno dei vitigni di  seguito  elencati:  Ancellotta,
Barbera, Bombino bianco, Cabernet Franc, Cabernet  Sauvignon,  Canina
Nera,   Centesimino,   Chardonnay,   Ciliegiolo,   Famoso,   Fortana,
Garganega, Grechetto Gentile, Malbo Gentile,  Malvasia  (da  Malvasia
Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia Aromatica),  Manzoni  Bianco,
Marzemino, Merlot, Montu',  Moscato  Bianco,  Müller  Thurgau,  Pinot
Bianco,  Pinot  Nero,   Riesling,   Riesling   Italico,   Sangiovese,
Sauvignon, Syrah, Trebbiano (da  Trebbiano  Romagnolo  e/o  Trebbiano
Toscano), Uva Longanesi e' riservata  ai  vini  e  ai  mosti  di  uve
parzialmente  fermentati  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente
vitigno. 
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore  analogo,
non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna
fino ad un massimo del 15%. 
    2.4. I vini a  Indicazione  geografica  tipica  «Forli'»  con  la
specificazione di uno dei  vitigni  indicati  al  comma  2.3  possono
essere prodotti anche nelle tipologie vivace, frizzante  e  mosto  di
uve parzialmente fermentato per i vini bianchi, rossi e rosati, nella
tipologia novello per  i  vini  rossi  e  nella  tipologia  spumante,
quest'ultima limitatamente ai vini bianchi. 
    2.5.  La  Indicazione   geografica   tipica   «Forli'»   con   la
specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 e'  riservata
ai relativi vini, anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto  di
uve parzialmente fermentato, nonche', limitatamente ai vini  bianchi,
anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi,  anche
nella tipologia novello, alle  condizioni  previste  dalla  normativa
comunitaria.