Art. 7. Designazione e presentazione 7.1. Alla Indicazione geografica tipica «Forli'» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 7.2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 7.3. Nella designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione geografica tipica «Forli'» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni secondo la normativa vigente in materia. 7.4. Nella designazione e presentazione dei vini a Indicazione geografica tipica «Forli'» e' consentito utilizzare la menzione «vivace» secondo la normativa vigente in materia. 7.5. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 l'Indicazione geografica tipica «Forli'» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. 7.6. Nella designazione e presentazione dei vini rossi a Indicazione Geografica Tipica «Forli'» Passito e' consentito utilizzare nella etichettatura la specificazione Appassimento utilizzando caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione «Forli'».