(Annesso-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    7.1. Alla  Indicazione  geografica  tipica  «Forli'»  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 
    7.2. E' tuttavia consentito l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore. 
    7.3. Nella designazione e presentazione dei vini e dei  mosti  di
uve parzialmente fermentati a Indicazione geografica tipica  «Forli'»
e' consentito utilizzare  il  riferimento  al  nome  di  due  vitigni
secondo la normativa vigente in materia. 
    7.4. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  Indicazione
geografica tipica  «Forli'»  e'  consentito  utilizzare  la  menzione
«vivace» secondo la normativa vigente in materia. 
    7.5. Ai sensi dell'art. 14, comma 4  del  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61  l'Indicazione  geografica  tipica  «Forli'»  puo'
essere utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  e  i  mosti  di  uve
parzialmente  fermentati  ottenuti  da  uve  prodotte   da   vigneti,
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art.
3, ed iscritti allo schedario viticolo per le relative  denominazioni
di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare
la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti  per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al   presente
disciplinare. 
    7.6.  Nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  rossi   a
Indicazione  Geografica  Tipica  «Forli'»   Passito   e'   consentito
utilizzare  nella  etichettatura   la   specificazione   Appassimento
utilizzando caratteri di dimensioni non superiori alla  denominazione
«Forli'».