Art. 2 
 
 
Modifiche al  Capo  I  -  Disposizioni  di  carattere  generale,  del
                Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 
 
  1. All'art. 2, comma 1, sono inserite le seguenti definizioni: 
    0a) «agenti»: gli intermediari che agiscono in nome o  per  conto
di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione, iscritti
nella sezione A del registro; 
    b-bis) «attivita' di intermediazione  assicurativa»:  l'attivita'
che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi  o  nel
prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attivita'  e,  se
previsto  dall'incarico   intermediativo,   nella   conclusione   dei
contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione,
segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati; 
    g-bis) «dipendenti  e  collaboratori»:  i  soggetti  che,  dietro
compenso, su incarico degli intermediari iscritti nelle sezioni A,  B
e  D  del   registro,   svolgono   l'attivita'   di   intermediazione
assicurativa  e  riassicurativa  all'interno  o,  se  iscritti  nella
sezione E del registro, anche fuori dai locali dell'intermediario per
il quale operano; 
    i-bis)  «fornitore»:  il  soggetto   terzo   imparziale   a   cui
l'intermediario ha affidato la gestione dei reclami o di singole fasi
della stessa; 
    i-ter) «grande broker»:  il  mediatore  o  il  broker  che  abbia
l'amministratore delegato e/o il direttore  generale  iscritti  nella
medesima sezione ai sensi dell'art. 13,  comma  2,  lettera  a),  del
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e un numero di dipendenti
o collaboratori iscritti  nella  sezione  E  del  registro  uguale  o
superiore a dieci; 
    n-bis) «intermediari iscritti nell'elenco annesso»:  intermediari
assicurativi con residenza o sede legale in  un  altro  Stato  membro
iscritti nell'elenco annesso al registro  di  cui  all'art.  116  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitati ad operare in
Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi; 
    p-bis) «mediatori o broker»: gli  intermediari  che  agiscono  su
incarico del cliente e che non  hanno  poteri  di  rappresentanza  di
imprese di assicurazione o di riassicurazione, iscritti nella sezione
B del registro; 
    t 01) «produttori diretti»: gli intermediari che,  anche  in  via
sussidiaria  rispetto  all'attivita'  svolta  a  titolo   principale,
esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita  e  nei  rami
infortuni e malattia per conto e sotto la  piena  responsabilita'  di
un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario  o
di risultato esclusivamente per l'impresa  medesima,  iscritti  nella
sezione C del registro; 
    t-quater)  «registro»:  il  registro  unico   elettronico   degli
intermediari assicurativi e riassicurativi di cui  all'art.  109  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  2. All'art. 2, comma 1, lettera n)  la  parola:  «intermediari»  e'
sostituita   con   le   parole:   «intermediari    assicurativi»    o
«intermediari». 
  3.  All'art.  2,  comma  1,  lettera   t-bis)   dopo   le   parole:
«dichiarazione di insoddisfazione» sono inserite le parole «in  forma
scritta» e dopo le parole «impresa di assicurazione» sono inserite le
parole: «, di un intermediario assicurativo  o  di  un  intermediario
iscritto nell'elenco annesso». 
  4. All'art. 2, comma 1, lettera t-ter) dopo le parole: «impresa  di
assicurazione»  sono  inserite  le  parole:   «,   dell'intermediario
assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso». 
  5. All'art. 3, comma 1, lettera b)  dopo  le  parole:  «imprese  di
assicurazione»  sono  inserite  le  parole:  «,  degli   intermediari
assicurativi o degli intermediari iscritti nell'elenco annesso».