Art. 2 Modifiche al Capo I - Disposizioni di carattere generale, del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 1. All'art. 2, comma 1, sono inserite le seguenti definizioni: 0a) «agenti»: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione, iscritti nella sezione A del registro; b-bis) «attivita' di intermediazione assicurativa»: l'attivita' che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attivita' e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati; g-bis) «dipendenti e collaboratori»: i soggetti che, dietro compenso, su incarico degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro, svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa all'interno o, se iscritti nella sezione E del registro, anche fuori dai locali dell'intermediario per il quale operano; i-bis) «fornitore»: il soggetto terzo imparziale a cui l'intermediario ha affidato la gestione dei reclami o di singole fasi della stessa; i-ter) «grande broker»: il mediatore o il broker che abbia l'amministratore delegato e/o il direttore generale iscritti nella medesima sezione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e un numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del registro uguale o superiore a dieci; n-bis) «intermediari iscritti nell'elenco annesso»: intermediari assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi; p-bis) «mediatori o broker»: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione, iscritti nella sezione B del registro; t 01) «produttori diretti»: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima, iscritti nella sezione C del registro; t-quater) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 2. All'art. 2, comma 1, lettera n) la parola: «intermediari» e' sostituita con le parole: «intermediari assicurativi» o «intermediari». 3. All'art. 2, comma 1, lettera t-bis) dopo le parole: «dichiarazione di insoddisfazione» sono inserite le parole «in forma scritta» e dopo le parole «impresa di assicurazione» sono inserite le parole: «, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso». 4. All'art. 2, comma 1, lettera t-ter) dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le parole: «, dell'intermediario assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso». 5. All'art. 3, comma 1, lettera b) dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le parole: «, degli intermediari assicurativi o degli intermediari iscritti nell'elenco annesso».