Art. 4 
 
 
    Modifiche all'art. 8 del regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 
 
  1. All'art. 8, comma 1, dopo le parole: «entro 45 giorni  dal  loro
ricevimento.» e' inserita la seguente frase: « Le imprese trasmettono
senza ritardo agli intermediari iscritti nelle  sezioni  B  e  D  del
registro e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso  i  reclami
eventualmente  ricevuti  relativi  al  comportamento  degli   stessi,
dandone contestuale notizia al reclamante».