Art. 4 Modifiche all'art. 8 del regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 1. All'art. 8, comma 1, dopo le parole: «entro 45 giorni dal loro ricevimento.» e' inserita la seguente frase: « Le imprese trasmettono senza ritardo agli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del registro e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento degli stessi, dandone contestuale notizia al reclamante».