Art. 5 
 
 
Introduzione del Capo III bis - «Reclami  relativi  ai  comportamenti
                  degli intermediari assicurativi» 
 
  1. Dopo il Capo III e' inserito il seguente Capo III  bis  «Reclami
relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi»: 
 
                            Capo III bis 
 
 
  Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi 
 
 
                             Art. 10-bis 
 
 
                  Politica di gestione dei reclami 
 
  1. Gli intermediari iscritti nelle  sezioni  B  e  D  del  registro
adottano una politica di gestione dei reclami di propria  pertinenza,
inclusi  quelli  relativi  ai  comportamenti  dei  dipendenti  e  dei
collaboratori, ispirata all'equo trattamento  dei  contraenti,  degli
assicurati, dei beneficiari e dei danneggiati, idonea ad  individuare
e a gestire eventuali  conflitti  di  interesse  con  il  reclamante,
nonche' tesa a  garantire  la  corretta  e  tempestiva  gestione  dei
reclami. 
  2. La politica di gestione  dei  reclami  di  cui  al  comma  1  e'
formalizzata in un documento reso  disponibile  ai  dipendenti  e  ai
collaboratori  mediante  adeguati  canali  di  comunicazione  ed   e'
soggetta a revisione almeno annuale. 
  3. L'organo amministrativo dei grandi broker e  degli  intermediari
iscritti nella sezione D approva la politica di cui al comma 1 ed  e'
responsabile della relativa attuazione. 
  4. Le imprese di assicurazione preponenti integrano la politica  di
gestione dei reclami di cui all'art. 7-bis introducendo  disposizioni
specifiche con riferimento: 
    a) alla gestione dei  reclami  relativi  ai  comportamenti  degli
agenti e dei relativi dipendenti  e  collaboratori  di  cui  all'art.
10-ter, e idonee ad individuare  e  gestire  eventuali  conflitti  di
interesse tra l'intermediario, l'impresa e il reclamante; 
    b) alla  gestione  dei  reclami  relativi  ai  comportamenti  dei
produttori  diretti  di  cui   all'art.   10-quinquies,   idonee   ad
individuare  e  gestire  eventuali   conflitti   di   interesse   tra
l'intermediario, l'impresa e il reclamante. 
  5. La politica di gestione di cui al comma 4  e'  comunicata  dalle
imprese preponenti agli  agenti  e  ai  produttori  diretti  mediante
adeguati canali di comunicazione ed e' soggetta  a  revisione  almeno
annuale. 
 
                             Art. 10-ter 
 
 
Gestione dei reclami relativi  ai  comportamenti  degli  intermediari
                iscritti nella sezione A del registro 
 
  1. Le  imprese  preponenti  gestiscono  i  reclami  presentati  con
riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvalgono per  lo
svolgimento dell'attivita' di intermediazione assicurativa, inclusi i
reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori,
secondo quanto stabilito nella politica di gestione di  cui  all'art.
7-bis. Gli agenti trasmettono senza  ritardo  all'impresa  preponente
interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di
un  dipendente  o  collaboratore,  dandone  contestuale  notizia   al
reclamante. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 garantiscono nella fase istruttoria
il contraddittorio con l'agente interessato. Fatto salvo l'obbligo di
trasmissione di cui al comma 1, le  imprese  trasmettono  il  reclamo
ricevuto all'intermediario invitandolo a fornire entro 15  giorni  la
documentazione pertinente e ogni altra  informazione  ritenuta  utile
per  la  gestione  del  reclamo,  nonche'  ad  esprimere  la  propria
posizione  rispetto  alla  questione  oggetto  del  reclamo   stesso.
L'intermediario e'  in  ogni  caso  posto  tra  i  destinatari  delle
comunicazioni dell'impresa al reclamante relative al reclamo stesso. 
  3. Le imprese forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro
45 giorni  dal  ricevimento  del  reclamo,  adottando  un  linguaggio
semplice e facilmente comprensibile. Il termine  e'  sospeso  per  un
massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie di cui al  comma
2. Nel caso di  mancato  o  parziale  accoglimento  del  reclamo,  le
imprese forniscono al reclamante una chiara spiegazione della propria
posizione e lo  informano  in  merito  alla  possibilita',  prima  di
interessare l'Autorita' giudiziaria, di  rivolgersi  all'IVASS  o  ai
sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti  a
livello normativo o convenzionale, specificandone le  modalita'.  Nel
riscontro  al  reclamo,  le  imprese  preponenti  danno  conto  della
posizione assunta dall'agente interessato ovvero  della  sua  mancata
risposta. 
  4. Le imprese preponenti registrano i reclami di  cui  al  comma  1
nell'archivio di cui all'art. 9, comma 1, e riportano i relativi dati
nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui  all'art.  9,
comma 2. 
  5. Le  imprese  preponenti  comunicano  all'agente  interessato  il
riscontro fornito al reclamante, indicando contestualmente  eventuali
misure correttive idonee a rimuovere la causa del reclamo,  anche  al
fine di: 
    a) effettuare l'analisi dei reclami di cui all'art. 10-undecies; 
    b) fornire all'IVASS i dati relativi ai reclami ricevuti ai sensi
dell'art. 10-duodecies, comma 1; 
    c) consentire all'agente di riportare i dati relativi ai  reclami
nel prospetto statistico di cui all'allegato 4 alla fine  di  ciascun
anno solare. 
 
                           Art. 10-quater 
 
 
Gestione dei reclami relativi  ai  comportamenti  degli  intermediari
                iscritti nella sezione B del registro 
 
  1.  Gli  intermediari  iscritti  nella  sezione  B   del   registro
gestiscono i reclami di loro pertinenza, inclusi i  reclami  relativi
ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori,  secondo  quanto
stabilito nella politica di gestione di cui all'art. 10-bis. I broker
trasmettono  senza  ritardo   all'impresa   interessata   i   reclami
eventualmente  ricevuti  relativi  al   comportamento   dell'impresa,
dandone contestuale notizia al reclamante. 
  2. I broker forniscono risposta al reclamante entro 45  giorni  dal
ricevimento  del  reclamo,  adottando  un   linguaggio   semplice   e
facilmente comprensibile. Nel caso di mancato o parziale accoglimento
del reclamo, gli intermediari forniscono  al  reclamante  una  chiara
spiegazione della propria posizione e lo  informano  in  merito  alla
possibilita',  prima  di  interessare  l'Autorita'  giudiziaria,   di
rivolgersi, all'IVASS o ai sistemi  alternativi  per  la  risoluzione
delle controversie previsti  a  livello  normativo  o  convenzionale,
specificandone le modalita'. 
  3. I broker  che  utilizzano  siti  di  social  networking  per  le
comunicazioni con gli  assicurati,  i  contraenti  e  i  danneggiati,
consentono di presentare i reclami anche tramite tale  canale  o,  in
alternativa, indicano le specifiche modalita'  per  la  presentazione
dei reclami. Si applicano in ogni caso i commi 1 e 2. 
  4. I broker registrano i reclami ricevuti in un archivio  annotando
i dati di cui all'allegato 1 ed  integrandolo  con  i  dati  relativi
all'eventuale  trasmissione  all'impresa  assicurativa  o  ad   altri
istituti finanziari, qualora il reclamo ricevuto  non  rientri  nella
competenza  dell'intermediario.  L'archivio  e'  tenuto  in   formato
elettronico o cartaceo. Alla fine di ciascun  anno  solare  i  broker
riportano  i  dati  relativi  ai  reclami  trattati   nel   prospetto
statistico di cui all'allegato 4. 
 
                          Art. 10-quinquies 
 
 
Gestione dei reclami  da  parte  degli  intermediari  iscritti  nella
                       sezione C del registro 
 
  1. Le imprese di assicurazione gestiscono i reclami presentati  nei
confronti dei produttori diretti di cui si avvalgono per  l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione assicurativa, secondo le  modalita'
di cui agli articoli 8, commi 1, 1-bis e 5, e 9. 
  2. I produttori diretti che  ricevono  un  reclamo  lo  trasmettono
senza  ritardo  all'impresa  di  assicurazione  dandone   contestuale
notizia al reclamante. 
 
                           Art. 10-sexies 
 
 
Gestione dei reclami relativi  ai  comportamenti  degli  intermediari
                iscritti nella sezione D del registro 
 
  1.  Gli  intermediari  iscritti  nella  sezione  D   del   registro
gestiscono i reclami di propria competenza, inclusi  quelli  relativi
ai comportamenti  dei  dipendenti  e  collaboratori,  secondo  quanto
stabilito dalla politica di gestione di cui all'art.  10-bis  nonche'
dalle disposizioni di cui all'art. 10-quater, commi 2, 3,  e  4.  Gli
intermediari  trasmettono  senza   ritardo   all'impresa   preponente
interessata   i   reclami   eventualmente   ricevuti   relativi    al
comportamento   dell'impresa,   dandone   contestuale   notizia    al
reclamante. 
  2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al  presente  Capo,  gli
intermediari di cui al comma 1 possono utilizzare le  strutture  e  i
presidi organizzativi gia' esistenti  per  la  gestione  dei  reclami
relativi all'attivita' bancaria e finanziaria nel caso in  cui  siano
idonee a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al comma  1,
nonche' agli articoli 10-bis, commi 1, 2 e 3, e 10-octies. 
  3. In caso di utilizzo di strutture  esistenti,  nell'ambito  della
gestione dei reclami gli intermediari assicurano: 
    a)  che  sia  data  separata   evidenza,   anche   in   fase   di
registrazione, della trattazione dei reclami  relativi  all'attivita'
di intermediazione assicurativa; 
    b)  che  siano  fornite  all'IVASS,  su   richiesta,   tutte   le
informazioni   relative   alla   gestione   dei   reclami    relativi
all'attivita' di intermediazione assicurativa, inclusa  l'informativa
di cui all'art. 10-duodecies, comma 1. 
 
                           Art. 10-septies 
 
 
Gestione dei reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti  e  dei
                            collaboratori 
 
  1. I reclami relativi ai comportamenti presentati nei confronti dei
dipendenti e collaboratori degli intermediari  assicurativi  e  degli
intermediari iscritti nell'elenco annesso sono gestiti secondo quando
previsto dagli articoli  10-ter,  comma  1,  10-quater,  comma  1,  e
10-sexies, comma 1 e 10-terdecies, comma 1. 
  2. I dipendenti e  i  collaboratori  che  ricevono  un  reclamo  lo
trasmettono senza  ritardo  all'intermediario  per  conto  del  quale
svolgono l'attivita'  di  intermediazione  assicurativa  oggetto  del
reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa  al
reclamante  puo'  essere  fornita   direttamente   dall'intermediario
principale. 
 
                           Art. 10-octies 
 
 
                Funzione per la gestione dei reclami 
 
  1. Per la gestione dei  reclami,  inclusi  i  reclami  relativi  ai
comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori  e  i  riscontri  ai
reclamanti, i grandi broker e gli intermediari iscritti nella sezione
D del registro costituiscono una specifica funzione  aziendale  e  ne
garantiscono  l'imparzialita'  di  giudizio  mediante  un'appropriata
collocazione organizzativa e la predisposizione di  idonee  procedure
tese ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i  soggetti
il cui comportamento e' oggetto di reclamo. 
  2. Gli intermediari di  cui  al  comma  1  forniscono  a  richiesta
dell'IVASS informazioni relative alla funzione aziendale, incluso  il
nominativo del responsabile della medesima con i relativi recapiti. 
  3. La funzione  per  la  gestione  dei  reclami  delle  imprese  di
assicurazione di cui all'art. 8, comma 2, e' competente anche per  la
gestione dei reclami relativi: 
    a) ai comportamenti degli agenti, inclusi i relativi dipendenti e
collaboratori, di cui all'art. 10-ter; 
    b) ai  comportamenti  dei  produttori  diretti  di  cui  all'art.
10-quinquies. 
 
                           Art. 10-novies 
 
 
            Esternalizzazione della gestione dei reclami 
 
  1. Ferma restando la responsabilita'  rispetto  alla  gestione  del
reclamo in conformita'  agli  articoli  10-quater  e  10-sexies,  gli
intermediari iscritti nelle  sezioni  B  e  D  del  registro  possono
avvalersi per la gestione  dei  reclami,  o  di  singole  fasi  della
stessa, di soggetti terzi  imparziali,  incluse  le  associazioni  di
categoria di appartenenza. 
  2. In caso di esternalizzazione, gli intermediari di cui  al  comma
1: 
    a)  ricevono  direttamente  i  reclami  presentati,   curano   le
successive  comunicazioni  e  forniscono  in   ogni   caso   risposta
conclusiva al reclamante entro i termini previsti dal regolamento; 
    b) forniscono al  reclamante  i  riferimenti  del  fornitore  che
gestisce il reclamo; 
    c) accertano che l'esternalizzazione non comporti  la  violazione
di alcuna legge, in particolare delle norme sulla protezione dei dati
personali; 
    d) formalizzano l'esternalizzazione in  un  accordo  scritto  che
definisca con chiarezza gli obblighi e i relativi adempimenti in capo
all'intermediario e al fornitore; 
    e) fermo restando quanto previsto dal  comma  3,  individuano  un
referente interno alla propria struttura organizzativa che  verifichi
il rispetto delle condizioni di cui al presente comma; 
    f) comunicano, a richiesta dell'IVASS, il nominativo e i recapiti
del fornitore, assicurando che  l'Autorita'  abbia  accesso  ai  dati
relativi all'attivita' esternalizzata e  ai  locali  commerciali  del
fornitore. 
  3. In caso di esternalizzazione della gestione  dei  reclami  o  di
singole fasi  della  stessa  da  parte  dei  grandi  broker  e  degli
intermediari iscritti nella sezione D del registro, il referente  per
l'attivita' esternalizzata e' il responsabile della funzione  di  cui
all'art. 10-octies, comma 2. 
 
                           Art. 10-decies 
 
 
                Informazioni sulla procedura reclami 
 
  1. Gli  intermediari  riportano  nella  dichiarazione  conforme  al
modello 7B allegato al regolamento ISVAP n. 5 del  16  ottobre  2006,
nel proprio sito internet, ove esistente, e nei locali dove e' svolta
l'attivita' di intermediazione: 
    a) le informazioni concernenti la gestione dei reclami inclusa la
modalita'   di    presentazione    dei    reclami    all'impresa    o
all'intermediario, le modalita' di comunicazione e la  tempistica  di
risposta; 
    b) l'indicazione della  funzione  per  la  gestione  dei  reclami
dell'impresa  o   dell'intermediario,   ove   esistente,   incaricata
dell'esame dei reclami e i relativi recapiti; 
    c) le indicazioni sulle modalita' di  presentazione  dei  reclami
all'IVASS e la possibilita' per il reclamante, in caso di  mancato  o
parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all'Autorita'  e  ai
sistemi alternativi di  risoluzione  delle  controversie  previsti  a
livello normativo o convenzionale, specificandone le modalita'. 
  2. Gli intermediari su richiesta del reclamante,  che  non  ne  sia
gia' in possesso in virtu' di  un  rapporto  contrattuale  esistente,
forniscono per iscritto le informazioni di cui al  comma  1,  lettere
a), b) e c). 
  3. Gli intermediari iscritti nella sezione A,  inclusi  i  relativi
dipendenti e collaboratori, che svolgono attivita' di intermediazione
per conto di piu' compagnie forniscono  le  informazioni  di  cui  al
comma 1  differenziate  per  ciascuna  delle  imprese  per  le  quali
operano. 
 
                          Art. 10-undecies 
 
 
                         Analisi dei reclami 
 
  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e  D  del  registro
sono tenuti ad  analizzare  i  dati  dei  singoli  reclami  trattati,
inclusi i reclami relativi ai  comportamenti  dei  dipendenti  e  dei
collaboratori, evidenziando le cause di fondo comuni  alle  tipologie
di reclamo. All'esito dell'analisi, gli intermediari valutano se tali
cause possano interessare  anche  procedure  o  prodotti  diversi  da
quelli  trattati  nel  reclamo  e  intervengono  con  l'adozione   di
appropriate misure correttive. 
 
                          Art. 10-duodecies 
 
 
                        Informativa all'IVASS 
 
  1. A richiesta dell'IVASS gli intermediari iscritti  nelle  sezioni
A, B e D forniscono all'Autorita': 
    a) le informazioni relative al numero dei  reclami  ricevuti,  ai
tempi di risposta, all'oggetto e all'esito del reclamo; 
    b) le risultanze dell'analisi effettuata ai  sensi  dell'articolo
undecies; 
    c) l'ultimo prospetto statistico  disponibile  redatto  ai  sensi
degli articoli 10-ter, comma 5, lettera c),  10-quater,  comma  4,  e
10-sexies, comma 1. 
 
                          Art. 10-terdecies 
 
 
Gestione dei reclami relativi  ai  comportamenti  degli  intermediari
              assicurativi iscritti nell'elenco annesso 
 
  1.  Gli  intermediari  iscritti  nell'elenco  annesso  abilitati  a
operare in regime di stabilimento e in libera prestazione di  servizi
gestiscono i reclami di loro pertinenza, inclusi i  reclami  relativi
ai comportamenti dei dipendenti e dei  collaboratori,  e  trasmettono
senza  ritardo  all'impresa  interessata  i   reclami   eventualmente
ricevuti  relativi  al  comportamento  dell'impresa  stessa,  dandone
contestuale notizia al reclamante. 
  2. Gli intermediari di  cui  al  comma  1  forniscono  risposta  al
reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando  un
linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Nel caso di mancato o
parziale accoglimento del reclamo,  gli  intermediari  forniscono  al
reclamante una  chiara  spiegazione  della  propria  posizione  e  lo
informano  in  merito  alla  possibilita',   prima   di   interessare
l'Autorita'  giudiziaria,  di  rivolgersi,  all'IVASS  o  ai  sistemi
alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a  livello
normativo o convenzionale, specificandone le modalita'. 
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 registrano i reclami ricevuti
in un archivio annotando i dati di cui all'allegato 1 ed integrandolo
con  i   dati   relativi   all'eventuale   trasmissione   all'impresa
assicurativa o ad  altri  istituti  finanziari,  qualora  il  reclamo
ricevuto non rientri nella competenza dell'intermediario.  L'archivio
e' tenuto in formato elettronico o cartaceo. 
  4. Gli intermediari di cui al comma 1 che hanno ricevuto  nell'anno
solare un numero di reclami superiore a venti, compilano il prospetto
statistico di cui all'allegato 4 e lo trasmettono all'IVASS  in  caso
di richiesta dell'Autorita'. 
  5. AI fini della gestione dei reclami,  gli  intermediari  iscritti
nell'elenco annesso abilitati a operare in regime di stabilimento  si
dotano di una funzione di gestione dei  reclami.  Si  applica  l'art.
10-octies, commi 2 e 3. 
 
                         Art. 10-quaterdecies 
 
 
Gestione dei reclami relativi  ai  comportamenti  degli  intermediari
               nell'ambito delle libere collaborazioni 
 
  1. In caso di collaborazione nello  svolgimento  dell'attivita'  di
intermediazione assicurativa ai sensi dell'art. 22 del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, i reclami sono gestiti con le  modalita'  di
cui all'art. 10-septies. A tal fine, e' considerato collaboratore  ai
sensi dell'art. 10-septies, l'intermediario che collabora con  quello
che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione. 
  2. Il soggetto  competente  alla  gestione  del  reclamo  ai  sensi
dell'art. 10-septies che riceve  un  reclamo  avente  ad  oggetto  il
comportamento dell'intermediario collaboratore: 
    a) garantisce  nella  fase  istruttoria  il  contraddittorio  con
l'intermediario collaboratore, invitandolo a fornire entro 15  giorni
la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile
per  la  gestione  del  reclamo,  nonche'  ad  esprimere  la  propria
posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso; 
    b) comunica all'intermediario collaboratore il riscontro  fornito
al reclamante, indicando contestualmente eventuali misure  correttive
idonee a rimuovere la causa del reclamo, anche al fine di: 
      i)  effettuare  l'analisi   dei   reclami   di   cui   all'art.
10-undecies; 
      ii) fornire all'IVASS i dati relativi ai  reclami  ricevuti  ai
sensi dell'art. 10-duodecies, comma 1; 
      iii) consentire all'intermediario collaboratore di riportare  i
dati relativi ai reclami nel prospetto statistico di cui all'allegato
4 alla fine di ciascun anno solare. 
  3. Nel caso in cui il soggetto competente alla gestione del reclamo
sia l'impresa preponente di cui all'art. 10-ter,  il  contraddittorio
di cui al comma 2, lettera a), e l'informativa di  cui  al  comma  2,
lettera b), sono gestiti dall'agente  con  il  quale  l'intermediario
collabora.