Art. 5 Introduzione del Capo III bis - «Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi» 1. Dopo il Capo III e' inserito il seguente Capo III bis «Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi»: Capo III bis Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi Art. 10-bis Politica di gestione dei reclami 1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del registro adottano una politica di gestione dei reclami di propria pertinenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, ispirata all'equo trattamento dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e dei danneggiati, idonea ad individuare e a gestire eventuali conflitti di interesse con il reclamante, nonche' tesa a garantire la corretta e tempestiva gestione dei reclami. 2. La politica di gestione dei reclami di cui al comma 1 e' formalizzata in un documento reso disponibile ai dipendenti e ai collaboratori mediante adeguati canali di comunicazione ed e' soggetta a revisione almeno annuale. 3. L'organo amministrativo dei grandi broker e degli intermediari iscritti nella sezione D approva la politica di cui al comma 1 ed e' responsabile della relativa attuazione. 4. Le imprese di assicurazione preponenti integrano la politica di gestione dei reclami di cui all'art. 7-bis introducendo disposizioni specifiche con riferimento: a) alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli agenti e dei relativi dipendenti e collaboratori di cui all'art. 10-ter, e idonee ad individuare e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario, l'impresa e il reclamante; b) alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti dei produttori diretti di cui all'art. 10-quinquies, idonee ad individuare e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario, l'impresa e il reclamante. 5. La politica di gestione di cui al comma 4 e' comunicata dalle imprese preponenti agli agenti e ai produttori diretti mediante adeguati canali di comunicazione ed e' soggetta a revisione almeno annuale. Art. 10-ter Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione A del registro 1. Le imprese preponenti gestiscono i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvalgono per lo svolgimento dell'attivita' di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, secondo quanto stabilito nella politica di gestione di cui all'art. 7-bis. Gli agenti trasmettono senza ritardo all'impresa preponente interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante. 2. Le imprese di cui al comma 1 garantiscono nella fase istruttoria il contraddittorio con l'agente interessato. Fatto salvo l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1, le imprese trasmettono il reclamo ricevuto all'intermediario invitandolo a fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonche' ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso. L'intermediario e' in ogni caso posto tra i destinatari delle comunicazioni dell'impresa al reclamante relative al reclamo stesso. 3. Le imprese forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Il termine e' sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie di cui al comma 2. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, le imprese forniscono al reclamante una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilita', prima di interessare l'Autorita' giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalita'. Nel riscontro al reclamo, le imprese preponenti danno conto della posizione assunta dall'agente interessato ovvero della sua mancata risposta. 4. Le imprese preponenti registrano i reclami di cui al comma 1 nell'archivio di cui all'art. 9, comma 1, e riportano i relativi dati nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2. 5. Le imprese preponenti comunicano all'agente interessato il riscontro fornito al reclamante, indicando contestualmente eventuali misure correttive idonee a rimuovere la causa del reclamo, anche al fine di: a) effettuare l'analisi dei reclami di cui all'art. 10-undecies; b) fornire all'IVASS i dati relativi ai reclami ricevuti ai sensi dell'art. 10-duodecies, comma 1; c) consentire all'agente di riportare i dati relativi ai reclami nel prospetto statistico di cui all'allegato 4 alla fine di ciascun anno solare. Art. 10-quater Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione B del registro 1. Gli intermediari iscritti nella sezione B del registro gestiscono i reclami di loro pertinenza, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, secondo quanto stabilito nella politica di gestione di cui all'art. 10-bis. I broker trasmettono senza ritardo all'impresa interessata i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante. 2. I broker forniscono risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, gli intermediari forniscono al reclamante una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilita', prima di interessare l'Autorita' giudiziaria, di rivolgersi, all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalita'. 3. I broker che utilizzano siti di social networking per le comunicazioni con gli assicurati, i contraenti e i danneggiati, consentono di presentare i reclami anche tramite tale canale o, in alternativa, indicano le specifiche modalita' per la presentazione dei reclami. Si applicano in ogni caso i commi 1 e 2. 4. I broker registrano i reclami ricevuti in un archivio annotando i dati di cui all'allegato 1 ed integrandolo con i dati relativi all'eventuale trasmissione all'impresa assicurativa o ad altri istituti finanziari, qualora il reclamo ricevuto non rientri nella competenza dell'intermediario. L'archivio e' tenuto in formato elettronico o cartaceo. Alla fine di ciascun anno solare i broker riportano i dati relativi ai reclami trattati nel prospetto statistico di cui all'allegato 4. Art. 10-quinquies Gestione dei reclami da parte degli intermediari iscritti nella sezione C del registro 1. Le imprese di assicurazione gestiscono i reclami presentati nei confronti dei produttori diretti di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa, secondo le modalita' di cui agli articoli 8, commi 1, 1-bis e 5, e 9. 2. I produttori diretti che ricevono un reclamo lo trasmettono senza ritardo all'impresa di assicurazione dandone contestuale notizia al reclamante. Art. 10-sexies Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione D del registro 1. Gli intermediari iscritti nella sezione D del registro gestiscono i reclami di propria competenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, secondo quanto stabilito dalla politica di gestione di cui all'art. 10-bis nonche' dalle disposizioni di cui all'art. 10-quater, commi 2, 3, e 4. Gli intermediari trasmettono senza ritardo all'impresa preponente interessata i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante. 2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Capo, gli intermediari di cui al comma 1 possono utilizzare le strutture e i presidi organizzativi gia' esistenti per la gestione dei reclami relativi all'attivita' bancaria e finanziaria nel caso in cui siano idonee a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' agli articoli 10-bis, commi 1, 2 e 3, e 10-octies. 3. In caso di utilizzo di strutture esistenti, nell'ambito della gestione dei reclami gli intermediari assicurano: a) che sia data separata evidenza, anche in fase di registrazione, della trattazione dei reclami relativi all'attivita' di intermediazione assicurativa; b) che siano fornite all'IVASS, su richiesta, tutte le informazioni relative alla gestione dei reclami relativi all'attivita' di intermediazione assicurativa, inclusa l'informativa di cui all'art. 10-duodecies, comma 1. Art. 10-septies Gestione dei reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori 1. I reclami relativi ai comportamenti presentati nei confronti dei dipendenti e collaboratori degli intermediari assicurativi e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso sono gestiti secondo quando previsto dagli articoli 10-ter, comma 1, 10-quater, comma 1, e 10-sexies, comma 1 e 10-terdecies, comma 1. 2. I dipendenti e i collaboratori che ricevono un reclamo lo trasmettono senza ritardo all'intermediario per conto del quale svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante puo' essere fornita direttamente dall'intermediario principale. Art. 10-octies Funzione per la gestione dei reclami 1. Per la gestione dei reclami, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori e i riscontri ai reclamanti, i grandi broker e gli intermediari iscritti nella sezione D del registro costituiscono una specifica funzione aziendale e ne garantiscono l'imparzialita' di giudizio mediante un'appropriata collocazione organizzativa e la predisposizione di idonee procedure tese ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento e' oggetto di reclamo. 2. Gli intermediari di cui al comma 1 forniscono a richiesta dell'IVASS informazioni relative alla funzione aziendale, incluso il nominativo del responsabile della medesima con i relativi recapiti. 3. La funzione per la gestione dei reclami delle imprese di assicurazione di cui all'art. 8, comma 2, e' competente anche per la gestione dei reclami relativi: a) ai comportamenti degli agenti, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, di cui all'art. 10-ter; b) ai comportamenti dei produttori diretti di cui all'art. 10-quinquies. Art. 10-novies Esternalizzazione della gestione dei reclami 1. Ferma restando la responsabilita' rispetto alla gestione del reclamo in conformita' agli articoli 10-quater e 10-sexies, gli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del registro possono avvalersi per la gestione dei reclami, o di singole fasi della stessa, di soggetti terzi imparziali, incluse le associazioni di categoria di appartenenza. 2. In caso di esternalizzazione, gli intermediari di cui al comma 1: a) ricevono direttamente i reclami presentati, curano le successive comunicazioni e forniscono in ogni caso risposta conclusiva al reclamante entro i termini previsti dal regolamento; b) forniscono al reclamante i riferimenti del fornitore che gestisce il reclamo; c) accertano che l'esternalizzazione non comporti la violazione di alcuna legge, in particolare delle norme sulla protezione dei dati personali; d) formalizzano l'esternalizzazione in un accordo scritto che definisca con chiarezza gli obblighi e i relativi adempimenti in capo all'intermediario e al fornitore; e) fermo restando quanto previsto dal comma 3, individuano un referente interno alla propria struttura organizzativa che verifichi il rispetto delle condizioni di cui al presente comma; f) comunicano, a richiesta dell'IVASS, il nominativo e i recapiti del fornitore, assicurando che l'Autorita' abbia accesso ai dati relativi all'attivita' esternalizzata e ai locali commerciali del fornitore. 3. In caso di esternalizzazione della gestione dei reclami o di singole fasi della stessa da parte dei grandi broker e degli intermediari iscritti nella sezione D del registro, il referente per l'attivita' esternalizzata e' il responsabile della funzione di cui all'art. 10-octies, comma 2. Art. 10-decies Informazioni sulla procedura reclami 1. Gli intermediari riportano nella dichiarazione conforme al modello 7B allegato al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nel proprio sito internet, ove esistente, e nei locali dove e' svolta l'attivita' di intermediazione: a) le informazioni concernenti la gestione dei reclami inclusa la modalita' di presentazione dei reclami all'impresa o all'intermediario, le modalita' di comunicazione e la tempistica di risposta; b) l'indicazione della funzione per la gestione dei reclami dell'impresa o dell'intermediario, ove esistente, incaricata dell'esame dei reclami e i relativi recapiti; c) le indicazioni sulle modalita' di presentazione dei reclami all'IVASS e la possibilita' per il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all'Autorita' e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalita'. 2. Gli intermediari su richiesta del reclamante, che non ne sia gia' in possesso in virtu' di un rapporto contrattuale esistente, forniscono per iscritto le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 3. Gli intermediari iscritti nella sezione A, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, che svolgono attivita' di intermediazione per conto di piu' compagnie forniscono le informazioni di cui al comma 1 differenziate per ciascuna delle imprese per le quali operano. Art. 10-undecies Analisi dei reclami 1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro sono tenuti ad analizzare i dati dei singoli reclami trattati, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, evidenziando le cause di fondo comuni alle tipologie di reclamo. All'esito dell'analisi, gli intermediari valutano se tali cause possano interessare anche procedure o prodotti diversi da quelli trattati nel reclamo e intervengono con l'adozione di appropriate misure correttive. Art. 10-duodecies Informativa all'IVASS 1. A richiesta dell'IVASS gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D forniscono all'Autorita': a) le informazioni relative al numero dei reclami ricevuti, ai tempi di risposta, all'oggetto e all'esito del reclamo; b) le risultanze dell'analisi effettuata ai sensi dell'articolo undecies; c) l'ultimo prospetto statistico disponibile redatto ai sensi degli articoli 10-ter, comma 5, lettera c), 10-quater, comma 4, e 10-sexies, comma 1. Art. 10-terdecies Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso 1. Gli intermediari iscritti nell'elenco annesso abilitati a operare in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi gestiscono i reclami di loro pertinenza, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, e trasmettono senza ritardo all'impresa interessata i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa stessa, dandone contestuale notizia al reclamante. 2. Gli intermediari di cui al comma 1 forniscono risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, gli intermediari forniscono al reclamante una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilita', prima di interessare l'Autorita' giudiziaria, di rivolgersi, all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalita'. 3. Gli intermediari di cui al comma 1 registrano i reclami ricevuti in un archivio annotando i dati di cui all'allegato 1 ed integrandolo con i dati relativi all'eventuale trasmissione all'impresa assicurativa o ad altri istituti finanziari, qualora il reclamo ricevuto non rientri nella competenza dell'intermediario. L'archivio e' tenuto in formato elettronico o cartaceo. 4. Gli intermediari di cui al comma 1 che hanno ricevuto nell'anno solare un numero di reclami superiore a venti, compilano il prospetto statistico di cui all'allegato 4 e lo trasmettono all'IVASS in caso di richiesta dell'Autorita'. 5. AI fini della gestione dei reclami, gli intermediari iscritti nell'elenco annesso abilitati a operare in regime di stabilimento si dotano di una funzione di gestione dei reclami. Si applica l'art. 10-octies, commi 2 e 3. Art. 10-quaterdecies Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari nell'ambito delle libere collaborazioni 1. In caso di collaborazione nello svolgimento dell'attivita' di intermediazione assicurativa ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, i reclami sono gestiti con le modalita' di cui all'art. 10-septies. A tal fine, e' considerato collaboratore ai sensi dell'art. 10-septies, l'intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione. 2. Il soggetto competente alla gestione del reclamo ai sensi dell'art. 10-septies che riceve un reclamo avente ad oggetto il comportamento dell'intermediario collaboratore: a) garantisce nella fase istruttoria il contraddittorio con l'intermediario collaboratore, invitandolo a fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonche' ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso; b) comunica all'intermediario collaboratore il riscontro fornito al reclamante, indicando contestualmente eventuali misure correttive idonee a rimuovere la causa del reclamo, anche al fine di: i) effettuare l'analisi dei reclami di cui all'art. 10-undecies; ii) fornire all'IVASS i dati relativi ai reclami ricevuti ai sensi dell'art. 10-duodecies, comma 1; iii) consentire all'intermediario collaboratore di riportare i dati relativi ai reclami nel prospetto statistico di cui all'allegato 4 alla fine di ciascun anno solare. 3. Nel caso in cui il soggetto competente alla gestione del reclamo sia l'impresa preponente di cui all'art. 10-ter, il contraddittorio di cui al comma 2, lettera a), e l'informativa di cui al comma 2, lettera b), sono gestiti dall'agente con il quale l'intermediario collabora.