Art. 9 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente provvedimento entra in vigore il  giorno  successivo
alla  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
  2. Con riferimento alla gestione dei reclami  degli  agenti  e  dei
produttori diretti, le imprese mandanti si adeguano alle disposizioni
del presente provvedimento entro 180 giorni dall'entrata in vigore. 
  3. Gli intermediari di cui alle sezioni B e D del  registro  e  gli
intermediari  iscritti  nell'elenco   annesso,   si   adeguano   alle
disposizioni del presente provvedimento entro 180 giorni dall'entrata
in vigore. 
    Roma, 3 maggio 2016 
 
                                           p. il direttorio integrato 
                                                 Il presidente        
                                                      Rossi