Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con riferimento alla gestione dei reclami degli agenti e dei produttori diretti, le imprese mandanti si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro 180 giorni dall'entrata in vigore. 3. Gli intermediari di cui alle sezioni B e D del registro e gli intermediari iscritti nell'elenco annesso, si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro 180 giorni dall'entrata in vigore. Roma, 3 maggio 2016 p. il direttorio integrato Il presidente Rossi