(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                                       Allegato n. 7B 
 
INFORMAZIONI DA RENDERE  AL  CONTRAENTE  PRIMA  DELLA  SOTTOSCRIZIONE
  DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO 
 
INSERIRE LA SEGUENTE AVVERTENZA: 
 
    Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha
l'obbligo di consegnare  al  contraente  il  presente  documento  che
contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali  situazioni
di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente.
L'inosservanza  dell'obbligo  di  consegna  e'  punita  con  sanzioni
amministrative pecuniarie e disciplinari. 
PARTE I -  Informazioni  generali  sull'intermediario  che  entra  in
contatto con il contraente. 
    Da fornire in caso di intermediario iscritto nel  registro  degli
intermediari assicurativi e riassicurativi: 
      a) cognome e nome; 
      b) numero e data di iscrizione nel registro, con  l'indicazione
della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera; 
      c) indirizzo delle eventuali sedi operative; 
      d) recapito telefonico ed eventuali  indirizzi  internet  e  di
posta elettronica e di posta elettronica certificata; 
      e) denominazione sociale dell'impresa di  cui  sono  offerti  i
prodotti; 
      f) nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il
contraente sia un soggetto iscritto nella  sezione  C,  denominazione
sociale  dell'impresa  per  la  quale  opera  e   indicazione   della
circostanza che l'impresa assume la  piena  responsabilita'  del  suo
operato; 
      g) nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il
contraente sia un  soggetto  iscritto  nella  sezione  E,  cognome  e
nome/ragione  o  denominazione  sociale,  sede  legale  e  numero  di
iscrizione nel registro dell'intermediario per  il  quale  e'  svolta
l'attivita'; 
      h)  indicazione  dell'IVASS  quale  Autorita'  competente  alla
vigilanza sull'attivita' svolta. 
    Indicare con caratteri grafici di particolare  evidenza  che  gli
estremi identificativi e  di  iscrizione  dell'intermediario  possono
essere verificati consultando il registro  unico  degli  intermediari
assicurativi  e   riassicurativi   sul   sito   internet   dell'IVASS
(www.IVASS.it). 
    Da fornire in caso di addetto  all'attivita'  di  intermediazione
all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B
o D del registro, per il quale opera: 
      a)  cognome,  nome  e  natura  del  rapporto  in   essere   con
l'intermediario per il quale e' svolta l'attivita'; 
      b) dati anagrafici e  sede  operativa/denominazione  o  ragione
sociale e sede legale dell'intermediario iscritto nel registro per il
quale e' svolta  l'attivita',  con  l'indicazione  della  sezione  di
appartenenza e dei relativi numero e data di iscrizione; 
      c) recapito telefonico  ed  eventuali  indirizzi  internet,  di
posta   elettronica    e    di    posta    elettronica    certificata
dell'intermediario iscritto nel  registro  per  il  quale  e'  svolta
l'attivita'; 
      d) denominazione sociale dell'impresa di  cui  sono  offerti  i
prodotti; 
      e)  indicazione  dell'IVASS  quale  Autorita'  competente  alla
vigilanza sull'attivita' svolta. 
    Indicare con caratteri grafici di particolare  evidenza  che  gli
estremi identificativi e  di  iscrizione  dell'intermediario  per  il
quale e' svolta l'attivita' possono essere verificati consultando  il
registro unico degli intermediari assicurativi e  riassicurativi  sul
sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it). 
    Da fornire in caso  di  intermediario  abilitato  ad  operare  in
Italia in regime di stabilimento o  di  liberta'  di  prestazione  di
servizi: 
      a) cognome e nome o ragione sociale; 
      b) Stato membro in cui l'intermediario e' registrato; 
      c) indirizzo internet  al  quale  e'  possibile  consultare  il
registro  dello  Stato  membro   d'origine   in   cui   e'   iscritto
l'intermediario; 
      d)  indirizzo  di  residenza  o  sede  legale   o   numero   di
registrazione nello Stato membro d'origine; 
      e) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine; 
      f) in  caso  di  attivita'  in  regime  di  stabilimento,  sede
secondaria  nel  territorio  della  Repubblica   e   nominativo   del
responsabile della sede secondaria; 
      g)  data  di  inizio  dell'attivita'  di  intermediazione   nel
territorio della Repubblica; 
      h) recapito telefonico ed eventuali  indirizzi  internet  e  di
posta elettronica. 
    Indicare con caratteri grafici di particolare  evidenza  che  gli
estremi identificativi dell'intermediario possono  essere  verificati
consultando l'elenco annesso al  registro  unico  degli  intermediari
assicurativi  e   riassicurativi   sul   sito   internet   dell'IVASS
(www.IVASS.it). 
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto
d'interessi. 
    INDICARE (1) : 
      a) se l'intermediario e' detentore o meno di una partecipazione
diretta o indiretta superiore al  10%  del  capitale  sociale  o  dei
diritti di voto di un'impresa  di  assicurazione,  specificandone  la
denominazione sociale; 
      b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa  controllante  di
un'impresa di assicurazione (specificarne la  denominazione  sociale)
e' detentrice o  meno  di  una  partecipazione  diretta  o  indiretta
superiore al 10% del capitale sociale o dei  diritti  di  voto  della
societa' di intermediazione per la quale l'intermediario opera; 
      c) con riguardo al contratto proposto: 
        se l'intermediario fornisce consulenze basate  su  un'analisi
imparziale, specificando, ove possibile, il numero di  contratti  sul
quale fonda le proprie valutazioni; 
        se, in virtu'  di  un  obbligo  contrattuale,  sia  tenuto  a
proporre  esclusivamente  i  contratti  di  una  o  piu'  imprese  di
assicurazione, dovendo in tal caso specificare  la  denominazione  di
tali imprese; 
        se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali  che
gli impongano di offrire esclusivamente i contratti  di  una  o  piu'
imprese di assicurazione. In tal caso, avvisare il contraente del suo
diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione
con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari e,
su richiesta del contraente, indicare tali imprese; 
        nel caso di contratti di assicurazione della  responsabilita'
civile auto, la misura dei  livelli  provvigionali  riconosciuti  (Il
dettaglio del contenuto di tale informativa e'  quelli  indicato  nel
Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131
del Codice delle Assicurazioni Private). 
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente. 
    INDICARE    (ove     appropriato     rispetto     alla     natura
dell'intermediario): 
      a) che i premi pagati dal contraente  agli  intermediari  e  le
somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle  imprese,
se  regolati  per  il   tramite   dell'intermediario,   costituiscono
patrimonio autonomo  e  separato  dal  patrimonio  dell'intermediario
stesso 
oppure 
      che e'  stata  stipulata  dall'intermediario  una  fideiussione
bancaria idonea a garantire una capacita' finanziaria pari al  4  per
cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000; 
      b) che l'attivita'  di  intermediazione  e'  garantita  da  una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  che  copre  i
danni arrecati ai contraenti da negligenze  ed  errori  professionali
dell'intermediario  o  da   negligenze,   errori   professionali   ed
infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del  cui
operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge; 
      c)  la  facolta'  per  il   contraente,   ferma   restando   la
possibilita' di rivolgersi all'Autorita'  Giudiziaria,  di  inoltrare
reclamo per  iscritto  all'intermediario  o  all'impresa  preponente,
indicando  le  modalita'  e  i  recapiti  della  funzione   aziendale
competente, ove prevista, nonche' la possibilita' per il  contraente,
qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in
caso  di  assenza  di  riscontro  da   parte   dell'intermediario   o
dell'impresa entro il termine  di  legge,  di  rivolgersi  all'IVASS,
Servizio Vigilanza Intermediari, Via del  Quirinale  n.  21  -  00187
Roma,  allegando  la  documentazione  relativa  al  reclamo  trattato
dall'intermediario  o  dall'impresa  preponente.   L'informativa   e'
integrata con la procedura per la presentazione dei reclami  in  caso
di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10,
decreto-legge n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012; 
      d) nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B  del
registro, la possibilita' per gli assicurati di rivolgersi  al  Fondo
di garanzia per l'attivita'  dei  mediatori  di  assicurazione  e  di
riassicurazione  (RIPORTARE  INDIRIZZO  E  NUMERO  TELEFONICO),   per
chiedere  il  risarcimento  del  danno  patrimoniale   loro   causato
dall'esercizio dell'attivita' di intermediazione, che non  sia  stato
risarcito dall'intermediario stesso  o  non  sia  stato  indennizzato
attraverso la polizza di cui al precedente punto 1), lettera b); 
      e) nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B  del
registro, se siano o meno  autorizzati  -  in  forza  di  un  accordo
sottoscritto  con  l'impresa  di  cui   intermediano   il   contratto
(specificare la denominazione sociale) - ad incassare i premi  e/o  a
pagare le somme dovute  agli  assicurati,  evidenziando  le  relative
conseguenze (2)  per il contraente ai sensi dell'art. 118 del  Codice
delle Assicurazioni private. 

(1) Nel caso in  cui  il  soggetto  che  entra  in  contatto  con  il
    contraente  sia  iscritto   nella   sezione   E   del   registro,
    l'informazione dovra' essere riferita anche all'intermediario per
    il  quale  e'  svolta  l'attivita'.  Ove  si  tratti  di  addetto
    all'attivita' di intermediazione non iscritto  nel  registro  che
    opera per intermediari  iscritti,  l'informazione  dovra'  essere
    riferita all'intermediario per il quale e' svolta l'attivita'. 

(2) Gli effetti dovranno essere resi noti  al  contraente  anche  nel
    caso in cui l'autorizzazione non sussista.