(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
   PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001) 
           Collegamento Lecco - Bergamo, S.P. ex S.S. 639 
                    dei Laghi Pusiano e Garlate - 
                    Variante di Cisano Bergamasco 
        Approvazione progetto definitivo 1° lotto funzionale 
 
 
                     Parte Prima - Prescrizioni 
 
Ministero per i beni e le attivita' culturali 
    1. Si dovra' pervenire, nella fase di progettazione esecutiva, ad
un  affinamento  progettuale  del  viadotto  di  attraversamento  del
torrente Sonna, al  fine  di  assicurare  al  manufatto  la  qualita'
progettuale necessaria ad un suo ottimale inserimento nello specifico
contesto  paesaggistico  e  naturalistico,  da  concordare   con   la
competente Soprintendenza per i beni architettonici  e  paesaggistici
di Milano, compatibilmente con le risorse disponibili. 
    2. La sistemazione spondale del torrente dovra' essere oggetto di
una piu' attenta progettazione di naturalizzazione secondo i principi
dell'ingegneria naturalistica, facendo in modo che i lavori  previsti
siano tali che a conclusione degli stessi agli alvei sia riconosciuta
l'immagine naturalistica. Detta progettazione andra' sottoposta  alla
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano. 
    3. L'attraversamento dei principali corsi d'acqua  dovra'  essere
oggetto di un progetto di rinaturalizzazione degli argini  secondo  i
principi dell'ingegneria naturalistica, concordando, anche in  questo
caso, gli elaborati progettuali con  la  Soprintendenza  per  i  beni
architettonici e paesaggistici di Milano. 
    4. Dovra' essere assicurata l'assistenza archeologica continua in
corso d'opera nei lavori di  sterro  lungo  tutto  il  tracciato,  da
effettuarsi con benna liscia fino al raggiungimento dello sterile e/o
al raggiungimento della quota di progetto. 
    5. Nelle aree in cui viene adottata la  stabilizzazione  a  calce
del fondo stradale, dovranno essere eseguiti sondaggi fino alla quota
interessata dal trattamento, allo scopo di escludere  il  trattamento
di eventuale stratigrafia sottostante. 
    6. Tutti  gli  interventi  di  assistenza  archeologica  dovranno
essere eseguiti da una ditta archeologica  specializzata,  che  operi
sotto la  direzione  scientifica  della  Soprintendenza  archeologica
della Lombardia. 
    7. In caso di ritrovamenti archeologici durante l'esecuzione  dei
lavori, le modalita' di  intervento  dovranno  essere  concordate  di
volta in volta con la suddetta direzione scientifica. 
Ministero per la difesa 
    8. Dovra' essere effettuata una preventiva opera di  bonifica  da
ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto  dell'art.  22  del
decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  modificato  dal  decreto
legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, ovvero secondo  le  prescrizioni
che  saranno  emanate,  previa  richiesta,  dal  competente   Reparto
infrastrutture. Una copia del verbale  di  constatazione,  rilasciato
dal predetto Reparto dovra' essere inviato anche al Comando  militare
Esercito competente per territorio. 
    9. Dovranno essere rispettate  le  disposizioni  contenute  nella
circolare dello  Stato  maggiore  della  Difesa  9  agosto  2000,  n.
146/394/4422, «Opere costituenti  ostacolo  alla  navigazione  aerea,
segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della
sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi gia' con riferimento
alle opere: di tipo verticale  con  altezza  dal  piano  di  campagna
uguale o superiore a 15 m (60 m nei centri abitati); di tipo  lineare
con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m; di  tipo
lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV. 
    10. Dovra' essere  osservato  quanto  disposto  dal  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 4 maggio 1990, per eventuali  sottopassi
di altezza libera inferiore a 5 m. 
    11. Dovra' essere osservato il  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42,  «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio»,  con
specifico  riferimento  ai  beni  culturali  di  peculiare  interesse
militare. 
Regione Lombardia 
    12. La Provincia di Bergamo, utilizzando  eventuali  economie  di
finanziamento o, in alternativa, risorse proprie dovra' procedere  ad
una sistemazione dell'intersezione tra la SP 169 e la strada comunale
via  per  Odiago  con  soluzioni  progettuali  (rotatoria,   incrocio
canalizzato, ecc.)  che  tengano  conto  degli  effettivi  flussi  di
traffico e  delle  componenti  dello  stesso  (utenza  debole,  mezzi
pesanti,  ecc.),  con  particolare  riferimento  alle  condizioni  di
sicurezza da garantire soprattutto alle utenze  deboli;  le  suddette
valutazioni dovranno essere  effettuate  a  seguito  dell'entrata  in
esercizio della variante. 
Flora, fauna ed ecosistemi. 
    13. I passaggi faunistici previsti nel progetto  dovranno  essere
aumentati e migliorati come di seguito descritto: 
      i tre passaggi faunistici individuati nelle relative tavole  di
progetto  dovranno  essere  riprogettati,  in  quanto  le  dimensioni
previste non ne garantiscono la piena funzionalita'.  In  alternativa
dovranno essere realizzati con manufatti scatolari o semicircolari di
ampiezza minima di 1,50 m, altezza 0,80-1,00 m, con fondo naturale  e
con una  banchina  laterale  rialzata  che  garantisca  il  passaggio
contemporaneo della fauna e di acqua eventualmente incanalata. Dovra'
inoltre essere predisposto il raccordo tra la soglia di  ingresso  al
passaggio  ed  il  piano   campagna,   adeguatamente   rinverdito   e
piantumato; 
      in prossimita' dello svincolo n. 3 di collegamento  con  la  SP
169, al limite dell'area d'intervento,  dovra'  essere  adeguatamente
sistemato   a   passaggio   faunistico   l'esistente   tombotto    di
attraversamento della SP, attualmente  non  funzionale  al  passaggio
della fauna minore. 
    14. Per quanto attiene le tipologie di barriere  per  gli  anfibi
proposte   in   progetto,   le   barriere   localizzate    a    valle
dell'attraversamento sul torrente Sonna, cosi' come raffigurate nelle
relative tavole di progetto, dovranno essere prolungate in  direzione
sud verso la rotonda di collegamento con la SP n. 169, fino al limite
dell'intervento, cosi' da evitare il possibile attraversamento  della
fauna  anfibia  proveniente  dall'intera  piana   e   dalle   colline
soprastanti. 
Aree agricole. 
    15. Al fine della tutela delle attivita' agricole  e'  necessario
che vengano definite azioni compensative: 
      rivolte alle aziende di settore interferite e penalizzate dalla
sottrazione  di  suolo  agricolo:  preliminarmente  dovranno   essere
analizzati quali/quantitativamente gli impatti indotti sulle  imprese
agricole  interessate  dalle  opere  in  progetto,  con   particolare
riferimento alla ricomposizione delle proprieta' frammentate  e  alla
difesa della produzione; 
      per la perdita di funzioni ambientali svolte dal suolo  (valore
ecologico e capacita' di stoccaggio di  carbonio  organico):  per  la
contabilizzazione degli impatti e delle relative misure  compensative
si rimanda a metodi e schemi  interpretativi  gia'  collaudati  (es.:
Metodo STRAIN); si chiede inoltre  di  valutare  la  possibilita'  di
ricorrere a interventi di ripristino delle condizioni  di  fertilita'
di suoli a oggi impermeabilizzati e, ove possibile, a  interventi  di
compensazione preventiva. 
    Dovranno in ogni caso essere garantiti: 
      il ripristino della fertilita' iniziale dei suoli  interessati,
sia lungo il tracciato sia nelle aree adibite a cantiere/deposito; 
      la creazione di fasce arbustive di raccordo  con  le  superfici
boscate e/o cortine  arboree  e  arbustive  idonee  alla  mitigazione
dell'impatto dell'infrastruttura sul territorio agricolo; 
      l'accesso  dei  mezzi  agricoli  ai  terreni  separati  con  la
creazione del nuovo asse stradale,  attraverso  la  realizzazione  di
sottopassaggi di adeguate dimensioni che potranno servire anche  come
ecodotti; 
      il trattamento delle acque di prima pioggia come  da  normativa
vigente, assicurando la continuita' del sistema idraulico. 
    16.  Dovra'  inoltre  essere  garantita  la  compensazione  delle
superfici  disboscate,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto   dalla
delibera di Giunta  regionale  21  settembre  2005,  n.  VIII/675,  e
successive modifiche e integrazioni. 
    17. In particolare dovra' essere garantita la vitalita' di  tutte
le essenze arboree, arbustive ed  erbacee  di  nuovo  impianto.  Tali
essenze dovranno  essere  autoctone  e  rispettare  la  normativa  di
settore. A questo scopo dovra' essere effettuata una verifica nei tre
anni successivi alla semina  da  parte  del  proponente  stesso,  con
obbligo di sostituzione nel caso di fallanze. 
    18. Si ricorda infine che, ai sensi della  sentenza  della  Corte
costituzionale 10  giugno  2011,  n.  181,  con  la  quale  e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40, commi 2 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e
in particolare il  criterio  del  Valore  Agricolo  Medio  (VAM),  le
procedure di  esproprio  dovranno  considerare  criteri  d'indennita'
basati su requisiti specifici del bene e il reale valore  commerciale
dello stesso. 
Per i siti compresi nella Rete Natura 2000. 
    19. Per i siti compresi nella Rete Natura 2000 e' necessario  che
venga eseguito uno  studio  d'incidenza  che  analizzi  i  potenziali
effetti che l'intervento in esame, sia in  fase  di  cantierizzazione
che in fase di esercizio, potra'  avere  sui  Siti  interessati  (SIC
"IT2030005 Palude di Brivio",  a  integrazione  della  documentazione
presentata, e ZPS "IT2030008 II Toffo"), tenuto conto degli obiettivi
di conservazione dei medesimi, cosi' come previsto dall'art. 5, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.
357,  "Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva   92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche". 
    Lo studio d'incidenza di cui sopra dovra': 
      valutare i possibili  tracciati  stradali  alternativi  esterni
alla ZPS "IT2030008 II Toffo", includendo anche l'opzione zero; 
      recepire il perimetro corretto e ufficiale del  SIC  "IT2030005
Palude  di  Brivio"  disponibile   sul   sito   web   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
      approfondire  e  contestualizzare   l'analisi   delle   valenze
ambientali e presenze floro/faunistiche nelle aree dei  siti  (SIC  e
ZPS) piu' direttamente e marcatamente coinvolte dal progetto, laddove
vi siano habitat (intesi sia come habitat vegetazionali  che  habitat
per specie faunistiche) sia adiacenti che interferiti  dal  tracciato
viabilistico o comunque oggetto di ripercussione della pluralita'  di
impatti, sia temporanei che definitivi; 
      con riferimento agli elementi emergenti dall'analisi di maggior
dettaglio di cui al precedente punto c), esplicitare e localizzare le
misure  di  mitigazione  sito  specifiche  piu'  appropriate  per  la
risoluzione o riduzione delle interferenze individuate; 
      valutare  gli  effetti  prodotti   dall'inquinamento   luminoso
provocato dagli impianti di illuminazione del tracciato stradale; 
      prevedere il programma di monitoraggio floristico e faunistico,
ante, durante e post operam. 
    Si dovra': 
      valutare adeguatamente l'eventuale  incidenza  delle  opere  in
progetto, con particolare riferimento ai possibili effetti delle fasi
di cantiere sugli habitat e stille specie tutelate nel sito; 
      limitare,  in  adiacenza  del  SIC  e  della  ZPS,  per  quanto
possibile, la fase di cantiere al periodo agosto/gennaio,  escludendo
i lavori nel periodo febbraio/luglio. Cio'  al  fine  di  ridurre  il
disturbo alla riproduzione della fauna selvatica; 
      garantire, per le opere di mitigazione  e  ricostruzione  degli
habitat, per un congruo periodo, la relativa manutenzione. 
Aspetti geologici, idrogeologici e sismici. 
    20. Dovra' essere assicurato che non vengano occluse di fatto  le
sezioni  idrauliche  in   corrispondenza   dell'attraversamento   del
torrente Sonna,  anche  monitorando  lo  stato  di  manutenzione  dei
versanti  e  delle  sponde  del  corso  d'acqua  per   escludere   la
possibilita' che, a causa di  fenomeni  di  erosione  e  dilavamento,
alberi di alto fusto  possano  essere  trasportati  dal  torrente  in
piena. 
    21. Le opere di protezione  idraulica  previste  sulle  sponde  e
nell'alveo del torrente, in corrispondenza dell'intersezione  con  il
ponte in progetto (scogliera con massi ciclopici e talee), in  nessun
caso potranno  restringere  la  sezione  attuale  dell'alveo;  e'  da
escludere inoltre la presenza delle talee verdi, in quanto andrebbero
a modificare il coefficiente di scabrezza del corso d'acqua e con  la
crescita e la scarsa manutenzione potrebbero, in pochi anni,  rendere
insufficiente la sezione. Si ritiene altresi' opportuno sigillare con
calcestruzzo gli spazi tra i singoli massi ciclopici. 
    22.  Per  quanto  concerne  lo   smaltimento   delle   acque   di
piattaforma,  premesso  che  le  superfici  stradali  non   rientrano
esplicitamente nel campo  di  applicazione  di  cui  all'art.  3  del
Regolamento  regionale  24  marzo  2006,  n.  4  ("Disciplina   dello
smaltimento delle acque di prima pioggia e  di  lavaggio  delle  aree
esterne"), si ritiene tuttavia, in  ragione  della  peculiarita'  del
territorio attraversato e  del  notevole  flusso  di  veicoli  atteso
sull'infrastruttura in progetto, che i rischi di contaminazione delle
acque meteoriche di dilavamento  da  tali  superfici  possano  essere
equivalenti alle tipologie individuate al comma 1, lettere c)  e  d),
dello stesso art. 3. Cio' premesso, si sottolinea che il  sistema  di
raccolta e separazione delle  acque  di  prima  pioggia  deve  essere
opportunamente  dimensionato;  le  vasche  di  raccolta  delle  acque
meteoriche  di  prima  pioggia,  inoltre,  cosi'  come  definite  dal
Regolamento, devono servire anche per il contenimento di  sversamenti
incidentali e per le acque di spegnimento di  incendi,  che  dovranno
essere raccolte e tempestivamente smaltite come rifiuto. 
    23. La realizzazione del nuovo ponte e di ogni  altro  manufatto,
che andra' a occupare aree demaniali e/o di scorrimento delle  acque,
dovra' essere oggetto, prima  dell'inizio  dei  lavori,  di  apposita
istanza di concessione, corredata da apposita documentazione  grafica
(in  cui  siano  specificamente  evidenziate  e  dichiarate  le  aree
demaniali occupate, nonche' la relativa quantificazione),  in  quanto
soggette al pagamento dei relativi canoni di  occupazione  permanente
e/o provvisoria. 
    24. Nello studio esecutivo,  ogni  scarico,  attraversamento  con
sottoservizi  e/o  eventuale  opera  provvisionale  interessante   il
torrente Sonna, sara' vincolato alla redazione di  apposito  progetto
in cui siano riportati tutti i dati necessari all'acquisizione  delle
relative concessioni, nonche' al calcolo dei canoni  per  occupazione
demaniale. 
Rischio sismico. 
    25. Nel progetto esecutivo dovranno essere approfondite la natura
dei materiali e gli aspetti  di  caratterizzazione  dei  terreni  con
misure  dirette,  finalizzate  all'individuazione  dei  parametri  da
utilizzare  per  la  definizione  dell'azione  sismica  di  progetto,
individuando altresi' l'eventuale presenza di paleomorfologie sepolte
in grado di generare effetti di sito sismoindotti. 
    26. In fase esecutiva, in applicazione delle  norme  tecniche  di
cui al decreto interministeriale 14 gennaio 2008,  si  dovra'  tenere
conto dell'opportuna caratterizzazione sismica per quanto riguarda: 
      analisi di stabilita' dei pendii naturali e non; 
      opere in sotterraneo; 
      opere di materiali sciolti e fronti di scavo; 
      opere di sostegno; 
      opere di ancoraggio; 
      opere di fondazione. 
    Si dovra' definire l'azione sismica di  progetto  per  tutti  gli
stati limite. 
Inquinamento luminoso. 
    27.  Dovranno  svolgersi  le  opportune   valutazioni   in   tema
d'inquinamento luminoso conseguente agli impianti d'illuminazione del
tracciato  stradale,  riducendo,  per  quanto  possibile,  le   fonti
luminose in prossimita' degli svincoli 1 e 3 e prevedendo  l'adozione
delle   piu'   restrittive   norme   in   materia   di   contenimento
dell'inquinamento luminoso. 
Piani di Monitoraggio. 
    28. Il piano  di  monitoraggio  ambientale  (PMA)  dovra'  essere
modificato   e   integrato,   valutando   i   possibili   cambiamenti
territoriali-ambientali/progettuali nel frattempo intervenuti. 
    29. Tutti gli aspetti puntuali e attuativi del PMA  (metodologie,
parametri, localizzazione punti di misura, modalita'  di  trattamento
dei dati e di  interventi  di  risoluzione  delle  criticita')  e  le
modalita' di verifica  di  ottemperanza  alle  relative  prescrizioni
dovranno essere concordati nel dettaglio con ARPA. 
    30. E' opportuno che il proponente si faccia carico di  attivare,
tempestivamente,  e  comunque  prima   dell'avvio   della   fase   di
monitoraggio ante operam, un  confronto  con  ARPA  per  integrare  e
aggiornare per la fase operativa il PMA e gli  elaborati  progettuali
esecutivi e concordare le modalita' di attuazione del monitoraggio. 
    31. Relativamente alla gestione di  specifiche  criticita',  alle
modalita' di  trattamento  dei  risultati  del  monitoraggio  e  alla
divulgazione delle informazioni ambientali nonche' per la risoluzione
delle questioni puntuali, sara' opportuno  individuare  delle  forme,
anche semplificate, di Osservatorio ambientale. 
    32.  Gli   oneri   per   l'esecuzione   dei   rilievi,   per   la
rendicontazione degli stessi, nonche' per la  suddetta  attivita'  di
audit saranno a carico della Provincia di Bergamo. 
    33. Gli  esiti  del  monitoraggio  dovranno  essere  accessibili,
concordando la modalita' di gestione dei flussi informativi. 
    34. La Provincia di Bergamo dovra' comunque  farsi  carico  delle
eventuali  azioni  mitigative  nel  caso  in  cui  i  risultati   del
monitoraggio evidenziassero situazioni di criticita' o di superamento
delle soglie fissate, indicando altresi' i tempi di attuazione  delle
misure mitigative e/o correttive. 
    35. Dovra' essere assicurata, per  un  congruo  periodo  dopo  la
realizzazione dell'infrastruttura, la  manutenzione  delle  opere  di
mitigazione. 
Inquinamento acustico. 
    36. Nella documentazione presentata, le valutazioni  previsionali
di impatto acustico ripropongono il 2006 come anno di riferimento per
lo scenario ante operam e il 2015 come anno  di  riferimento  per  il
post operam. E' necessario che sia dato adeguato riscontro del  fatto
che  i   suddetti   scenari   (2006,   2015)   siano   effettivamente
rappresentativi, rispettivamente, dell'attuale stato di fatto e della
prevista situazione di progetto. 
    37. La valutazione dell'impatto acustico  dell'infrastruttura  in
progetto, e percio' l'individuazione delle situazioni critiche  e  la
progettazione  delle  necessarie  opere  di  mitigazione,  e'   stata
effettuata utilizzando come descrittori acustici i parametri  Lday  e
Lnight mentre i limiti di rumore fissati dal decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  marzo  2004,  n.  142,  si  riferiscono   agli
indicatori Leq(A) diurno e  Leq(A)  notturno.  Si  ritiene  che  tale
scelta necessiti di una  piu'  precisa  motivazione  e  debba  essere
supportata da adeguate valutazioni sulle caratteristiche del traffico
per i diversi  periodi  temporali  della  giornata.  In  particolare,
dovra' essere verificata la stima dei livelli di rumore in Leq (anche
e in particolare rispetto al periodo di riferimento da utilizzare) al
fine del confronto  con  i  valori  limite  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 142/2004. 
    38. Per quanto attiene  il  monitoraggio  acustico  post  operam,
questo dovra' in primo  luogo  essere  finalizzato  a  verificare  il
rispetto  dei  limiti  di  rumore  e  l'efficacia  delle  misure   di
mitigazione previste e, se necessario, a dimensionarne di  ulteriori.
Ai termine del  monitoraggio  acustico  post  operam,  dovra'  essere
predisposta una relazione sugli esiti del monitoraggio  riportante  i
livelli di rumore rilevati, la valutazione circa  la  conformita'  ai
limiti  e  l'indicazione  delle   eventuali   ulteriori   misure   di
mitigazione che a seguito del  monitoraggio  risultassero  necessarie
nonche' dei tempi della loro attuazione. 
    39. Nell'elaborato 9.1.1 e' presentata una  campagna  di  rilievi
fonometrici realizzata nel luglio 2008 "al fine di  monitorare  degli
attuali livelli sonori  sul  territorio  che  sara'  coinvolto  dalla
variante di Cisano Bergamasco ex SS 639, oggetto del presente studio,
in particolare presso quei ricettori potenzialmente piu' disturbati."
Nello stesso elaborato s'ipotizza l'utilizzo della suddetta  campagna
come  rappresentativa  delle  misure  ante  operam  per  il  PMA.  In
considerazione del tempo trascorso,  si  ritiene  opportuno  che  sia
rivalutata l'effettiva rappresentativita' delle misure 2008  rispetto
alla situazione attuale del clima acustico (e dunque il loro utilizzo
come AO nel piano di monitoraggio). 
    40. In sede di verifica post operam dovra'  essere  previsto,  ai
sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo  1998,  che  i
livelli sonori misurati in facciata ai  recettori  considerino  anche
gli effetti delle  riflessioni  e  che,  in  relazione  ad  eventuali
superamenti dei limiti, il proponente si faccia carico, per quanto di
competenza, dei  necessari  interventi  di  mitigazione  al  fine  di
garantire quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 142/2004. 
    41. Al fine della messa a punto del monitoraggio, dovranno essere
considerate le indicazioni che seguono: 
      per le infrastrutture esistenti, fatta  salva  l'applicabilita'
del limite indicato in tabella (quello delle  nuove  infrastrutture),
in caso di superamento dei limiti il  gestore  e'  tenuto,  ai  sensi
della legge 26 ottobre 1995,  n.  447,  a  predisporre  un  piano  di
contenimento e abbattimento del rumore con le modalita' definite  dal
decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000; 
      per infrastrutture di  nuova  realizzazione,  il  rispetto  dei
limiti del rumore deve essere garantito da subito.  Si  evidenzia,  a
questo proposito, che presso alcuni recettori  in  prossimita'  della
localita' Torchio sono stimati livelli di rumore post operam mitigati
superiori ai limiti. Le mitigazioni dovranno essere pertanto adeguate
per conseguire il rispetto dei limiti. 
    42. Vengono fomite le mappe di rumore delle simulazioni eseguite,
ma  tali  mappe  forniscono  una   rappresentazione   dei   risultati
schematica e non esaustiva. E' necessario che nelle mappe  di  rumore
post operam siano quantomeno individuati i recettori con  superamenti
e che le mappe siano  corredate  con  uno  sfondo  cartografico  (CTR
ortofoto, ecc.) che consenta di contestualizzare  territorialmente  i
risultati. 
    43.  La  descrizione  del  monitoraggio  acustico   fornita   nel
documento 12.1 risulta sintetica e incompleta nelle informazioni:  e'
infatti opportuno che venga fornita la  mappa  con  l'ubicazione  dei
punti di misura e che vengano integrate le informazioni relative alle
posizioni dei punti stessi nel contesto  territoriale  e  ai  criteri
adottati per la localizzazione (vicinanza  ad  aree  interessate  dai
cantieri, vicinanza ai percorsi del traffico cava-cantiere, vicinanza
al tracciato stradale e in particolare  presso  quei  ricettori  piu'
disturbati). Le informazioni fomite per i recettori  devono  pertanto
essere integrate con dati relativi alla distanza  dall'infrastruttura
e alla destinazione d'uso, in particolare, qualora  fossero  presenti
recettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura). 
    44. Il progetto di monitoraggio prevede misure di breve, media  e
lunga  durata.  E'  necessario  che  esso  che  venga  integrato  con
l'indicazione relativa ai criteri adottati  per  decidere  la  durata
delle misure e quali punti  interessare  dalle  diverse  tecniche  di
monitoraggio. 
    45. Per ciascuna postazione vengono riportati i  valori  del  Leq
(orari, media giornaliera diurna e notturna, media settimanale diurna
e notturna). Poiche' i punti di misura I-  AC01/D/T1  -  Via  Bisone,
II-AC01/S/T1 - Via Tre Fontane e IV-AC03/S/T1  -  Via  Solferino  non
sono stati compresi nella campagna del luglio 2008, e' necessario che
il monitoraggio ante operam venga integrato con le misure  presso  le
suddette postazioni. 
    46. Si evidenzia la necessita' di prevedere due  ulteriori  punti
di monitoraggio in corrispondenza del gruppo di recettori 9-13  (area
residenziale prossima  a  Via  Colombera  di  Sotto)  e  41-43  (area
industriale di Via Torchio) dove, pur  non  evidenziando  superamenti
dei limiti  di  legge,  le  simulazioni  prevedono  un  significativo
incremento del rumore dovuto all'infrastruttura in progetto. 
    47. Per quanto riguarda la fase di cantiere: 
      si  sottolinea  la  necessita'  di  prevedere   una   specifica
procedura per la tempestiva comunicazione all'organo di controllo dei
dati di monitoraggio, al fine di valutare  l'efficacia  delle  azioni
adottate per il contenimento del rumore e delle  eventuali  opere  di
mitigazione provvisorie; 
      si evidenzia l'opportunita' di effettuare il  monitoraggio  del
rumore anche in corrispondenza dei recettori prospicienti la pista di
accesso all'area di lavoro per la costruzione della galleria, esposti
al  rumore  generato  dalla  movimentazione  dei  mezzi  pesanti   di
cantiere. 
    48. Relativamente alle elaborazioni effettuate per la valutazione
dell'impatto acustico della nuova infrastruttura, si sono evidenziati
alcuni aspetti critici,  come  di  seguito  descritti,  per  i  quali
occorre prevedere misure correttive/integrative: 
      descrivere le tecniche  di  stima  del  rumore  del  tratto  in
galleria ed in particolare delle zone d'imbocco della stessa; 
      specificare le caratteristiche delle infrastrutture  esistenti,
descritte nella relazione come  simili  alla  variante  in  progetto,
prese in considerazione per la taratura del modello; 
      integrare  la   relazione   con   valutazioni   relative   agli
scostamenti registrati tra i risultati  delle  misure  e  quelli  del
modello nonche' alle situazioni in cui questi scarti  risultano  piu'
significativi. 
Inquinamento atmosferico. 
    49. Con riferimento al piano  di  monitoraggio  dell'inquinamento
atmosferico, riferito alle fasi ante operam, in corso d'opera e  post
operam, si evidenzia quanto segue: 
      l'altezza di prelievo  indicata  per  i  parametri  chimici  da
rilevare, pur rientrando nel range fissato dalla norma, non e' quello
indicato dal decreto interministeriale 2 aprile  2002,  n.  60,  All.
VIII (1,5 m - 4 m). Si  ritiene  opportuno,  trattandosi  di  criteri
generali, richiamare e utilizzare le tecniche  di  prelievo  definite
dalla norma; 
      la misura degli idrocarburi non metanici  (NMHC)  non  e'  piu'
richiesta ai sensi di legge, pertanto non si ritiene  necessaria.  La
misura di  C6H6  in  aria  e  di  IPA  nel  particolato  e'  ritenuta
sufficiente a garantire l'informazione su tali composti organici; 
      le campagne di misura devono garantire la  copertura  temporale
minima prevista per le  misure  indicative  di  cui  all'All.  X  del
decreto  interministeriale  n.  60/2002  (14  per  cento  dei  giorni
dell'anno,  garantendo  la  rappresentativita'   della   variabilita'
stagionale). 
      in merito al posizionamento dei punti di misura,  si  esprimono
le seguenti valutazioni: 
        il sito in localita' Torchio e' rappresentativo  dell'impatto
che  avra'  la  variante  sugli  insediamenti  abitativi  di   Cisano
Bergamasco; 
        il punto di imbocco a sud galleria  puo'  essere  considerato
come rappresentativo della fase di corso d'opera; 
        il sito in prossimita' dell'apertura della galleria non  puo'
considerarsi  rappresentativo  della  valutazione  della   potenziale
esposizione della popolazione; 
        il sito della palude di Brivio e'  da  considerarsi  adeguato
esclusivamente per la protezione della vegetazione; 
    Si  propone  d'individuare,  anche  nel  tratto  stradale  urbano
esistente, almeno un punto di misura AO e PO al  fine  di  verificare
gli   effettivi   vantaggi   complessivi   attesi   dell'opera.    La
microlocalizzazione dei punti di misura, inoltre, dovra' avvenire  in
accordo con ARPA, previo sopralluogo congiunto; 
      il  monitoraggio  dovra'  prevedere  anche  la   misura   delle
concentrazioni  degli  inquinanti  all'interno  e  all'esterno  della
galleria (imbocchi e  apertura  centrale);  cio'  anche  al  fine  di
verificare la necessita' di ulteriori  interventi  mitigativi,  quali
l'installazione di idonei  sistemi  di  ventilazione,  aspirazione  e
abbattimento delle emissioni. Per  le  superfici  della  galleria  si
raccomanda  di  valutare   l'opportunita'   di   utilizzare   vernici
fotocatalitiche; 
      non sono illustrati i criteri di valutazione dei dati  al  fine
di  individuare   eventuali   anomalie   riscontrate.   Il   soggetto
proponente/attuatore dovra' pertanto farsi carico di integrare il PMA
nella fase di confronto con ARPA. 
    50. Relativamente allo studio di qualita' dell'aria, nella  parte
descrittiva del quadro generale delle norme si cita  la  zonizzazione
precedente a quella attualmente in vigore. 
    51. Relativamente allo studio modellistico di qualita' dell'aria,
si ritiene necessaria la sua revisione in  quanto,  dall'analisi  del
materiale disponibile, non sono del tutto chiare le  ipotesi  assunte
nella modellazione delle emissioni e delle concentrazioni. 
Flora, fauna ed ecosistemi. 
    52. La localizzazione dei punti  di  monitoraggio  degli  effetti
indotti sull'habitat dovra' avvenire  in  accordo  con  ARPA,  previo
sopralluogo congiunto. 
    53. Sara' necessario  indicare  i  punti  di  monitoraggio  sopra
richiamati su apposite  tavole,  precisando  i  tipi  di  rilevamenti
effettuati nelle  varie  stazioni  di  monitoraggio  vegetazionale  e
faunistico e  specificando  il  tipo  di  indagine,  la  metodica  di
monitoraggio e la tempistica. 
    54.  Ad  esempio,  considerando  la  distribuzione   frammentaria
dell'habitat prioritario 91EO, ne sara' effettuato il monitoraggio in
piu'  stazioni,  in  modo  da  coprire  almeno  la  meta'  della  sua
superficie di ripartizione nell'area interessata dall'intervento. 
    55. Si dovra' eseguire un monitoraggio  vegetazionale  basato  su
rilievi fitosociologici per lo  meno  lungo  il  tratto  prospiciente
l'intervento ed eventuali programmi d'intervento per il  contenimento
delle specie invasive. 
    L'intervento, infatti, puo' comportare il rischio  di  diffusione
di specie aliene e invasive con conseguente impatto sulle popolazioni
di specie autoctone (predazione,  competizione,  ecc.).  Considerando
che lo stesso Ente Parco Adda Nord  ha  evidenziato  la  problematica
della crescente presenza di specie invasive, si ritiene che le  opere
di  mitigazione  e  compensazione  previste  (sistemazione  a  verde)
possano non essere sufficienti a contenere tali effetti. 
Contenimento degli impatti nelle fasi di cantiere. 
    56. Per la fase di costruzione, al fine  del  contenimento  delle
emissioni di polveri, oltre alle misure di mitigazione indicate nello
studio e a quelle previste dalla delibera CIPE  di  approvazione  del
progetto preliminare, dovranno essere attuati i seguenti interventi: 
      impiego,  ove  possibile,  di  apparecchi  di  lavoro  a  basse
emissioni (con motore elettrico); 
      dotazione di filtri di  abbattimento  del  particolato  per  le
macchine di cantiere funzionanti con  motore  diesel  e  utilizzo  di
carburanti con basso tenore di zolfo (<50 ppm); 
      utilizzo di gruppi elettrogeni e di  produzione  di  calore  in
grado  di  assicurare  le   massime   prestazioni   energetiche   per
minimizzare le emissioni in atmosfera; 
      rispetto del divieto di combustione all'aperto, come introdotto
dalla delibera di Giunta regionale 11 luglio 2008, n. 7635, ma esteso
a tutto l'anno. 
    57. Negli ambiti posti all'interno del Parco regionale Adda Nord,
l'utilizzo del territorio agricolo e forestale in  fase  di  cantiere
dovra' essere  limitato  allo  stretto  necessario;  dovranno  essere
altresi' attuati tutti gli interventi atti a contenere  le  emissioni
inquinanti (segnatamente le polveri) e gli eventuali  sversamenti  di
inquinanti al suolo. 
    58.  Nella  fase  di  costruzione  dell'opera  occorre  prevedere
interventi volti alla salvaguardia delle superfici boscate confinanti
con l'area di cantiere ed  alla  conservazione  della  struttura  dei
suoli. Al termine della costruzione, occorre prevedere interventi  di
ripristino e valorizzazione  ambientale  mediante  inerbimenti  delle
scarpate viarie, delle aree interessate dai cantieri e delle piste di
accesso ai cantieri. 
    59. Massimizzare il riutilizzo e il  recupero  del  materiale  da
scavo, smaltendo solo la parte residua non recuperabile, nel rispetto
delle condizioni di cui alla normativa vigente. 
    60. Dovra' essere prestata particolare  attenzione  agli  effetti
cumulativi  dell'opera  con  altri  interventi  infrastrutturali   in
programma, coordinando  sia  la  cantieristica  che  il  progetto  di
mitigazione e compensazione. 
Comune di Villa D'Adda. 
    61.  Il  progetto  infrastrutturale  dovra'  tener  conto   della
situazione della SP 169 in localita'  Boschetto,  che  nelle  attuali
condizioni non puo' in alcun modo sostenere un aumento del  traffico,
sia per il tracciato che per le pendenze che presenta. 
    62. Sara' necessario prevedere la realizzazione, in lato est  del
tratto della SP 169, di una pista ciclopedonale  che  garantisca  una
certa sicurezza a chi si trova  necessariamente  a  dover  percorrere
quel tratto di strada, che non sara' sicuramente  piu'  considerabile
una strada locale. 
    63. A garanzia dei  fruitori  della  pista  ciclopedonale  e  dei
residenti, dovra' essere realizzato un attraversamento  con  impianto
semaforico a chiamata  in  corrispondenza  dell'intersezione  di  via
Zappello ed un attraversamento ciclopedonale  sicuro  in  prossimita'
della rotatoria posta al Km 3,5 della SP 169. 
    64. Lungo il nuovo tratto della SP ex 639 dei laghi di Pusiano  e
Garlate  -  variante  di  Cisano  Bergamasco  -  1°  lotto  stralcio,
considerato il territorio su cui insistera', si dovra'  provvedere  a
realizzare quanto necessario per un'adeguata mitigazione ambientale. 
Parco Adda Nord 
Prescrizioni parere urbanistico Parco Adda Nord. 
    65.  Dovra'  essere  effettuato  un   approfondimento   specifico
relativamente  alle  caratteristiche   dell'area   in   cui   l'opera
s'inserisce, con particolare riferimento, all'interno della relazione
paesaggistica, alle interferenze dell'opera con la ZPS del Toffo. 
    66.  Il  progetto  dovra'  essere  integrato  con  la   specifica
previsione, definita anche in termini di computo metrico  estimativo,
di ripristini vegetazionali, quali interventi di ricostituzione della
vegetazione erbacea,  arbustiva,  arborea  danneggiata/eliminata  per
attivita' di cantiere e per la realizzazione delle opere di  progetto
(es. lungo rogge, torrenti), cosi' come specificamente indicato nella
determinazione  relativa  alla  Valutazione  d'incidenza   ambientale
(VINCA), predisposta dal Parco Adda Nord. 
    67. Le opere di mitigazione attualmente previste dovranno  essere
implementate, con specifico  riferimento  a  quanto  contenuto  nella
determinazione relativa alla VINCA predisposta dal Parco  Adda  Nord,
ed in particolare si dovra' procedere a: 
      a) prevedere mitigazioni urbane, a principale valore estetico e
paesaggistico (riguardanti scarpate, aree intercluse alla viabilita',
aiuole, raccordi), che  non  possono  essere  considerate  mitigative
delle alterazioni,  temporanee  e/o  permanenti,  dei  luoghi,  delle
connessioni ecologiche degli habitat naturali e seminaturali; 
      b) prevedere mitigazioni con valore  funzionale  ed  ecologico,
con la finalita' di ridurre e mitigare gli effetti  negativi  indotti
dalla cantierizzazione e dal regolare  funzionamento  dell'opera;  in
particolare  si  dovranno  progettare  ulteriori  attraversamenti   e
barriere faunistiche lungo la porzione meridionale  della  palude  di
Brivio, dove gia' attualmente sono segnalate presenze soprattutto  di
anfibi e mammiferi negli ambienti prospicienti la viabilita',  spesso
oggetto di incidenti causati nel tentativo di  attraversamento  della
viabilita'. 
    68. La proposta progettuale relativa alle  opere  di  mitigazione
dovra' essere integrata con la previsione  progettuale  di  ulteriori
interventi, da realizzarsi a titolo compensativo, ed  in  particolare
si  dovra'  procedere  al  versamento,  al  Parco  Adda  Nord,  della
monetizzazione relativa alla compensazione della  trasformazione  del
bosco, cosi'  come  calcolata  in  progetto,  che  verra'  utilizzata
dall'Ente  per  la  realizzazione  di  interventi  di   miglioramento
forestale. 
    69. E' necessario integrare la relazione e gli elaborati relativi
alla cantierizzazione con  documentazione  maggiormente  dettagliata,
dalla  quale  si  evincano  con  chiarezza  gli   effettivi   impatti
sull'ambiente in sede di cantierizzazione e, al contempo,  le  misure
mitigative e cautelative previste. 
    In particolare: 
      si dovranno indicare puntualmente in planimetria tutte le  aree
destinate allo stoccaggio, le quali dovranno essere  specificatamente
e singolarmente progettate, cosi' come dovra' essere specificatamente
e puntualmente progettata la  fase  del  loro  smantellamento  e  del
ripristino dello stato dei luoghi, al  fine  di  poter  verificare  e
monitorare le attivita' di cantiere e le  loro  interferenze  con  il
territorio in termini di inquinamento; 
      si dovra' procedere alla redazione di  specifico  piano  scavi,
oltre che di progetto di ripristino, in rapporto alle previste  opere
provvisorie  che  determinano  spostamenti  di  terra  e   opere   di
riempimento,  con  ridefinizione,  seppure  temporanea,  dell'assetto
morfologico dei luoghi. 
Prescrizioni valutazione incidenza. 
    70. Dovra'  essere  recepito,  laddove  riportato,  il  perimetro
corretto e ufficiale del Sito  di  importanza  comunitaria  IT2030005
Palude di  Brivio,  reso  disponibile  sul  sito  web  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    71. Dovra' essere approfondita e contestualizzata l'analisi delle
valenze ambientali e presenze floro/faunistiche nelle aree  dei  siti
(SIC e ZPS) piu' direttamente e marcatamente coinvolte dal  progetto,
laddove vi siano habitat (intesi sia come habitat  vegetazionali  che
habitat per specie faunistiche) sia  adiacenti  che  interferiti  dal
tracciato viabilistico, o comunque  oggetto  di  ripercussione  della
pluralita' di impatti, sia temporanei che definitivi, sia della  fase
di cantiere che regolare esercizio. 
    72. Con  riferimento  agli  elementi  emergenti  dall'analisi  di
maggior  dettaglio  di  cui  al  precedente  punto,  dovranno  essere
rivalutate e incrementate le misure di  mitigazione  sito  specifiche
piu' appropriate per la risoluzione o riduzione  delle  interferenze;
ad  esempio,  lungo  il  tracciato  stradale  adiacente  la  porzione
meridionale della palude di Brivio, dovranno essere previste adeguate
barriere e sottopassi faunistici per ridurre il rischio di mortalita'
animale  per  attraversamento  della   carreggiata,   fenomeno   gia'
attualmente  verificatosi,  con  l'attuale  traffico   in   transito;
analoghe  considerazioni  di  dettaglio  dovranno   essere   condotte
rispetto alla ZPS II Toffo. 
    73.  Dovra'  essere  integrata  la  valutazione  degli   impatti,
considerando anche l'inquinamento luminoso conseguente agli  impianti
di  illuminazione  del  tracciato  stradale,  riducendo  per   quanto
possibile le fonti luminose in prossimita' degli svincoli  1  e  3  e
prevedendo l'adozione delle piu'  restrittive  norme  in  materia  di
contenimento dell'inquinamento luminoso. 
    74. Nelle opere di mitigazione, compensazione,  ripristino  delle
formazioni vegetazionali arbustive e o  arboree,  diversamente  dagli
schemi di impianto proposti, dovra' essere prevista una  disposizione
delle piante naturale e plurispecifica. 
    75. Tra le specie  arboree  autoctone  segnalate  per  formazioni
igrofite, utilizzare dovra' essere utilizzata Alnus glutinosa  invece
di Alnus incana. 
    76. La progettazione esecutiva  dovra'  comprendere  e  declinare
chiaramente,  distinguendoli,   ripristini   ambientali,   opere   di
mitigazione e opere di compensazione, intendendo: 
      come ripristini vegetazionali, gli interventi di ricostituzione
della vegetazione erbacea, arbustiva,  arborea  danneggiata/eliminata
per attivita' di cantiere e  per  la  realizzazione  delle  opere  di
progetto (es. lungo rogge, torrenti). Tali opere non sono  quindi  da
intendersi mitigazioni ma rimesse in pristino, pertanto obbligatorie; 
      come opere di mitigazione: 
        le  mitigazioni  urbane,  a  principale  valore  estetico   e
paesaggistico (riguardanti scarpate, aree intercluse alla viabilita',
aiuole, raccordi), che  non  possono  essere  considerate  mitigative
delle  alterazioni,  temporanee  e/o  permanenti  dei  luoghi,  delle
connessioni ecologiche degli habitat naturali e seminaturali; 
        le mitigazioni con valore funzionale ecologico, da  integrare
nel  progetto  presentato,  perche'  risultino  calmierati,   laddove
possibile, gli effetti negativi indotti dalla cantierizzazione e  dal
regolare funzionamento dell'opera; 
      come opere di compensazione: 
        le compensazioni conseguenti alla  trasformazione  d'uso  del
bosco, che il  proponente  dichiara  di  voler  monetizzare  all'ente
forestale e che l'ente utilizzera' per  interventi  di  miglioramento
forestale, ove ritenuto opportuno; 
        la compensazione per il danno paesistico-ambientale derivante
dalla realizzazione dell'opera; 
        la compensazione per l'incidenza  negativa  esercitata  sugli
habitat di specie, presenti  nel  SIC  e  nella  ZPS,  attraverso  la
realizzazione  d'interventi  di  riqualificazione   e   miglioramento
ambientale all'interno dei siti, che favoriscono la naturalita' e  la
conservazione degli habitat  nonche'  la  permanenza  di  popolazioni
delle specie faunistiche e floristiche per la cui tutela i siti  sono
stati istituiti. 
    77. Lo studio d'incidenza, che dovra' essere  presentato,  dovra'
essere comprensivo di  un  programma  di  monitoraggio  floristico  e
faunistico, ante, durante e post operam. 
    78. Rispetto  alla  cantierizzazione  dell'opera,  dovra'  essere
previsto di non localizzare piste di cantiere o aree di stoccaggio  e
affini all'interno  dei  siti  di  Rete  Natura  2000,  predisponendo
inoltre barriere cieche continue a delimitazione del cantiere stesso,
verso i siti. 
 
                   Parte Seconda - Raccomandazioni 
 
    1. In fase  di  cantiere  si  raccomanda  di  definire  un  piano
temporale delle opere che eviti lo svolgimento dei lavori nel momento
riproduttivo della fauna. 
    2. Al termine dei lavori si raccomanda la rimessa in pristino  di
tutte le aree interessate dai cantieri. 
    3. Si raccomanda di tenere in considerazione  la  Rete  ecologica
regionale (RER), alla quale  e'  stata  riconosciuta  la  valenza  di
infrastruttura prioritaria per la  Lombardia  nell'ambito  del  Piano
territoriale regionale approvato con delibera di Giunta regionale  16
gennaio 2008, n. 6447. 
    4. Si suggerisce di corredare la relazione  con  una  trattazione
specifica, coerente e lineare delle modalita'  di  riconnessione  dei
diversi ambiti. 
    5.  Per  tutte  le  misure  di  mitigazione  sara'   privilegiato
l'utilizzo di specie autoctone la cui provenienza sia certificata, ad
esempio, per quanto riguarda le erbacee, dal Centro  flora  autoctona
della Regione Lombardia. 
    6. Si evidenzia l'opportunita' di fare riferimento ai "Criteri ed
indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del  rapporto  fra
infrastrutture stradali ed ambiente naturale", redatti nell'ambito di
un progetto  piu'  ampio  intitolato  "Studio  interdisciplinare  sui
rapporti tra protezione della natura e infrastrutture di trasporto" e
approvato il 7  maggio  2007,  con  decreto  n.  4517  del  Direttore
generale della Qualita' dell'ambiente. 
    7.  Per  l'attuazione   delle   opere   si   richiede   di   fare
prioritariamente riferimento all'utilizzo di tecniche  di  ingegneria
naturalistica cosi' come individuate nel Quaderno tipo  di  cui  alla
delibera di Giunta regionale 29 febbraio 2000, n. VI/48740. 
    8. Si raccomanda, in generale, di  definire  un  piano  temporale
delle  opere  che  eviti  lo  svolgimento  dei  lavori  nel   momento
riproduttivo della fauna, cio' con particolare riferimento alle  aree
poste nelle  vicinanze  del  SIC  "Palude  di  Brivio"  e  della  ZPS
"IT2030008 II Toffo". 
    9.  Tenuto  conto  delle  attivita'  di  prevenzione  dei  rischi
promosse da Regione Lombardia e  di  quanto  previsto  nel  Programma
regionale di sviluppo vigente e dai contenuti del Programma regionale
integrato di mitigazione dei rischi (PRIM) 2007-2010,  approvato  con
delibera di Giunta regionale n. 7243/2008, si raccomanda che  vengano
tenuti in considerazione  i  sempre  piu'  frequenti  allagamenti,  e
conseguenti  blackout  elettrici,  connessi  anche   ai   cambiamenti
climatici in corso, che  determinano  precipitazioni  particolarmente
intense. Pertanto si  invita  a  prevedere  strumentazioni  idonee  a
ridurre l'impatto di eventuali situazioni, con particolare attenzione
ai tratti stradali in galleria artificiale  e  in  trincea,  come  ad
esempio  la  predisposizione  di  idrovore  dotate   di   gruppo   di
alimentazione autonoma e di segnalazione  semaforica  di  divieto  di
accesso in caso di allagamento delle stesse. 
    10. In merito ad alcuni  aspetti  progettuali  si  suggerisce  di
valutare a livello di progettazione esecutiva: 
      gli  eventuali  interventi  di  stabilizzazione  dell'area   in
dissesto in localita' Odiago (stato di  fatto,  attivita'  svolte  ed
eventuali sistemi di monitoraggio installati); 
      le eventuali opere di difesa  prese  in  considerazione,  o  le
motivazioni per le quali non sono state previste, per  affrontare  la
possibilita' di fenomeni attivi d'instabilita'  diffusa  interessanti
il versante nord della collina Ceregallo. 
    11. Si mette in evidenza che nella relazione sismica  non  si  fa
riferimento alla recente disposizione regionale in  materia.  Dal  14
ottobre 2014, data di pubblicazione della deliberazione regionale  n.
2489/2014,  nelle   more   dell'entrata   in   vigore   della   nuova
classificazione sismica di  Regione  Lombardia  (delibera  di  Giunta
regionale n. 2129/2014), nei Comuni che saranno riclassificati  dalla
zona 4 alla zona 3 e dalla zona 3 alla zona 2, tutti i progetti delle
strutture riguardanti nuove  costruzioni  -  pubbliche  e  private  -
dovranno essere redatti in  linea  con  le  norme  tecniche  vigenti,
rispettivamente, nelle zone 3 e 2.  Tale  provvedimento  si  e'  reso
necessario per evitare  l'utilizzo  di  "procedure  semplificate"  di
progettazione in quei Comuni di zona 4 che gia',  secondo  le  NTC08,
sono caratterizzati da parametri per l'azione sismica riconducibili a
quelli di zona 3. 
    Si ricorda che la Conferenza delle Regioni e  Province  autonome,
in data 11 novembre 2008, ha approvato gli "Indirizzi e  criteri  per
la microzonazione sismica" (ICMS) che sono  diventati,  pertanto,  un
riferimento a  livello  nazionale  per  gli  studi  finalizzati  alla
caratterizzazione sismica del territorio. 
    12. Al fine della prevenzione del rischio sismico, si  suggerisce
una  revisione  della  sezione  geologica  dell'asse   principale   A
(allegato n. 2.3.6). 
    13. Qualora, attraverso i dati, le valutazioni  e  gli  ulteriori
elementi che verranno acquisiti con il PMA si configurino  situazioni
di potenziale impatto negativo per la salute, lo  stesso  PMA  potra'
essere integrato con ulteriori dati ed informazioni  che  consentano,
da parte di ASL, una valutazione d'impatto e/o rischio per la  salute
della popolazione che potra' risultare potenzialmente esposta.  Cio',
sia  nella  fase  di  realizzazione  che  in  quella   di   esercizio
dell'opera. Ci si riferisce in particolare alla  qualita'  dell'aria,
al  rumore,  alla  contaminazione  di  prodotti  agricoli   destinati
all'alimentazione umana, all'incidentalita' stradale. 
    14. Per una buona gestione della fase di cantiere, orientata alla
sicurezza e tutela della salute, anche ad integrazione degli obblighi
previsti dal decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81,  in  merito
alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono
fornite le seguenti raccomandazioni: 
      nei  bandi  di  gara  deve  essere   inserito   l'impegno   per
l'appaltatore ad adottare, nel pieno rispetto del Piano di  sicurezza
e coordinamento (PSC), in  relazione  alla  tipologia  dell'opera  da
realizzare, le tecnologie utili al  fine  di  migliorare  l'efficacia
delle misure  di  prevenzione  e  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza dei lavoratori; 
      l'impresa affidataria deve individuare (attraverso  un'apposita
delega) un dirigente tecnico della sicurezza che deve  essere  sempre
presente in cantiere. Egli  deve  avere  a  disposizione  sufficienti
risorse umane ed economiche al fine di poter svolgere  al  meglio  le
attivita' programmate e concordate; 
      dovra' essere valutata l'opportunita' di  effettuare  specifici
corsi  di  alfabetizzazione  per  i  lavoratori  stranieri   con   un
insufficiente grado di comprensione della lingua italiana parlata. E'
necessario che, all'interno delle squadre  di  lavoro  in  cui  siano
presenti operatori stranieri, vi sia almeno un  lavoratore  straniero
che conosca l'italiano e lo sappia parlare correttamente a  scopo  di
fungere da interprete per gli altri colleghi.