(( Art. 1 quater 
 
 
                 Disposizioni riguardanti i docenti 
                     della scuola dell'infanzia 
 
  1.   Fino   all'approvazione   delle   graduatorie   della   scuola
dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1,  comma  114,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, i  soggetti  inseriti  a  pieno  titolo
nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia  del  concorso
bandito  con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  n.  82  del  24  settembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del  25
settembre 2012, che non sono stati assunti nei  ruoli  regionali  per
incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399,  comma  1,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni, sono assunti, in deroga  all'articolo  399,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni
diverse da  quella  per  cui  hanno  concorso  e  nei  ruoli  di  cui
all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con  le
seguenti condizioni e modalita': 
    a) le assunzioni avvengono  in  subordine  rispetto  ai  soggetti
ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai
sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale  massima  per
ciascuna  regione  del  50  per  cento  dei  posti,  riservata   allo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi per  titoli  ed  esami,  e
comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per
cento,  rispetto  ai  posti   disponibili   per   ciascuna   regione,
individuata con il decreto di cui al comma 2; 
    b) i soggetti di cui al presente comma,  nei  termini  e  con  le
modalita' stabiliti con  il  decreto  di  cui  al  comma  2,  possono
presentare   apposita   istanza   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nella quale  indicano  l'ordine  di
preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
definiti i termini e le modalita' attuative del comma 1. 
  3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al
comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie  di
merito e ad esaurimento. 
  4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti,  anche  in
caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al  comma  1,  le
graduatorie di merito del concorso bandito con  decreto  direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82
del 24 settembre 2012 sono soppresse. 
  5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso
di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
per  il  triennio  2016/2017,  2017/2018  e  2018/2019,   in   deroga
all'articolo 400, comma  19,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono
valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e  disponibili,  in
luogo di quelli  messi  a  concorso.  All'assunzione  dalle  medesime
graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il riferimento normativo all'art. 1,  comma  114,
          della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  vedasi  nelle  note
          all'art. 1-ter. 
              - Il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca n.  82  del  24  settembre
          2012: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli
          ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente
          nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e  II
          grado  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del   25
          settembre 2012, n. 75. 
              - Si riporta il testo dell'art. 399, commi 1 e  2,  del
          citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: 
              «Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso  ai  ruoli
          del personale docente della scuola  materna,  elementare  e
          secondaria, ivi compresi i licei artistici e  gli  istituti
          d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal  fine
          annualmente assegnabili, mediante concorsi  per  titoli  ed
          esami e, per il restante  50  per  cento,  attingendo  alle
          graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  66,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli
          del personale docente sono regionali, articolati in  ambiti
          territoriali, suddivisi in sezioni separate  per  gradi  di
          istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.  Entro
          il 30 giugno  2016  gli  uffici  scolastici  regionali,  su
          indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, sentiti le  regioni  e  gli  enti  locali,
          definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore
          alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando: 
                a) la popolazione scolastica; 
                b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche; 
                c) le caratteristiche del territorio,  tenendo  anche
          conto delle specificita'  delle  aree  interne,  montane  e
          delle  piccole  isole,  della  presenza  di  scuole   nelle
          carceri,  nonche'  di  ulteriori  situazioni  o  esperienze
          territoriali gia' in atto.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  400,  comma  19,  del
          citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: 
              «Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - (Omissis). 
              19.  Conseguono  la  nomina  i   candidati   dichiarati
          vincitori che  si  collocano  in  una  posizione  utile  in
          relazione  al  numero  delle  cattedre  o  posti  messi   a
          concorso. 
              (Omissis).».