(( Art. 1 septies Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali 1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»; b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: «del diploma di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»; c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati; d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato. 2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17 (Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1990, n. 35, come novellato dalla presente legge: «1. Il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'art. 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.». - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2001, n. 190, S.O.: «Art. 55 (Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale). - 1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attivita' professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lett. e) della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17, come novellato dalla presente legge: «1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario: (Omissis). e) essere in possesso della laurea di cui all'art. 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 3 e 4, della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17: «3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma; c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma. 4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. (Omissis).». - Il testo dell'art. 3, comma 3, della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1990, n. 35, e' abrogato dalla presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17: «2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in entrata in vigore della presente legge.».