(( Art. 1 septies 
 
 
        Disposizioni in materia di ordinamento professionale 
                       dei periti industriali 
 
  1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma  1,  le  parole:  «ai  licenziati  degli
istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma  secondo
gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro
che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55,  comma  1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 328»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole:  «del  diploma
di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «della  laurea
di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»; 
    c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato. 
  2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,  della  legge  2
febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i
periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione,  nonche'  i  provvedimenti  adottati  dagli
organi professionali dei periti industriali e dei periti  industriali
laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di  entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  per  un
periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo  periodo,
conservano  il  diritto  di   accedere   all'esame   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione   anche   i
soggetti che conseguono un titolo di studio  valido  a  tal  fine  ai
sensi della normativa previgente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della  legge
          2  febbraio  1990,   n.   17   (Modifiche   all'ordinamento
          professionale dei  periti  industriali),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  del  12  febbraio  1990,  n.  35,  come
          novellato dalla presente legge: 
              «1. Il titolo di perito industriale spetta a coloro che
          siano in possesso della laurea di cui all'art. 55, comma 1,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   55,   comma   1,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,
          n. 328 (Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
          requisiti per  l'ammissione  all'esame  di  Stato  e  delle
          relative  prove  per  l'esercizio  di  talune  professioni,
          nonche'  della  disciplina   dei   relativi   ordinamenti),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2001,  n.
          190, S.O.: 
              «Art. 55 (Professioni di agrotecnico  geometra,  perito
          agrario, perito industriale). - 1. Agli esami di Stato  per
          le professioni di agrotecnico, geometra, perito  agrario  e
          perito industriale, oltre  che  con  i  titoli  e  tirocini
          previsti dalla normativa vigente e dalla  attuazione  della
          legge 10 febbraio 2000, n. 30,  si  accede  con  la  laurea
          comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano  ferme  le
          attivita' professionali riservate o consentite e  le  prove
          attualmente previste per l'esame di Stato. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma  1,  lett.  e)
          della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17,  come  novellato
          dalla presente legge: 
              «1.  Per   essere   iscritto   nell'albo   dei   periti
          industriali e' necessario: 
              (Omissis). 
                e) essere in possesso della laurea  di  cui  all'art.
          55,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 3 e  4,  della
          citata legge 2 febbraio 1990, n. 17: 
              «3. Possono partecipare all'esame  di  Stato  coloro  i
          quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: 
                a) abbiano prestato, per almeno tre  anni,  attivita'
          tecnica subordinata,  anche  al  di  fuori  di  uno  studio
          tecnico   professionale,   con   mansioni   proprie   della
          specializzazione relativa al diploma; 
                b) abbiano frequentato una apposita scuola  superiore
          biennale diretta a fini speciali, istituita  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
          162  ,  finalizzata  al  settore   della   specializzazione
          relativa al diploma; 
                c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione
          e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma  14,  del
          decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.  863,  con
          mansioni  proprie  della   specializzazione   relativa   al
          diploma; 
                d) abbiano prestato un periodo  di  pratica  biennale
          durante il quale il  praticante  perito  industriale  abbia
          collaborato all'espletamento  di  pratiche  rientranti,  ai
          sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275,  e  della
          legge 12 marzo 1957, n. 146,  e  successive  modificazioni,
          nelle  competenze  professionali   della   specializzazione
          relativa al diploma. 
              4. Il periodo biennale di  formazione  e  lavoro  e  il
          periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del
          comma 3 devono essere svolti presso un perito  industriale,
          un  ingegnere   o   altro   professionista   che   eserciti
          l'attivita' nel settore della specializzazione relativa  al
          diploma del praticante o in settore  affine,  iscritti  nei
          rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 3, comma 3, della citata  legge  2
          febbraio 1990, n. 17, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 12 febbraio 1990, n. 35,  e'  abrogato  dalla  presente
          legge. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3,  comma  2,  della
          citata legge 2 febbraio 1990, n. 17: 
              «2. Conservano efficacia ad ogni effetto i  periodi  di
          praticantato  svolti  ed  i  provvedimenti  adottati  dagli
          organi professionali dei  periti  industriali  prima  della
          data  di  entrata  in  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.».