(( Art. 2 quater 
 
 
                Incremento dei compensi ai commissari 
                      del concorso per docenti 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi  per
i  componenti  delle  commissioni  di  esame  del  concorso  di   cui
all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  entro
il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  incluse  le  risorse   di   cui
all'articolo 1, comma 112, della medesima  legge  n.  107  del  2015,
incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di  8  milioni
di euro per l'anno 2016.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2016,  del  fondo   per   il
funzionamento di cui  all'articolo  1,  comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2  e'  incrementato
di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di  cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il riferimento normativo all'art. 1,  comma  114,
          della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  vedasi  nelle  note
          all'art. 1-ter. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  112,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «112. Le somme riscosse ai sensi  del  comma  111  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della  missione
          «Istruzione  scolastica»  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  601,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              «601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          "Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
          e   "Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche".   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
          e   "Interventi   integrativi   disabili",   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          "Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio" destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge  28  marzo  2003,  n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.». 
              - Per il riferimento normativo all'art. 1,  comma  202,
          della citata legge 13 luglio 2015,  n.  107,  vedasi  nelle
          note all'art. 1-quinquies.