(( Art. 2 quater Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016. 2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 e' incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ))
Riferimenti normativi - Per il riferimento normativo all'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, vedasi nelle note all'art. 1-ter. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 112, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: «601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonche' per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio.». - Per il riferimento normativo all'art. 1, comma 202, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, vedasi nelle note all'art. 1-quinquies.