(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Gli impianti idonei  alla  produzione  della  I.G.P.  «Melannurca
Campana» sono  iscritti  nell'apposito  elenco,  attivato,  tenuto  e
aggiornato da un apposito organismo di  controllo,  che  risponda  ai
requisiti di cui alle vigenti norme in materia; questi  e'  tenuto  a
verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, la  sussistenza  delle
condizioni  tecniche  e  dei  requisiti  richiesti  per  l'iscrizione
all'elenco di cui sopra. Qualora l'iniziativa di  tenere  un  analogo
elenco sia gia'  stata  assunta,  per  altri  scopi  da  un  soggetto
pubblico,   l'organismo   di   controllo   potra'   avvalersi   delle
informazioni e delle risultanze dei  relativi  accertamenti  in  esso
contenute. L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche
di idoneita'  delle  produzioni  ed  i  relativi  controlli,  di  cui
all'art. 37 del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012,  saranno  comunque
effettuati   dall'organismo   di   controllo.   Le    strutture    di
condizionamento del  prodotto  devono  risiedere  operativamente  nel
territorio  delimitato  nell'art.  3  ed  essere  iscritte  in  altro
apposito elenco, tenuto ed aggiornato  dall'organismo  di  controllo,
secondo le modalita' di cui al primo comma. 
    La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento  (UE)  n.  1151/2012.
L'organismo di controllo preposto alla verifica del  disciplinare  di
produzione e' Agroqualita' S.p.A. Indirizzo: viale Cesare  Pavese  n.
305 I -  00144  Roma.  Tel.:  +39/0654228675  -  fax:  +39/0654228692
e-mail: agroqualita@agroqualita.it.