Art. 5. Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Melannurca Campana» sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato da un apposito organismo di controllo, che risponda ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia; questi e' tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, la sussistenza delle condizioni tecniche e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra. Qualora l'iniziativa di tenere un analogo elenco sia gia' stata assunta, per altri scopi da un soggetto pubblico, l'organismo di controllo potra' avvalersi delle informazioni e delle risultanze dei relativi accertamenti in esso contenute. L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' delle produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012, saranno comunque effettuati dall'organismo di controllo. Le strutture di condizionamento del prodotto devono risiedere operativamente nel territorio delimitato nell'art. 3 ed essere iscritte in altro apposito elenco, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, secondo le modalita' di cui al primo comma. La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione e' Agroqualita' S.p.A. Indirizzo: viale Cesare Pavese n. 305 I - 00144 Roma. Tel.: +39/0654228675 - fax: +39/0654228692 e-mail: agroqualita@agroqualita.it.