Art. 8. L'immissione al consumo della «Melannurca Campana» deve avvenire solo con il logotipo di seguito descritto, in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica protetta e solo se il prodotto risulta confezionato nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo. Il logotipo della «Melannurca Campana» (IGP) e' il seguente: una mela stilizzata su fondo bianco, il cui bordo inferiore e il superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro e' verde (e non chiude la mela); la mela e' sormontata dal picciolo verde e da una foglia bianca bordata di verde; nel corpo della mela e' riportata la sigla I.G.P. in nero. Il bordo esterno superiore del logotipo e' di colore rosso ed internamente riporta la scritta «Melannurca Campana» in bianco; il bordo esterno inferiore e' di colore bianco e, a seconda dei casi, riporta la dicitura varietale «Annurca» o «Rossa del Sud». I colori di riferimento sono: rosso pantone 485 C; verde pantone 348 C; per la scritta I.G.P.: Pantone, Process, Black C. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, in caratteri di stampa chiari, indelebili, delle medesime dimensioni e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, le seguenti indicazioni: a) la dicitura «Melannurca Campana», immediatamente seguita dall'indicazione varietale «Annurca» o «Rossa del Sud». Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.); b) il nome, la ragione sociale, e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice; c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformita' alla norme merceologiche vigenti. All'indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto, fine extra, superiore e similari. E' altresi' vietato utilizzare nomi di varieta' diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non siano stati tali da trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare l'indicazione geografica protetta. I prodotti trasformati potranno utilizzare, nella designazione degli ingredienti il riferimento alla denominazione a patto che: 1) i frutti utilizzati siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare ad eccezione dei valori di calibratura e di residuo refrattometrico che possono essere inferiori a quelli dell'art. 6, ma mai al di sotto dei 50 mm per la calibratura e dei 10,5° Bx per il residuo; 2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra la quantita' utilizzata della I.G.P Melannurca Campana e quantita' di prodotto elaborato ottenuto; 3) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. Melannurca Campana mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione rilasciate dai competenti organi. Parte di provvedimento in formato grafico