(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    L'immissione al consumo della «Melannurca Campana» deve  avvenire
solo  con  il  logotipo  di   seguito   descritto,   in   abbinamento
inscindibile con la indicazione geografica  protetta  e  solo  se  il
prodotto risulta confezionato nel rispetto  delle  norme  generali  e
metrologiche  del  commercio  ortofrutticolo.   Il   logotipo   della
«Melannurca Campana» (IGP) e' il seguente:  una  mela  stilizzata  su
fondo bianco, il cui bordo inferiore e  il  superiore  sinistro  sono
rossi, mentre il superiore destro e' verde (e non chiude la mela); la
mela e' sormontata dal picciolo verde e da una foglia bianca  bordata
di verde; nel corpo della mela e' riportata la sigla I.G.P. in  nero.
Il bordo esterno  superiore  del  logotipo  e'  di  colore  rosso  ed
internamente riporta la scritta «Melannurca Campana»  in  bianco;  il
bordo esterno inferiore e' di colore bianco e, a  seconda  dei  casi,
riporta la dicitura varietale «Annurca» o «Rossa del Sud».  I  colori
di riferimento sono: rosso pantone 485 C; verde pantone 348 C; per la
scritta I.G.P.: Pantone, Process, Black C. 
    Sulle confezioni contrassegnate  ad  I.G.P.,  o  sulle  etichette
apposte sulle medesime, devono  essere  riportate,  in  caratteri  di
stampa chiari, indelebili, delle  medesime  dimensioni  e  nettamente
distinguibili da ogni altra scritta, le seguenti indicazioni: 
      a) la dicitura  «Melannurca  Campana»,  immediatamente  seguita
dall'indicazione varietale «Annurca» o «Rossa del Sud». 
    Nello  spazio  immediatamente  sottostante  deve   comparire   la
menzione «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.); 
    b) il  nome,  la  ragione  sociale,  e  l'indirizzo  dell'azienda
confezionatrice e/o produttrice; 
    c)  la  quantita'  di  prodotto  effettivamente  contenuta  nella
confezione, espressa in conformita' alla norme merceologiche vigenti. 
    All'indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da  quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo,
gusto, uso, selezionato, scelto, fine extra, superiore e similari. 
    E' altresi' vietato utilizzare nomi di varieta' diverse da quelle
espressamente previste nel presente disciplinare di produzione. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,
consorzi, non aventi significato laudativo e non siano stati tali  da
trarre in inganno  l'acquirente.  Tali  indicazioni  potranno  essere
riportate in etichetta con caratteri di altezza e  di  larghezza  non
superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare  l'indicazione
geografica protetta. 
    I prodotti trasformati potranno  utilizzare,  nella  designazione
degli ingredienti il riferimento alla denominazione a patto che: 
    1) i frutti utilizzati siano esclusivamente  quelli  conformi  al
presente disciplinare ad eccezione dei valori  di  calibratura  e  di
residuo  refrattometrico  che  possono  essere  inferiori  a   quelli
dell'art. 6, ma mai al di sotto dei 50 mm per la  calibratura  e  dei
10,5° Bx per il residuo; 
    2)  sia  esattamente  indicato  il  rapporto  ponderale  tra   la
quantita' utilizzata della I.G.P Melannurca Campana  e  quantita'  di
prodotto elaborato ottenuto; 
    3) venga dimostrato l'utilizzo della  I.G.P.  Melannurca  Campana
mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione  rilasciate  dai
competenti organi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico