Art. 10. (Consiglio di Amministrazione - Funzionamento) 10.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati e' almeno pari a quattro. 10.2 Il Consiglio e' convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 10.3 Per la validita' delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.