(Statuto-art. 10)
                              Art. 10. 
           (Consiglio di Amministrazione - Funzionamento) 
 
    10.1 Il Consiglio si intende  validamente  costituito  quando  il
numero dei componenti nominati e' almeno pari a quattro. 
    10.2 Il Consiglio e' convocato dal Presidente, o in  sua  assenza
dal Vice Presidente, ogni qualvolta si  renda  necessario  oppure  su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 
    10.3  Per  la  validita'  delle   riunioni   del   Consiglio   di
Amministrazione  e'  richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei
componenti in carica. 
    Salvo  la  diversa  maggioranza   prevista   per   le   modifiche
statutarie, per la validita'  delle  deliberazioni  occorre  il  voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti
prevale  il  voto  espresso   dal   Presidente   del   Consiglio   di
Amministrazione. 
    Per le delibere riguardanti modifiche statutarie e' necessario il
voto favorevole  della  maggioranza  dei  componenti  in  carica  del
Consiglio di Amministrazione.