Art. 12. (Rettore) 12.1 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra personalita' del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica. 12.2 Il Rettore dura in carica un anno e puo' essere confermato. 12.3 Il Rettore: 1. rappresenta l'Universita' e-Campus nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; 2. cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario; 3. vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica; 4. fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di amministrazione; 5. convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione; 6. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica; 7. formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e-Campus; 8. stabilisce direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; 9. esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti; 10. adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva. 11. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita' e-Campus. 12.4 Il Rettore puo' conferire a uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' e-Campus rientranti nelle sue competenze e puo' proporre al Consiglio di amministrazione il conferimento ad essi della qualifica di Pro-Rettore. 12.5 Il Rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore dell'Universita' e-Campus nell'espletamento delle funzioni di sua competenza. 12.6 Il Rettore puo' proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.