(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
                        (Preside di Facolta') 
 
    17.1  Il  Preside  di  Facolta'  e'  nominato  dal  Consiglio  di
Amministrazione Dura in carica un anno e puo' essere confermato. 
    17.2 Il Preside: 
      1. propone  al  consiglio  di  Amministrazione  la  nomina  dei
Direttori dei corsi di studio afferenti alla Facolta'; 
      2. rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita',
sovrintende  al  regolare   funzionamento   della   stessa   e   cura
l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'; 
      3. convoca e presiede il Consiglio di  Facolta',  predisponendo
il relativo ordine del giorno; 
      4. assicura il regolare svolgimento delle attivita'  didattiche
della Facolta'; 
      5. e' membro di diritto del Senato accademico; 
      6. esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  competono  in
base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.