Art. 17. (Preside di Facolta') 17.1 Il Preside di Facolta' e' nominato dal Consiglio di Amministrazione Dura in carica un anno e puo' essere confermato. 17.2 Il Preside: 1. propone al consiglio di Amministrazione la nomina dei Direttori dei corsi di studio afferenti alla Facolta'; 2. rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'; 3. convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; 4. assicura il regolare svolgimento delle attivita' didattiche della Facolta'; 5. e' membro di diritto del Senato accademico; 6. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.