Art. 21. (Centri di ricerca) 21.1 I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi. 21.2 L'Universita' e-Campus puo' istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro istituzione e' disposta dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio di Facolta' o del Senato accademico; l'organizzazione dei Centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.