(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
                         (Centri di ricerca) 
 
    21.1  I  Centri  di  ricerca  sono  strutture  istituite  per  la
promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca  finalizzata  a
specifici obiettivi. 
    21.2 L'Universita' e-Campus  puo'  istituire  Centri  di  ricerca
anche in collaborazione con altre istituzioni  universitarie  e  non,
attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La  loro
istituzione e' disposta dal Consiglio di  Amministrazione,  anche  su
proposta  del  Consiglio  di  Facolta'  o  del   Senato   accademico;
l'organizzazione dei Centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi
regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.