(Statuto-art. 25)
                              Art. 25. 
                        (Docenti a contratto) 
 
    25.1 I contratti di cui al comma 1 dell'art.  23  possono  essere
stipulati con docenti di altre universita', anche  straniere,  e  con
studiosi ed esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale  e
scientifica anche di cittadinanza straniera. 
    25.2 I contratti di cui al comma  1  del  presente  articolo  non
danno  diritti  in  ordine  all'accesso  nei  ruoli  dell'Universita'
e-Campus che li stipula.