(Statuto-art. 29)
                               Art.29. 
                  (Nucleo di valutazione di ateneo) 
 
    29.1 Il  Nucleo  di  valutazione  di  ateneo  ha  il  compito  di
verificare, anche  mediante  analisi  comparative  dei  costi  e  dei
rendimenti, la corretta  gestione  delle  risorse,  la  produttivita'
della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed  il  buon
andamento dell'azione amministrativa. 
    29.2 Il Nucleo e' composto da cinque membri, di  cui  almeno  due
nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in
ambito non accademico. I componenti sono  nominati  dal  Rettore,  su
designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il
Presidente. Durano in carica per tre anni. 
    29.3 Il Nucleo di valutazione  di  ateneo  opera  su  indicazione
degli organi centrali di governo dell'Universita' e-Campus  ai  quali
riferisce con relazione annuale. 
    29.4 L'Universita' e-Campus assicura  al  Nucleo  di  valutazione
l'autonomia  operativa,  il  diritto  di  accesso  ai  dati  e   alle
informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione  degli
atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.