Art.29. (Nucleo di valutazione di ateneo) 29.1 Il Nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. 29.2 Il Nucleo e' composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica per tre anni. 29.3 Il Nucleo di valutazione di ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'Universita' e-Campus ai quali riferisce con relazione annuale. 29.4 L'Universita' e-Campus assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.