Art. 31. (Collegio dei revisori dei conti) 31.1 Il Collegio dei revisori dei conti esercita poteri di controllo predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo e le variazioni al bilancio di previsione dell'Universita' e-Campus. Compie inoltre tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale. 31.2 Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dal Presidente della Fondazione. 31.3 Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal Presidente della Fondazione tra i componenti effettivi. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.