(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                       Avvio dei procedimenti 
 
    1. L'Autorita',  valutate  preventivamente  e  specificamente  le
condizioni di proponibilita' e ammissibilita'  della  questione,  nei
casi di presunte violazioni dell'art. 3 e dell'art. 6, comma 8, della
legge, delibera l'avvio del  procedimento  al  fine  di  svolgere  le
verifiche di competenza. 
    2. La comunicazione di avvio del procedimento deve  indicare  gli
elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di
conclusione, il responsabile del procedimento e l'ufficio  presso  il
quale si puo' prendere visione degli atti. 
    3. Nel caso  di  presunta  violazione  dell'art.  3  della  legge
l'Autorita' da' comunicazione dell'avvio del procedimento al titolare
della carica di governo nonche' ai soggetti  sul  cui  patrimonio  si
produce l'eventuale incidenza specifica e preferenziale. 
    4. Nel caso di presunta violazione dell'art. 6,  comma  8,  della
legge l'Autorita' da' comunicazione dell'avvio  del  procedimento  al
titolare della carica di  governo,  eventualmente  al  coniuge  o  ai
parenti entro il 2° grado, nonche'  all'impresa  o  societa'  facente
capo a tali soggetti o da questi controllata.