Art. 11. Avvio dei procedimenti 1. L'Autorita', valutate preventivamente e specificamente le condizioni di proponibilita' e ammissibilita' della questione, nei casi di presunte violazioni dell'art. 3 e dell'art. 6, comma 8, della legge, delibera l'avvio del procedimento al fine di svolgere le verifiche di competenza. 2. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione, il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale si puo' prendere visione degli atti. 3. Nel caso di presunta violazione dell'art. 3 della legge l'Autorita' da' comunicazione dell'avvio del procedimento al titolare della carica di governo nonche' ai soggetti sul cui patrimonio si produce l'eventuale incidenza specifica e preferenziale. 4. Nel caso di presunta violazione dell'art. 6, comma 8, della legge l'Autorita' da' comunicazione dell'avvio del procedimento al titolare della carica di governo, eventualmente al coniuge o ai parenti entro il 2° grado, nonche' all'impresa o societa' facente capo a tali soggetti o da questi controllata.