Art. 12. Conclusione dei procedimenti 1. Se l'Autorita', all'esito del procedimento, accerta la sussistenza della situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 3 della legge, ne informa gli interessati e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 2. Se nel corso del procedimento viene accertata una situazione di incompatibilita', l'Autorita' richiede agli organismi e alle autorita' competenti di provvedere all'adozione degli atti di cui all'art. 6, comma 1, della legge. L'Autorita' da' comunicazione di tale richiesta all'interessato e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 3. Nei casi in cui l'Autorita' accerta la violazione di cui all'art. 6, comma 8, della legge, diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive, assegnando un termine ai fini dell'ottemperanza. L'Autorita' comunica il provvedimento agli interessati e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.