(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                    Conclusione dei procedimenti 
 
    1.  Se  l'Autorita',  all'esito  del  procedimento,  accerta   la
sussistenza  della  situazione  di  conflitto  di  interessi  di  cui
all'art. 3 della legge, ne informa gli  interessati  e  riferisce  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
    2. Se nel corso del procedimento viene accertata  una  situazione
di incompatibilita',  l'Autorita'  richiede  agli  organismi  e  alle
autorita' competenti di provvedere all'adozione  degli  atti  di  cui
all'art. 6, comma 1, della legge. L'Autorita'  da'  comunicazione  di
tale richiesta all'interessato e riferisce ai Presidenti  del  Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati. 
    3. Nei casi in cui  l'Autorita'  accerta  la  violazione  di  cui
all'art. 6, comma 8, della legge, diffida l'impresa ad  astenersi  da
qualsiasi  comportamento  diretto  ad  avvalersi  dell'atto  medesimo
ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o,
se possibile,  misure  correttive,  assegnando  un  termine  ai  fini
dell'ottemperanza.  L'Autorita'  comunica   il   provvedimento   agli
interessati e ai Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della
Camera dei deputati.