Art. 13. Inottemperanza 1. In caso di inottemperanza alla delibera di cui all'art. 12, comma 3, del presente regolamento l'Autorita' infligge le sanzioni pecuniarie previste all'art. 6, comma 8, della legge. 2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.