(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
       Richieste di informazioni e di esibizione di documenti 
 
    1. Le richieste di informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
devono sinteticamente indicare: 
    a) i fatti e le  circostanze  in  ordine  ai  quali  si  chiedono
chiarimenti; 
    b) lo scopo; 
    c) il termine entro il  quale  dovra'  pervenire  la  risposta  o
essere esibito il documento che dovra' essere  congruo  in  relazione
all'oggetto della richiesta; 
    d) le modalita' attraverso le quali dovranno  essere  fornite  le
informazioni o esibiti i documenti. 
    2. Le richieste di informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
possono  essere  formulate  anche   oralmente.   Dell'esibizione   di
documenti  e  delle  informazioni  fornite  oralmente  viene  redatto
processo verbale.