Art. 16. Richieste di informazioni e di esibizione di documenti 1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono sinteticamente indicare: a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b) lo scopo; c) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o essere esibito il documento che dovra' essere congruo in relazione all'oggetto della richiesta; d) le modalita' attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni o esibiti i documenti. 2. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale.