Art. 3. Criteri di carattere generale Ai fini dell'accertamento delle situazioni di incompatibilita', si considerano: a) cariche o uffici: incarichi o funzioni a prescindere dalla loro qualificazione formale, dalla loro rilevanza interna o esterna, e dalla circostanza che siano remunerati o meno; b) compiti di gestione: attivita' di amministrazione o di controllo che, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, si traducono nella possibilita' di gestire o influenzare in qualunque modo la conduzione degli affari sociali o le attivita' di rilievo imprenditoriale; c) materie o settori connessi con la carica di governo: qualunque ambito di attivita' che abbia inerenza diretta o indiretta con gli interessi pubblici tutelati nell'esercizio della carica di governo; d) impresa: qualsiasi entita' che esercita un'attivita' economica quali che siano il suo stato giuridico e le sue modalita' di finanziamento.