(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
                       Condotte delle imprese 
 
    1. Ai sensi dell'art. 6, comma 8,  della  legge  le  imprese  ivi
indicate hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi condotta idonea  a
trarre vantaggio da atti  od  omissioni  in  conflitto  di  interessi
ancorche' tale condotta sia posta in  essere  nell'esercizio  di  una
facolta' prevista nell'atto medesimo. 
    2. Ai fini della violazione del suddetto obbligo non e' rilevante
il ruolo o la qualifica formale all'interno dell'impresa dei soggetti
che hanno posto in essere la condotta. 
    3. Nella  valutazione  delle  condotte  delle  imprese  ai  sensi
dell'art. 6, comma 8 della legge si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni contenute nel  capo  I,  sezione  I  della  legge  24
novembre 1981 n. 689.