Art. 6. Condotte delle imprese 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge le imprese ivi indicate hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi condotta idonea a trarre vantaggio da atti od omissioni in conflitto di interessi ancorche' tale condotta sia posta in essere nell'esercizio di una facolta' prevista nell'atto medesimo. 2. Ai fini della violazione del suddetto obbligo non e' rilevante il ruolo o la qualifica formale all'interno dell'impresa dei soggetti che hanno posto in essere la condotta. 3. Nella valutazione delle condotte delle imprese ai sensi dell'art. 6, comma 8 della legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I della legge 24 novembre 1981 n. 689.