Art. 7. Dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilita' 1. Le dichiarazioni riguardanti le situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 1, della legge devono essere comunicate all'Autorita' entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo. 2. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo devono essere comunicate le dichiarazioni riguardanti l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 1, della legge. 3. Le comunicazioni sono presentate secondo i moduli predisposti dall'Autorita' e pubblicati nel bollettino di cui all'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Se l'Autorita' necessita di ulteriori informazioni o chiarimenti in relazione alla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo ne informa il dichiarante assegnando allo stesso un congruo termine per fornire le informazioni o i chiarimenti richiesti. In tal caso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 5, comma 5, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la dichiarazione. 5. Ogni successiva variazione delle situazioni dichiarate deve formare oggetto, entro venti giorni dal suo verificarsi, di analoga dichiarazione.