(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
         Dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilita' 
 
    1. Le dichiarazioni riguardanti le situazioni di incompatibilita'
di cui all'art. 2, comma 1,  della  legge  devono  essere  comunicate
all'Autorita' entro trenta giorni  dall'assunzione  della  carica  di
governo. 
    2. Entro trenta giorni dall'assunzione della  carica  di  governo
devono essere comunicate le dichiarazioni riguardanti l'insussistenza
delle situazioni di incompatibilita' di  cui  all'art.  2,  comma  1,
della legge. 
    3. Le comunicazioni sono presentate secondo i moduli  predisposti
dall'Autorita' e pubblicati nel bollettino di cui all'art.  26  della
legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
    4.  Se  l'Autorita'  necessita  di   ulteriori   informazioni   o
chiarimenti in relazione alla dichiarazione di cui  al  comma  1  del
presente articolo ne informa il dichiarante assegnando allo stesso un
congruo  termine  per  fornire  le  informazioni  o   i   chiarimenti
richiesti. In tal caso il termine di trenta giorni previsto dall'art.
5, comma 5, della legge decorre dal  ricevimento  delle  informazioni
che integrano la dichiarazione. 
    5. Ogni successiva variazione delle  situazioni  dichiarate  deve
formare oggetto, entro venti giorni dal suo verificarsi,  di  analoga
dichiarazione.