(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
                    Conclusione del procedimento 
 
    1.  Se  l'Autorita',  all'esito  del  procedimento,  accerta   la
sussistenza della situazione di incompatibilita' di cui  all'art.  2,
comma 1, della  legge,  richiede  agli  organismi  e  alle  autorita'
competenti di provvedere all'adozione degli atti di cui  all'art.  6,
comma 1, della legge. 
    2. L'Autorita' da' comunicazione di tale  richiesta  al  titolare
della carica di governo e riferisce ai Presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati. 
    3. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 4,  II  periodo,  della
legge n.  215/2004,  l'Autorita'  da'  comunicazione  dell'esito  del
procedimento  all'interessato  e  all'eventuale  segnalante,  nonche'
all'ente  di  diritto  pubblico  o  alla  societa'  presso  i   quali
l'interessato ricopre l'incarico, la carica o l'ufficio.