Art. 9. Conclusione del procedimento 1. Se l'Autorita', all'esito del procedimento, accerta la sussistenza della situazione di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 1, della legge, richiede agli organismi e alle autorita' competenti di provvedere all'adozione degli atti di cui all'art. 6, comma 1, della legge. 2. L'Autorita' da' comunicazione di tale richiesta al titolare della carica di governo e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 3. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, II periodo, della legge n. 215/2004, l'Autorita' da' comunicazione dell'esito del procedimento all'interessato e all'eventuale segnalante, nonche' all'ente di diritto pubblico o alla societa' presso i quali l'interessato ricopre l'incarico, la carica o l'ufficio.