Art. 4 
 
 
             Modifiche all'art. 6 del D.M. 8 giugno 2001 
 
  1. Sostituire l'art. 6 con il seguente: 
  «1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente
dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai
presidi  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali,  dalle   farmacie
convenzionate e da tutti gli altri fornitori autorizzati alla vendita
secondo le direttive all'uopo emanate dalle regioni.».