Art. 4 Modifiche all'art. 6 del D.M. 8 giugno 2001 1. Sostituire l'art. 6 con il seguente: «1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unita' sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate e da tutti gli altri fornitori autorizzati alla vendita secondo le direttive all'uopo emanate dalle regioni.».