Art. 10 Cumulo tra CIGO e contratto di solidarieta' 1. La CIGO puo' essere concessa nelle unita' produttive in cui e' in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarieta', purche' si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l'ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili. 2. Nell'unita' produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, le giornate in cui vi e' coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarieta' sono computate per intero e come giornate di CIGO.