Art. 10 
 
 
             Cumulo tra CIGO e contratto di solidarieta' 
 
  1. La CIGO puo' essere concessa nelle unita' produttive in  cui  e'
in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di stipula  di
contratto di solidarieta', purche' si riferisca a lavoratori distinti
e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l'ipotesi di
eventi oggettivamente non evitabili. 
  2. Nell'unita' produttiva interessata da trattamenti di CIGO  e  di
integrazione salariale  straordinaria,  ai  fini  del  computo  della
durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, le giornate in cui vi e' coesistenza tra
CIGO  e  integrazione  salariale  straordinaria  per   contratto   di
solidarieta' sono computate per intero e come giornate di CIGO.