(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti delle
  regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2015,  secondo  le
  procedure di cui  all'art.  1,  comma  166  e  seguenti,  legge  23
  dicembre  2005,  n.  266,  richiamato   dall'art.   1,   comma   3,
  decreto-legge  10   ottobre   2012,   n.   174,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
    1. L'art. 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213,  ha  esteso  agli  Organi  di  revisione   economico-finanziaria
istituiti presso le Regioni le procedure gia' previste  dall'art.  1,
co. 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  nei  confronti
degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
    Con  queste  disposizioni  il  legislatore   ha   dato   maggiore
concretezza al rapporto di sinergica  collaborazione  tra  organi  di
controllo interno ed esterno, gia' prevista dall'art.  14,  comma  1,
lettera e), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  con  il  quale  e'
stato introdotto nell'ordinamento regionale il Collegio dei revisori,
che «opera in raccordo con le sezioni regionali  di  controllo  della
Corte dei conti». 
    Si tratta di un modello organizzativo della funzione di controllo
ormai consolidato, tanto che si e' giunti alla quarta edizione  delle
Linee guida. 
    Esse, oltre a costituire una traccia essenziale per le  attivita'
di controllo del Collegio dei revisori, assorbono anche  parte  delle
esigenze  istruttorie  delle  Sezioni  regionali  di  controllo   (in
relazione alle molteplici competenze loro affidate) e  della  Sezione
delle autonomie (per il referto al Parlamento, in relazione al  quale
in  passato  veniva  svolta  apposita  attivita'   istruttoria).   Al
riguardo, occorre dare atto  della  fattiva  collaborazione  prestata
dalle strutture regionali preposte alla gestione  finanziaria  e  del
bilancio nel fornire i dati, soprattutto contabili. 
    2. Le presenti Linee  guida,  relative  al  rendiconto  dell'anno
2015, scontano le peculiarita' di quest'anno di  transizione  tra  la
vecchia e la nuova disciplina contabile: tre Regioni  hanno  concluso
il  percorso  della  sperimentazione   e   adottano   il   rendiconto
armonizzato a tutti gli effetti  legali;  dodici  Regioni  a  statuto
ordinario e la Regione Sardegna approvano il rendiconto in base  alle
norme previgenti, ma redigono a fini conoscitivi anche gli schemi  di
bilancio previsti dal  decreto  legislativo  n.  118/2011;  le  altre
Regioni a statuto speciale e le due  Province  autonome  redigono  il
rendiconto 2015 esclusivamente secondo la propria normativa. 
    La situazione e', dunque, complessa e di difficile gestione,  sia
per gli enti che devono adeguarsi alle radicali novita', sia per  gli
organi preposti a svolgere funzioni di controllo. 
    In questo quadro, per garantire l'uniformita' della  rilevazione,
e' apparso necessario restare  nel  segno  della  continuita'  con  i
precedenti questionari, mantenendo gli stessi prospetti  relativi  ai
dati contabili. Inevitabilmente (come,  peraltro,  gia'  accadeva  in
precedenza)  la  necessita'  di  riclassificazione  puo'   comportare
qualche disallineamento con i documenti contabili redatti da  ciascun
ente. Tuttavia i necessari chiarimenti per  la  miglior  comprensione
delle informazioni fornite potranno essere illustrati nella Sezione X
- Note, la cui valorizzazione appare particolarmente utile in  questa
occasione. 
    Al fine di monitorare il percorso  dell'armonizzazione  contabile
da parte delle  Regioni,  si  chiede  di  unire  gli  schemi  di  cui
all'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011, redatti anche ai
soli fini conoscitivi, nonche' gli allegati  5/1  e  5/2  del  citato
decreto, per integrare i prospetti con le  informazioni  relative  al
riaccertamento  straordinario  dei  residui  ed   al   risultato   di
amministrazione. 
    3. Restano valide le indicazioni, che si ritiene utile  ripetere,
riportate nelle linee guida approvate con deliberazione  5/2015/INPR,
della centralita' del giudizio di parificazione rispetto  al  sistema
dei controlli. 
    «La   centralita'   del   giudizio   di    parificazione    trova
giustificazione  nel  suo  inserimento   nel   processo   legislativo
regionale e, in particolare, nell'ausiliarieta' delle funzioni svolte
dalle Sezioni regionali di controllo nei  confronti  delle  Assemblee
legislative; ausiliarieta' che si ricollega alla finalita' primigenia
della resa del conto,  che  e'  quella  di  consentire  al  Consiglio
regionale di esercitare il controllo politico  sulla  gestione  delle
pubbliche risorse da parte della Giunta. 
    Il collegamento teleologico tra l'attivita' di parificazione e la
legge di approvazione del rendiconto e' ben presente  al  legislatore
che, nel fissare termini omogenei per l'approvazione dei bilanci,  ha
previsto una disciplina specifica per le Regioni, che  al  30  aprile
approvano la proposta di Giunta per il rendiconto generale  dell'anno
precedente e al 31 luglio la approvano mediante legge  regionale:  il
doppio  termine  e'  dettato  proprio  al  fine  di   consentire   la
parificazione dei rendiconti generali delle regioni (art.  18,  comma
1, lett. b, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emendato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126). 
    In questa prospettiva, le relazioni dei Collegi dei revisori  dei
conti sui rendiconti  regionali  devono  trovare  una  loro  coerente
collocazione funzionale all'interno del ciclo di bilancio, gia' nelle
attivita'  istruttorie  preordinate  al  giudizio  di  parificazione,
affinche'  ne  sia  pienamente  valorizzato  il  relativo  contributo
informativo, anche in conformita' al disposto  del  citato  art.  14,
decreto-legge n. 138/2011, secondo  il  quale  i  revisori  regionali
operano in raccordo con le Sezioni regionali di controllo. 
    In termini operativi,  le  predette  relazioni  degli  Organi  di
revisione contabile devono poter essere funzionali  alle  valutazioni
svolte dalle Sezioni regionali nella relazione sul rendiconto,  sotto
il profilo della conformita' alle regole giuridiche delle  operazioni
riepilogate nel consuntivo  e  della  ricostruzione  del  complessivo
quadro contabile-finanziario. Tuttavia, in quanto la pronuncia  delle
Sezioni regionali  di  controllo  si  interpone  tra  l'attivita'  di
rendicontazione e la legge che  approva  il  rendiconto,  allo  scopo
precipuo di  agevolare  l'Assemblea  legislativa  nel  controllo  del
rispetto dei vincoli di bilancio e delle autorizzazioni di  spesa  da
parte della Giunta regionale, anche le  relazioni  del  Collegio  dei
revisori dei conti devono precedere l'approvazione del rendiconto  da
parte del Consiglio. 
    Sara' cura  delle  Sezioni  regionali  di  controllo  verificare,
successivamente alla decisione di parifica, quale seguito  sia  stato
dato  alle  osservazioni  della  Corte,  anche   sotto   il   profilo
dell'affidabilita' dei conti. A tal fine,  gli  organi  di  revisione
contabile proseguiranno il monitoraggio  condotto  sulla  base  delle
presenti Linee guida,  desumendo  dalla  legge  di  approvazione  del
rendiconto sia il grado di recepimento delle  eventuali  osservazioni
svolte in sede di parifica nonche' ulteriori  modifiche  che  fossero
intervenute rispetto alla proposta  di  rendiconto  presentata  dalla
Giunta. 
    Infine, le informazioni raccolte con modelli uniformi su tutto il
territorio nazionale, potranno essere utilizzate per  l'attivita'  di
referto al Parlamento sugli andamenti della finanza territoriale. 
    Nell'ottica di coordinamento e  di  ottimizzazione  dei  tempi  e
delle procedure, la  richiesta  di  dati  alle  Regioni  viene  cosi'
inserita all'interno di  una  procedura  che  consente  alle  diverse
articolazioni della Corte dei conti di elaborare i dati  raccolti  ai
fini di rispettiva competenza, fatti salvi  gli  ulteriori  strumenti
istruttori che le Sezioni regionali riterranno di affiancare  per  le
loro  specifiche  finalita'  conoscitive,   senza   duplicazioni   di
richieste alle amministrazioni regionali». 
    Allo stato sono ipotizzabili dei  disallineamenti,  da  parte  di
alcune  Regioni,  rispetto  alle  scadenze   indicate   dal   decreto
legislativo n. 118/2011 per l'approvazione definitiva del rendiconto.
Pertanto, al fine di  consentire  alla  Sezione  delle  autonomie  di
svolgere il dovuto referto al  Parlamento  sulla  finanza  regionale,
dovranno essere caricati sul sistema  ConTe  i  dati  di  rendiconto,
anche provvisori, entro il 15 settembre 2016.  Come  in  passato,  si
confida nella consueta collaborazione degli  Organi  di  revisione  e
delle strutture regionali. 
    Nelle more della compiuta armonizzazione dei documenti contabili,
le presenti Linee guida costituiscono supporto operativo anche per le
Sezioni regionali di controllo delle Regioni a Statuto speciale e  le
due Province autonome, le quali, sulla base dei  principi  richiamati
dalla  sentenza  n.  23/2014  della  Corte  costituzionale,  potranno
utilizzarle  nel  rispetto  degli   ordinamenti   giuridici   e   dei
particolari regimi di autonomia differenziata. In tale ottica,  negli
appositi quadri riservati ai chiarimenti potra'  essere  indicata,  a
cura delle Regioni a Statuto speciale e delle Province  autonome,  la
normativa eventualmente applicata negli specifici regimi di autonomia
differenziata in luogo di quella citata nel testo. 
    4.  Anche  se  la   descritta   situazione   non   consente   una
semplificazione  strutturale,  in  particolare  per  quanto  riguarda
l'acquisizione  delle  informazioni   contabili,   resta,   tuttavia,
l'attenzione ad evitare richieste che  possano  essere  acquisite  da
altra fonte. 
    Come  in  passato,  non  sono  richiesti  dati  quantitativi  del
personale,  reperibili  tramite  il  SICO  (Sistema  conoscitivo  del
personale  dipendente  dalle   amministrazioni   pubbliche),   e   le
informazioni sul rispetto dei saldi di finanza pubblica, che nel 2015
hanno sostituito il Patto di  stabilita',  acquisibili  dall'apposita
banca dati della Ragioneria Generale dello Stato. 
    La novita' piu' rilevante riguarda, invece, la banca  dati  degli
organismi partecipati. In virtu' delle intese in corso con il  MEF  -
Dipartimento del Tesoro, i dati relativi agli organismi  partecipati,
per   l'esercizio   2015,   saranno   acquisiti   per   il    tramite
dell'applicativo    Partecipazioni    implementato    dal    predetto
Dipartimento,  riconfigurato  anche  per  sopperire   alle   esigenze
istruttorie della Corte  dei  conti.  I  revisori  degli  enti  sono,
pertanto, esonerati dall'obbligo  di  alimentare  la  banca  dati  in
SIQuEL,  ma  dovranno  comunque   controllare   la   coerenza   delle
informazioni inserite dagli enti nella banca  dati  del  Dipartimento
del Tesoro con quelle  rilevabili  dalla  documentazione  oggetto  di
verifica da parte dell'Organo di  revisione  (una  specifica  domanda
sugli esiti di questa verifica e' inserita nella sez. V). Nel caso di
omessa o incompleta  comunicazione  dei  dati,  i  revisori  dovranno
segnalare  alla  competente  struttura  dell'Ente  la  necessita'  di
inserire  le  informazioni  carenti.  Al  fine  di  poter  esercitare
l'attivita' di controllo, dovranno accreditarsi  sul  Portale  Tesoro
https://portaletesoro.mef.gov.it/   come   utenti    dell'applicativo
Partecipazioni per l'ente di cui sono revisori, seguendo la procedura
guidata di registrazione e consultando le istruzioni  reperibili  sul
medesimo sito. 
    Resta fermo l'obbligo di inserimento di informazioni nella  banca
dati  allocata  in  SIQuEL,  relativamente   all'esercizio   2014   e
precedenti, qualora mancanti, secondo  le  istruzioni  impartite  con
deliberazione n. 5/SEZAUT/2015/INPR. 
    Le Sezioni regionali accedono alla banca  dati  del  Dipartimento
del tesoro, previo accreditamento, per visualizzare in  sola  lettura
le informazioni sugli organismi partecipati, a partire dall'esercizio
2015. A tal fine il Dipartimento del  tesoro  abilitera'  gli  utenti
indicati dalla Corte dei conti. 
    5. Al pari  dello  scorso  anno,  gli  schemi  di  relazione  sui
consuntivi  regionali  per  l'esercizio  2015  sono  strutturati   in
questionari a  risposta  sintetica  da  compilare  on  line  mediante
l'applicativo ConTe (Contabilita' Territoriale), all'occorrenza anche
da parte dei responsabili degli Uffici regionali. 
    In    ordine     alle     modalita'     di     gestione     della
relazione-questionario, il sistema ConTe e'  composto  da  due  macro
funzioni distinte: la parte «Quesiti», dedicata alle  informazioni  a
carattere essenzialmente  testuale,  compilabile  mediante  fogli  di
lavoro, e la parte «Quadri contabili», dedicata  all'acquisizione  di
dati numerici, sviluppata per consentire la  successiva  gestione  ed
elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo. 
    Nelle presenti  Linee  guida  assumono  particolare  rilievo  gli
allegati. Come  sopra  gia'  accennato,  tramite  il  sistema  ConTe,
utilizzando  il  menu   a   tendina,   dovranno   essere   trasmessi,
preferibilmente, in formato elaborabile (excel): 
    a) i prospetti di cui  agli  allegati  5/1  e  5/2,  relativi  al
riaccertamento  straordinario  dei  residui  ed   al   risultato   di
amministrazione; 
    b) gli schemi di rendiconto di cui all'allegato  10  del  decreto
legislativo n. 118/2011, anche se redatti ai soli fini conoscitivi. 
    La parte «Quesiti",  suddivisa  in  sette  sezioni,  compendia  i
tratti  caratteristici  di  particolari  profili  gestionali  idonei,
potenzialmente, ad incidere sulla sana gestione economico-finanziaria
dell'ente. 
    La parte «Quadri contabili», invece, e' destinata ad implementare
la banca dati  contabili  e  si  articola  in  vari  quadri,  la  cui
compilazione  alimenta  una  serie  di  prospetti  di   sintesi   che
caratterizzano la situazione economico-finanziaria  dell'ente.  Sara'
consentito compilare o modificare ciascuna sezione  di  questa  parte
del questionario anche in tempi diversi, salvando a  piu'  riprese  i
dati  immessi  al  fine  di   memorizzarli   provvisoriamente   prima
dell'invio  finale  («Validazione»).  Sara'  disponibile  anche   una
funzione   di   annullamento    dell'invio    effettuato    («Annulla
Validazione»), per permettere l'integrazione/rettifica dei dati. 
    La parte  «Quesiti»  del  questionario,  e'  articolata  come  di
seguito indicato: 
    la prima sezione (Domande  preliminari)  mira  a  realizzare  una
prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere  contabile
e finanziario; 
    la seconda sezione (Regolarita' della gestione  amministrativa  e
contabile)  e'  volta  ad  intercettare  la  presenza  di   eventuali
problematiche in materia di gestione del personale ovvero di una  non
corretta rappresentazione contabile delle effettive risultanze  della
gestione finanziaria; 
    la terza sezione (Gestione contabile -  Altri  dati  contabili  -
Fondo cassa) contiene alcune domande correlate ai  primi  adempimenti
del processo di armonizzazione, nonche' la richiesta di  alcuni  dati
ad integrazione  di  quelli  previsti  nella  Sez.  VIII  (avanzo  di
amministrazione  applicato   all'esercizio   di   competenza,   Fondo
pluriennale vincolato, Fondo crediti di dubbia esigibilita'  e  Fondo
di cassa); 
    la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento  e  rispetto
dei vincoli) e' intesa  a  ricostruire  lo  stock  del  debito  e  ad
analizzare la  sua  composizione,  con  attenzione  al  rispetto  dei
vincoli di indebitamento; 
    la quinta  sezione  (Organismi  partecipati  -  quesiti)  mira  a
verificare il rispetto delle prescrizioni  normative  in  materia  di
esternalizzazione dei servizi in organismi  e  societa'  partecipate,
anche con riferimento alla razionalizzazione delle partecipazioni; 
    la  sesta  sezione  (Rispetto  dei  saldi  di  finanza  pubblica)
contiene domande dirette  a  verificare  l'effettivo  rispetto  degli
obblighi e degli obiettivi fissati dalla legge di stabilita'  per  il
2015; 
    la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e'  diretta  ad
evidenziare la presenza di eventuali criticita' nel finanziamento del
Servizio sanitario regionale e nella relativa gestione. 
    La parte «Quadri contabili» del  questionario  e'  caratterizzata
dalla raccolta dei soli dati  contabili  dell'ultimo  triennio,  e  i
quadri di sintesi privilegiano la rappresentazione dei  risultati  di
consuntivo distinti nelle seguenti Sezioni: 
    VIII.1-2-3 Andamento delle entrate e  delle  spese  nel  triennio
considerato; 
    VIII.4 Andamento generale dei risultati  di  amministrazione  nel
triennio considerato; 
    VIII.5 Andamento degli equilibri  di  bilancio,  con  particolare
riguardo agli equilibri di parte corrente, di conto capitale e  delle
contabilita' speciali; 
    VIII.6  Analisi  delle  contabilita'   speciali,   distinte   per
competenza e cassa; 
    VIII.7 Analisi della gestione dei residui attivi e passivi; 
    VIII.9  Andamento   del   conto   del   patrimonio   e   relativo
aggiornamento degli inventari; 
    VIII.10-11 Analisi dell'indebitamento, degli strumenti di finanza
derivata e del rispetto del vincolo di indebitamento; 
    VIII.12 Andamento  dell'indebitamento  degli  enti  del  Servizio
sanitario regionale; 
    VIII.13 Analisi delle  erogazioni  di  cassa  e  dei  contenziosi
giudiziari in materia sanitaria; 
    VIII.14 Analisi del bilancio sanitario consolidato; 
    [IX. Organismi partecipati: Resta  per  memoria  dell'obbligo  di
aggiornamento  della  banca  dati  in  SIQuEL  e  dell'obbligo  della
verifica  dei  dati  inseriti  dagli  enti  nella  banca   dati   del
Dipartimento del Tesoro] 
    X. (Note) Dedicata all'inserimento  di  informazioni  integrative
e/o rettificative relative ai dati contabili contenuti nella  Sezione
VIII. 
    I dati gia'  noti  al  sistema,  relativi  agli  anni  pregressi,
saranno  automaticamente  precompilati  negli  appositi  quadri   del
questionario. 
    6. Profili operativi 
    Per le molteplici finalita' cui  sono  preordinate  le  verifiche
della Corte che si basano sulle informazioni contabili delle  Regioni
e, in particolare, il giudizio di parificazione, la seconda parte del
questionario, nel supporto informatico, si articola in  due  distinte
fasi temporali: 
    1. nella fase preconsuntivo sono  inseriti  i  dati  relativi  al
rendiconto approvato dalla giunta; 
    2. nella fase rendiconto definitivo sono inseriti i dati relativi
al rendiconto approvato con legge regionale. 
    Per agevolare il compito degli Organi di  revisione,  il  sistema
prevede il riversamento automatico dei dati dalla fase provvisoria  a
quella definitiva - all'atto dell'apertura di questa seconda fase  da
parte  degli  amministratori  di  sistema  -  sicche'  i  compilatori
dovranno soltanto confermare i dati della precedente fase  contabile,
senza doverli nuovamente inserire, salva la possibilita' di procedere
a rettifiche, ove necessario. 
    I dati contabili sono richiesti in  serie  storica.  In  sede  di
compilazione on line, il sistema visualizza i  quadri  contabili  con
riferimento alle singole annualita'. Le  informazioni  relative  agli
anni precedenti, ove gia' inserite  e  validate  come  da  rendiconto
approvato dal Consiglio regionale, risulteranno  precompilate,  fatta
salva la possibilita'  di  apportare  le  necessarie  correzioni  e/o
integrazioni. 
    Si  evidenzia  che  la  relazione-questionario,  che  sara'  resa
disponibile on line nei tempi tecnici necessari, previa comunicazione
agli utenti da parte della Sezione delle autonomie,  potra'  mostrare
talune  differenze  di  carattere  meramente  formale  rispetto  alla
versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per esigenze  legate  allo
sviluppo del software. 
    Per procedere  alla  compilazione  della  relazione-questionario,
occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi on line,
selezionare  il  link  «Controllo  e  Referto»  e,   successivamente,
selezionare il sistema ConTe (Contabilita' Territoriale). 
    Per gli utenti gia'  registrati  sul  sistema  SIQuEL  non  sara'
necessario effettuare una nuova registrazione;  gli  stessi  potranno
accedere direttamente al sistema ConTe. 
    Per  gli  utenti  sprovvisti  di  credenziali  di  accesso  sara'
necessario eseguire prima la registrazione nel sistema GET - Gestione
Enti Territoriali  (all'interno  dell'Area  «Controllo  e  Referto»).
Quindi, dopo avere effettuato la  registrazione  per  il  profilo  di
pertinenza (Presidente del collegio dei revisori - PCR; Collaboratore
del collegio dei revisori - CCR; Responsabile Organismi Partecipati -
ROP; Responsabile Ragioneria/Servizi Finanziari della Regione -  RSF)
e ottenute, via e-mail, user-id e password, sara'  possibile  entrare
sia su ConTe sia su SIQuEL. Al riguardo,  si  sottolinea  che  per  i
citati profili ROP e RSF l'individuazione del responsabile  da  parte
dell'ente prescinde da  una  diretta  corrispondenza  con  i  profili
professionali  contemplati   dall'assetto   organizzativo   dell'ente
stesso. 
    L'accesso al sistema SIQuEL e' necessario per fornire i  dati  di
dettaglio relativi agli strumenti di finanza derivata  (sezione  VIII
della parte Quadri Contabili,  tabella  8.10.5),  e  per  l'eventuale
aggiornamento della  banca  dati  degli  Organismi  partecipati,  con
riferimento alle sole annualita' 2014 e precedenti. 
    All'interno del sistema  ConTe  saranno  fornite  le  indicazioni
necessarie  per  accedere  alle  predette  banche  dati,   oltre   ai
riferimenti per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo
dei sistemi. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico