IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo ruruale Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2013, n. 4396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 2013, recante disposizioni in materia di "Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Mirto di Sardegna»; Vista la nota del 9 aprile 2015 n. Ares(2015)1527602 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale e' stata segnalata la necessita' di integrare la scheda tecnica con alcune caratteristiche specifiche del «Mirto di Sardegna», nonche', con alcuni chiarimenti rispetto all'imbottigliamento; Considerato l'approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione europea; Vista la nota del 22 maggio 2015 prot. n. 3270 con la quale l'Italia ha fornito le informazioni supplementari richieste; Vista la nota del 14 aprile 2016 n. Ares(2016)1768292 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale sono state accolte positivamente le informazioni supplementari fornite dall'Italia; Ravvisata l'opportunita' di modificare la scheda tecnica della I.G. «Mirto di Sardegna» allegata al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2013, n. 4396 al fine di precisare meglio le caratteristiche specifiche della I.G. e dettagliare alcuni aspetti relativi all'imbottigliamento; Ritenuto che le integrazioni apportate alla scheda tecnica non modificano il metodo di produzione e la specifica qualita' della I.G. «Mirto di Sardegna» Decreta: Art. 1. Modifica della scheda tecnica 1. E' approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Mirto di Sardegna» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda tecnica sostituisce l'allegato A del decreto ministeriale n. 4396 del 2 luglio 2013. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2016 Il Capo del dipartimento: Blasi