IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n.  1305/2013  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  che  prevede,  tra
l'altro, un sostegno finanziario per: 
    il pagamento  di  premi  di  assicurazione  del  raccolto,  degli
animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per
gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale; 
    gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento
di compensazioni finanziarie agli  agricoltori  in  caso  di  perdite
economiche causate da avversita' atmosferiche  o  dall'insorgenza  di
focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal
verificarsi di un'emergenza ambientale; 
  Visto l'art. 49 del regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  che  prevede,  tra
l'altro, un  sostegno  finanziario  per  il  pagamento  di  premi  di
assicurazione del raccolto dell'uva da vino a fronte del  rischio  di
perdite  economiche  per  gli  agricoltori  causate   da   condizioni
climatiche avverse,  da  animali,  da  fitopatie  o  da  infestazioni
parassitarie; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che al comma
3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili
con  polizze  agevolate,  sulla  base  dei  prezzi  di  mercato  alla
produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per  il  mercato
agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2 comma 5-ter del  decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal  decreto  legislativo
18 aprile 2008, n. 82, dove  stabilisce  che  «I  prezzi  unitari  di
mercato delle produzioni agricole, di  cui  all'art.  127,  comma  3,
della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  per  la  determinazione  dei
valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla  base
delle  rilevazioni  almeno   triennali   dell'ISMEA.   Quando   dalle
rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori  al
50 per cento  rispetto  al  biennio  precedente,  gli  stessi  prezzi
unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di
mercato dell'ultimo anno»; 
  Considerato  il  decreto  ministeriale  del   29   dicembre   2014,
pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il  quale  a  partire
dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di
aiuto, delle tipologie di interventi  e  delle  condizioni  stabilite
dagli Orientamenti dell'Unione europea per  gli  aiuti  di  Stato  al
settore agricolo e forestale nelle zone rurali  2014  -  2020  e  dal
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla  Commissione  europea  con  Decisione  n.  (C2015)8312  del  20
novembre 2015, ed in particolare la  sottomisura  17.1  assicurazione
del raccolto, degli animali e delle  piante  e  la  sottomisura  17.2
Fondi di mutualizzazione  per  le  avversita'  atmosferiche,  per  le
epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e  per  le
emergenze ambientali; 
  Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo
in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 - assicurazione del raccolto
- del regolamento (UE) n. 1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013; 
  Considerato  il  decreto  12  gennaio  2015,  del  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo
alla  semplificazione  della  Gestione  della  PAC  2014-2020  ed  in
particolare il Capo III, riguardante la gestione del rischio; 
  Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto
ministeriale 12 gennaio 2015,  che  definiscono  rispettivamente  gli
elementi del Piano Assicurativo Individuale  (PAI)  e  del  Piano  di
mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle  polizze
assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai  fondi  di
mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1  e  17.2
del programma  nazionale  di  sviluppo  rurale  citato,  per  la  cui
elaborazione sono necessari, tra l'altro, i  prezzi  unitari  massimi
stabiliti dal presente decreto; 
  Considerato  il  decreto  2  dicembre  2015,  del  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte  dei
conti il 24 dicembre 2015 registrazione  n.  4339,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  19  del  25  gennaio
2016, con il quale sono stati individuati i  prezzi  unitari  massimi
dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da  seme
a ciclo autunno primaverile, applicabili per  la  determinazione  dei
valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di
mutualizzazione nell'anno 2016; 
  Considerato il decreto 7 marzo 2016, del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei  conti  il
23  marzo  2016  registrazione  n.  707,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 aprile 2016, con  il
quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle  produzioni
agricole, delle strutture aziendali, dei costi di  smaltimento  delle
carcasse  animali  applicabili  per  la  determinazione  dei   valori
assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di
mutualizzazione nell'anno 2016; 
  Considerato il piano assicurativo 2016, approvato con  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  23
dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016 al
n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 50 del 1° marzo 2016; 
  Esaminate  le  richieste  di  determinazione  di  ulteriori  prezzi
pervenute da parte degli Organismi collettivi  di  difesa,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto 7 marzo 2016 soprarichiamato; 
  Esaminate le valutazioni e le determinazioni  dell'ISMEA  (Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare) trasmesse con nota  27
aprile 2016, relative alle voci di prezzo richieste per le  quali  e'
stato possibile rilevarne le quotazioni di mercato, nonche' in ordine
alla segnalazione di alcuni errori materiali riscontrati nel  decreto
7 marzo 2016 citato; 
  Ritenuto di parametrare per l'anno 2016 gli importi massimi,  entro
cui devono essere contenuti i prezzi unitari  per  la  determinazione
dei valori  delle  produzioni  assicurabili  e  dei  valori  ai  fini
dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, alla media dei prezzi  dei
singoli prodotti, rilevati nel triennio dal 2013 al 2015 e  trasmessi
da Ismea con nota 27 aprile 2016, riferiti alle produzioni vegetali e
zootecniche; 
  Ritenuto inoltre opportuno provvedere alla correzione degli  errori
materiali riscontrati nell'elenco  prezzi  approvato  con  decreto  7
marzo 2016 citato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prezzi delle produzioni vegetali, degli allevamenti e delle strutture
  assicurabili con polizze agevolate e per  l'adesione  ai  fondi  di
  mutualizzazione per l'anno 2016 
 
  1. In conformita' a quanto indicato nelle premesse, sono  stabiliti
gli ulteriori prezzi unitari massimi 2016 per la  determinazione  dei
valori delle produzioni agricole assicurabili al mercato agevolato  e
per  l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno  2016,  in
attuazione  del  Piano  assicurativo  agricolo  2016,  citato   nelle
premesse, e riportati nell'elenco allegato che  fa  parte  integrante
del presente decreto. 
  2. I valori riportati nell'elenco allegato,  codificati  per  area,
per prodotto o gruppo di prodotti della medesima  specie  botanica  o
gruppo varietale delle  produzioni  vegetali  e  zootecniche,  devono
essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede  di
stipula delle polizze o di adesione ai fondi di  mutualizzazione,  le
parti  contraenti  possono  convenire  di  applicare   anche   prezzi
inferiori, in base alle caratteristiche qualitative  degli  stessi  e
alle condizioni locali di mercato. 
  3. Il Codice indicato nella seconda colonna delle tabelle  allegate
al presente decreto e ai decreti 2 dicembre  2015  e  7  marzo  2016,
citati nelle premesse, caricato nel sistema di gestione dei rischi di
cui al decreto 12 gennaio 2015 citato in premessa, trova  rispondenza
nel  piano  assicurativo   individuale   (PAI)   o   nel   piano   di
mutualizzazione  individuale  per   l'identificazione   univoca   del
prodotto  da  assicurare  o  con  il  quale  aderire  al   fondo   di
mutualizzazione;  tale  riferimento,  comprensivo  dell'ID  Varieta',
indicato nella quinta colonna  delle  tabelle  allegate  al  presente
decreto, dovra'  essere  riscontrabile  anche  sulle  polizze  o  sui
certificati di adesione alle polizze collettive,  o  nella  copertura
mutualistica annuale. 
  4. Per il riso da seme, ove non  indicato  nell'elenco,  il  prezzo
stabilito per la corrispondente varieta', puo' essere maggiorato fino
a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere  allegato
il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i  controlli  da
parte dell'Autorita' di gestione del Programma nazionale di  sviluppo
rurale 2014 - 2020 e dell'Organismo pagatore competente. 
  5. Per le produzioni biologiche, ove non indicato  nell'elenco,  il
prezzo stabilito per  il  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione, puo' essere maggiorato fino al 20  per  cento.  In  tale
caso,  al  certificato  di  polizza  o  di  adesione  al   fondo   di
mutualizzazione deve essere allegato  l'attestato  dell'Organismo  di
controllo  preposto,  per  le  successive  verifiche  della   Regione
territorialmente competente, e sul  certificato  stesso  deve  essere
riportata la dicitura «produzione biologica». 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 11 maggio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2016 
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