IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per  i  prodotti   rimborsati
dal servizio  sanitario   nazionale tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,  convertito  nella
legge 24 giugno 2009, n. 77,  con  il  quale  all'Art.  13  comma  1,
lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per  le  aziende
farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge  23  dicembre
1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa' Bruno Farmaceutici S.p.a.
e' stata  autorizzata  all'immissione  in  commercio  del  medicinale
GLUCOPHAGE UNIDIE; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   ha   chiesto   la
riclassificazione delle confezioni codice AIC  n.  040628024,  codice
AIC n. 040628048 e codice AIC n. 040628063; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 13 ottobre 2015; 
  Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del  30
marzo 2016; 
  Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale GLUCOPHAGE UNIDIE nelle confezioni sotto indicate  e'
classificato come segue: 
  Confezione 
  «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse 
  AIC n. 040628024 (in base 10) 16RVTS (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' 
  A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
  € 4,43 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
  € 7,31 
  Confezione 
  «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse 
  AIC n. 040628048 (in base 10) 16RVUJ (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' 
  A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
  € 4,43 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
  € 7,31 
  Confezione 
  «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse 
  AIC n. 040628063 (in base 10) 16RVUZ (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' 
  A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
  € 4,43 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
  € 7,31 
  Tetto di spesa complessivo sul prezzo  Ex  Factory:  alla  molecola
metformina nelle formulazioni a rilascio  prolungato  si  applica  un
tetto di spesa complessivo sull'Ex Factory  pari  a  €  8.800  Mln/24
mesi. 
  Ai   fini   della   determinazione   dell'importo    dell'eventuale
sfondamento, il calcolo dello stesso verra'  determinato  sulla  base
dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali Payback
del  5%  e  dell'1,83%)  trasmessi   attraverso   il   flusso   della
tracciabilita', di cui al decreto del Ministro della  salute  del  15
luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed  il  flusso
OSMED, istituito  ai  sensi  della  legge  448/1998,  successivamente
modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la Convenzionata
. E' fatto, comunque, obbligo alla Parte di fornire semestralmente  i
dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto  e
il relativo trend dei consumi nel periodo  di  vigenza  dell'accordo,
segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti  anche  prima   della
scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto  di  spesa,
il periodo di riferimento, per i prodotti gia' commercializzati avra'
inizio dal mese della pubblicazione  del  provvedimento  in  Gazzetta
Ufficiale, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione,  dal  mese
di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di
rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al servizio  sanitario  nazionale)
dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. 
  I tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si  riferiscono/non  si  riferiscono  a  tutti  gli  importi
comunque a carico del servizio sanitario nazionale, ivi compresi,  ad
esempio, quelli derivanti  dall'applicazione  della  legge  648/96  e
dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche delle  note
AIFA. 
  Al raggiungimento dell'80% del tetto di spesa  sulla  molecola,  e'
facolta'  dell'azienda  presentare   domanda   per   rinegoziare   le
condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: 
  24 mesi