Art. 5 
 
                           Prove di esame 
 
  1. L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio: 
    1)  la  prima  prova  scritta   e'   disciplinata   dal   decreto
ministeriale n. 139/2003 (durata sei ore); 
    2)  la  seconda   prova   scritta,   disciplinata   dal   decreto
ministeriale n. 10/2015, per l'indirizzo scientifico (durata  massima
della  prova  indicata  in  calce  alla  prova  medesima)  verte   su
matematica; 
    3)  la  terza  prova  scritta   e'   disciplinata   dal   decreto
ministeriale n. 429/2000; 
    4) la quarta prova  scritta,  in  lingua  cinese,  effettuata  il
giorno successivo allo svolgimento della  terza  prova,  concerne  la
lingua  e  letteratura  cinese.  Saranno   valutate   competenze   di
comprensione e produzione. I candidati esamineranno  un  testo  e  lo
tradurranno in italiano.  Il  testo  sara'  corredato  di  domande  a
risposta chiusa e di un quesito a risposta aperta che richiedera' una
maggiore elaborazione (durata quattro ore); 
    5) il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal  citato
decreto del Presidente della Repubblica n.  323/1998,  tenendo  conto
che, ai sensi della legge n. 425/1997, in relazione al colloquio,  la
commissione non puo' operare per aree disciplinari. Esso  accerta  le
competenze  linguistiche  di   ascolto,   lettura,   comprensione   e
produzione orale con lettura di testi e  domande  relative  al  testo
letto. Il colloquio  sara'  completato  dalla  verifica  relativa  al
programma di letteratura cinese in  lingua  italiana.  Il  colloquio,
inoltre, prevede domande in cinese, formulate dalla commissione,  sui
contenuti  del  programma  dell'ultimo  anno  della  materia   storia
veicolata in lingua cinese.