Art. 5 Prove di esame 1. L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio: 1) la prima prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale n. 139/2003 (durata sei ore); 2) la seconda prova scritta, disciplinata dal decreto ministeriale n. 10/2015, per l'indirizzo scientifico (durata massima della prova indicata in calce alla prova medesima) verte su matematica; 3) la terza prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale n. 429/2000; 4) la quarta prova scritta, in lingua cinese, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, concerne la lingua e letteratura cinese. Saranno valutate competenze di comprensione e produzione. I candidati esamineranno un testo e lo tradurranno in italiano. Il testo sara' corredato di domande a risposta chiusa e di un quesito a risposta aperta che richiedera' una maggiore elaborazione (durata quattro ore); 5) il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, tenendo conto che, ai sensi della legge n. 425/1997, in relazione al colloquio, la commissione non puo' operare per aree disciplinari. Esso accerta le competenze linguistiche di ascolto, lettura, comprensione e produzione orale con lettura di testi e domande relative al testo letto. Il colloquio sara' completato dalla verifica relativa al programma di letteratura cinese in lingua italiana. Il colloquio, inoltre, prevede domande in cinese, formulate dalla commissione, sui contenuti del programma dell'ultimo anno della materia storia veicolata in lingua cinese.