Art. 6 Valutazione 1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove. 2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alla disciplina oggetto della quarta prova scritta (Lingua cinese).