Art. 9 Modifiche all'art. 10 del decreto ministeriale 21 settembre 2005 1. Il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. La materia prima carnea e' costituita dalla coscia intera del maiale.». 2. Al comma 5 sono soppressi i punti b3) e b4). 3. Al comma 6 dopo le parole «confezionate all'origine» e' inserita la seguente frase: «applicando al prodotto finale le prescrizioni di cui all'art. 10 e di cui agli allegati III e VI del Regolamento (UE) 1169/2011.».