Art. 9 
 
 
                        Modifiche all'art. 10 
             del decreto ministeriale 21 settembre 2005 
 
  1. Il comma 2 e' cosi' sostituito: 
    «2. La materia prima carnea e' costituita dalla coscia intera del
maiale.». 
  2. Al comma 5 sono soppressi i punti b3) e b4). 
  3. Al comma 6 dopo le parole «confezionate all'origine» e' inserita
la seguente frase: «applicando al prodotto finale le prescrizioni  di
cui all'art. 10 e di cui agli allegati III e VI del Regolamento  (UE)
1169/2011.».