IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
«Istituzione del servizio sanitario nazionale»,  che  attribuisce  al
Ministro della sanita'  (ora  della  salute)  il  potere  di  emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso, comprendente  piu'
regioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze  contingibili  e
urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che
interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Visto il regolamento (CE) 178/2002 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) 852/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) 853/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per
gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) 882/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo ai controlli ufficiali  intesi  a  verificare  la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e  alimenti  e  alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il  regolamento  (CE)  1881/2006  della  Commissione  del  19
dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni  contaminanti
nei prodotti alimentari; 
  Vista la raccomandazione (CE)  della  Commissione  del  6  febbraio
2006, relativa alla riduzione della presenza di  diossine,  furani  e
PCB nei mangimi e negli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva 2004/41/CE,  relativo  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore e successive modificazioni; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  17  maggio  2011,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  22
giugno 2011, n. 143, concernente  «Misure  urgenti  di  gestione  del
rischio  per  la  salute  umana  connesso  al  consumo  di   anguille
contaminate provenienti dal Lago di Garda», che ha  introdotto,  fino
al 21 giugno 2012,  per  gli  operatori  del  settore  alimentare  il
divieto di immettere sul mercato o di commercializzare  al  dettaglio
le  anguille  provenienti  dal   Lago   di   Garda   destinate   alla
alimentazione umana; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  18  maggio  2012,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  12
giugno 2012, n. 135, di  proroga  per  mesi  dodici  del  termine  di
validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  7  giugno   2013,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  27
giugno 2013, n. 149, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine
di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  13  giugno  2014,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  27
giugno 2014, n. 147, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine
di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  21  maggio  2015,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  13
giugno 2015, n. 135, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine
di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011; 
  Vista la relazione, acquisita in data 24 aprile 2015, dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il  Molise,  laboratorio
nazionale di  riferimento  per  le  diossine  e  i  PCB  in  alimenti
destinati al consumo umano, condivisa con il Centro di referenza  per
l'epidemiologia  veterinaria,  la  programmazione,  l'informazione  e
l'analisi del rischio (COVEPI), contenente la valutazione dei livelli
di contaminazione di diossine e PCB in campioni  di  prodotti  ittici
del Lago di Garda; 
  Visto il Piano di monitoraggio 2015-2016, trasmesso con nota  prot.
42047 del 6 novembre 2015, e modificato con nota prot.  5108  del  15
febbraio 2016, elaborato e  condiviso  tra  le  Regioni  Lombardia  e
Veneto, la Provincia autonoma di Trento, il Centro di  referenza  per
l'epidemiologia  veterinaria,  la  programmazione,  l'informazione  e
l'analisi del rischio  (COVEPI),  presso  l'Istituto  zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del  Molise,  l'Istituto  zooprofilattico
sperimentale delle Venezie e l'Istituto zooprofilattico  sperimentale
della Lombardia ed Emilia-Romagna, al fine di valutare i  livelli  di
contaminazione da diossine e PCB nelle anguille del Lago di  Garda  e
la possibilita'  di  utilizzo  alimentare  per  l'uomo  di  esemplari
dell'intera popolazione o di specifiche sottopopolazioni; 
  Considerato che non sono ancora disponibili gli esiti analitici del
monitoraggio,  in  quanto  le  attivita'  di  campionamento  si  sono
protratte oltre le date indicate nel Piano di monitoraggio,  a  causa
delle condizioni climatiche che hanno influenzato  il  periodo  della
migrazione delle anguille e quindi la  pesca  degli  esemplari,  come
peraltro previsto dal citato Piano; 
  Tenuto conto che, in assenza di dati aggiuntivi e in considerazione
della persistenza degli inquinanti riscontrati negli anni  precedenti
nelle anguille,  e'  necessario  prorogare  ulteriormente  le  misure
stabilite nella citata ordinanza del 2011; 
  Acquisito l'assenso alla proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011,
comunicato dagli enti territorialmente competenti, Regione Lombardia,
Regione Veneto e Provincia autonoma di  Trento,  con  note  n.  19491
dell'11 maggio 2016, n. 18838 del 6 maggio 2016  e  n.  18582  del  5
maggio 2016; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
17 maggio 2011, prorogato con le ordinanze 18 maggio 2012,  7  giugno
2013, 13 giugno 2014 e 21 maggio 2015, e' ulteriormente prorogato  di
dodici mesi.