Art. 8 
 
 
                Modalita' di istruttoria dell'istanza 
 
  1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui  all'art.  3  e
verificata la disponibilita' finanziaria,  provvede  a  redigere  una
graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art.
9, che sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  2. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti  di
impegno e pagamento seguendo l'ordine della graduatoria; 
  3. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art.  1,  comma  4,  del decreto
ministeriale del 6 agosto  2015  e'  erogato  in  un'unica  soluzione
previo controllo di I° livello effettuato  dalla  direzione  generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura.