Art. 5 
 
               Ripartizione del gettito delle tariffe 
 
  1. I proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli  oneri
di cui all'art. 1, comma 1,  vengono  riassegnati,  con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede, con propri decreti, a trasferire alle  amministrazioni
competenti e alle associazioni  interessate  la  quota  dei  proventi
relativa  alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dalle  rispettive
attivita'.