Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. I produttori di  AEE  che  non  rispettano  il  termine  per  il
versamento di cui all'art. 2, comma 5, sono tenuti al pagamento della
tariffa stabilita maggiorata degli interessi nella misura  del  tasso
legale vigente, con  decorrenza  dal  primo  giorno  successivo  alla
scadenza di detto termine. 
    Roma, 17 giugno 2016 
 
                                            Il Ministro dell'ambiente 
                                                       e della tutela 
                                            del territorio e del mare 
                                                             Galletti 
Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
Padoan