IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto  l'art.  8,  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  e  in
particolare, l'art. 4; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio  dei
ministri individua, con propri decreti, le aree  funzionali  omogenee
da affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  indica,  per
tali  strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri   o
Sottosegretari di Stato da lui  delegati,  il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante  ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e,  in
particolare l'art. 34; 
  Ritenuto opportuno, in considerazione della eterogeneita'  e  delle
caratteristiche  proprie  dell'area  di  attivita'  «gestione   delle
risorse umane» e  dell'area  di  attivita'  «gestione  delle  risorse
strumentali» della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  nonche'
della loro rilevanza, suddividere il Dipartimento per le politiche di
gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali  in
due dipartimenti  denominati  rispettivamente  «Dipartimento  per  il
personale» e «Dipartimento per  i  servizi  strumentali»,  anche  per
rafforzare   le   funzioni   di   programmazione,   coordinamento   e
monitoraggio; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente 
             del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. All'art. 2, comma 3, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  1°  ottobre   2012,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  «g)  Dipartimento
per il personale;»; 
    b)  dopo  la  lettera  g)  e'  inserita  la   seguente:   «g-bis)
Dipartimento per i servizi strumentali;».