IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 4; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 34; Ritenuto opportuno, in considerazione della eterogeneita' e delle caratteristiche proprie dell'area di attivita' «gestione delle risorse umane» e dell'area di attivita' «gestione delle risorse strumentali» della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' della loro rilevanza, suddividere il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali in due dipartimenti denominati rispettivamente «Dipartimento per il personale» e «Dipartimento per i servizi strumentali», anche per rafforzare le funzioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio; Informate le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 1. All'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) Dipartimento per il personale;»; b) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) Dipartimento per i servizi strumentali;».