Art. 2 
 
          Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente 
             del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 34 (Dipartimento per il personale). - 1. Il Dipartimento  per
il  personale  provvede  direttamente  alla  gestione  giuridica   ed
economica del personale, alla  promozione  e  sviluppo  professionale
dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale,  anche
dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza  nonche'
ai   rapporti   con   la   Scuola   nazionale   dell'amministrazione;
all'istruttoria per il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali;
alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi  di
interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro,
assumendo direttamente la  difesa  dell'Amministrazione  in  sede  di
conciliazione e nei giudizi  del  lavoro  di  primo  grado.  Cura  le
relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; cura  l'istruttoria  dei
procedimenti   disciplinari   e   in   materia   di   mobbing;   cura
l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse  per
il personale della Presidenza. Il Dipartimento assicura i servizi  di
anticamera nelle sedi di Governo eccetto che nella  sede  di  Palazzo
Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica.  Il
Dipartimento coordina,  altresi',  le  attivita'  di  rilevamento  ed
elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e  i  Dipartimenti
della Presidenza, nonche' l'interconnessione  al  sistema  statistico
nazionale,  con  particolare  riferimento  a  quelli  concernenti  il
personale.   Il   Dipartimento    provvede    all'individuazione    e
incentivazione di  modalita'  innovative  di  lavoro,  anche  tramite
l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici  e  il  ricorso  a   modalita'
flessibili di lavoro, al fine  di  incrementare  la  produttivita'  e
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro;  provvede,
inoltre, alla elaborazione di progetti per  la  valorizzazione  e  lo
sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. 
  2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio  del  medico  competente,
coordinato  da  un  dirigente  di  prima  fascia,  che  assicura   la
sorveglianza sanitaria e  il  primo  soccorso,  in  attuazione  degli
articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  e
che  si  avvale  di   due   dirigenti   di   seconda   fascia   delle
professionalita'  sanitarie  come  previsto   nell'apposita   sezione
distinta del ruolo dei  dirigenti  delle  professionalita'  sanitarie
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu'
di dieci servizi.».