Art. 2 Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Dipartimento per il personale). - 1. Il Dipartimento per il personale provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza nonche' ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing; cura l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza. Il Dipartimento assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo eccetto che nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Il Dipartimento coordina, altresi', le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalita' innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalita' flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. 2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, coordinato da un dirigente di prima fascia, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che si avvale di due dirigenti di seconda fascia delle professionalita' sanitarie come previsto nell'apposita sezione distinta del ruolo dei dirigenti delle professionalita' sanitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di dieci servizi.».