Art. 3 Art. 34-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 1. Dopo l'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' inserito il seguente: «Art. 34-bis (Dipartimento per i servizi strumentali). - 1. Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il sistema messo a disposizione da Consip S.p.A. e in particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. Il Dipartimento, inoltre, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresi', al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attivita' di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente. Al Dipartimento fanno capo i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005. 2. Il Dipartimento provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonche' alla sicurezza del servizio di trasporto. 3. Il Dipartimento elabora proposte di innovazione volte a migliorare la qualita' dei servizi strumentali e la riduzione dei costi; adotta la carta dei servizi forniti dal Dipartimento e provvede al monitoraggio della sua attuazione. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu' di sette servizi.».