Art. 3 
 
               Art. 34-bis del decreto del Presidente 
             del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. Dopo l'art. 34 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° ottobre 2012, e' inserito il seguente: 
    «Art. 34-bis (Dipartimento per i servizi strumentali).  -  1.  Il
Dipartimento  provvede,  in  un  quadro  unitario  di  programmazione
generale  annuale  e  pluriennale,  coerente  con  le   esigenze   di
funzionamento  della  Presidenza  e  compatibile   con   le   risorse
finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla  gestione
di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il  sistema
messo a disposizione da Consip  S.p.A.  e  in  particolare:  provvede
all'ottimale gestione degli immobili in  uso  alla  Presidenza;  alla
programmazione e alla realizzazione delle opere  e  degli  interventi
manutentivi dei locali e degli  impianti;  predispone  e  gestisce  i
programmi di informatizzazione della  Presidenza,  curando  l'analisi
funzionale, la progettazione e la gestione  dei  sistemi  informativi
automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto  il  profilo  della
sicurezza  e  della  riservatezza,  con  esclusione  dei  sistemi  di
comunicazione di competenza  del  centro  comunicazioni  classificate
presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le
emergenze all'interno delle sedi della Presidenza.  Il  Dipartimento,
inoltre, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione  ed
alla valutazione delle scelte relative  alle  esigenze  locative,  di
acquisizione di beni e servizi, anche nel settore  informatico  e  di
telecomunicazione, nonche' all'avvio e alla gestione  delle  connesse
procedure  amministrative,  ivi  comprese  quelle  di  adesione  alle
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art.  58  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, assicurandone  anche  il  monitoraggio  e  la  gestione
operativa quale referente unico  della  Presidenza.  Il  Dipartimento
provvede, altresi', al collaudo  e  alla  regolare  esecuzione  delle
opere e degli interventi o delle prestazioni. Al  Dipartimento  fanno
capo  le  attivita'  di  prevenzione  e  protezione  ai  sensi  della
normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro e il  coordinamento  e  la  gestione  dei  necessari
interventi strutturali,  in  raccordo  con  il  Dipartimento  per  il
personale - Ufficio del medico competente. Al Dipartimento fanno capo
i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82,  recante  «Codice  dell'amministrazione  digitale»  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  compatibilmente  con   le   funzioni
istituzionali assegnate e le  esigenze  organizzative  delle  singole
strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai  decreti  di
cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005. 
  2. Il Dipartimento provvede alla gestione degli  «uffici  passi»  e
dell'autoparco, nonche' alla sicurezza del servizio di trasporto. 
  3.  Il  Dipartimento  elabora  proposte  di  innovazione  volte   a
migliorare la qualita' dei servizi strumentali  e  la  riduzione  dei
costi; adotta  la  carta  dei  servizi  forniti  dal  Dipartimento  e
provvede al monitoraggio della sua attuazione. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu'
di sette servizi.».