(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    Inserimento, in accordo all'art. 12,  comma  5,  della  legge  n.
189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata  ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more
della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale
domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate
costituiscono  un  estratto  degli  Allegati  alle  Decisioni   della
Commissione Europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in
commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di
tali documenti. 
Farmaco di nuova registrazione 
    COAGADEX 
    Codice  ATC  -  Principio  Attivo:  B02BD13  -  Fattore  X  della
coagulazione umano 
    Titolare: Bio Products Laboratory LTD 
    GUUE 29 aprile 2016 
    -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio'
permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla
sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare
qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per
informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. 
    Indicazioni terapeutiche 
    «Coagadex» e' indicato per il  trattamento  e  la  profilassi  di
episodi emorragici e per la gestione perioperatoria dei pazienti  con
deficit congenito del fattore X. 
    Modo di somministrazione 
    Uso endovenoso. 
    Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione  di  un
medico esperto nel trattamento dei disturbi emorragici rari. 
    Dopo la ricostituzione, il medicinale deve  essere  somministrato
per via endovenosa ad una velocita' suggerita di 10 ml/min,  tuttavia
non superiore a 20 ml/min. 
    Per  la  terapia  domiciliare,  il  paziente  deve  ricevere   la
formazione adeguata e deve essere esaminato  a  intervalli  regolari.
Per le istruzioni sulla ricostituzione  del  medicinale  prima  della
somministrazione, vedere paragrafo 6.6 
    Confezioni autorizzate: 
    EU/1/16/1087/001 AIC: 044840015 /E In base 32: 1BSF2H 
      100 UI/ML - polvere e solvente per soluzione iniettabile -  uso
endovenoso - polvere: 
        flaconcino (vetro) 250 UI; solvente: flaconcino  (vetro)  2,5
ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino + dispositivo di trasferimento 
    EU/1/16/1087/002 AIC: 044840027 /E In base 32: 1BSF2V 
      100 UI/ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile -  uso
endovenoso - polvere: 
        flaconcino (vetro) 500 ui; solvente: flaconcino (vetro) 5  ml
- 1 flaconcino + 1 flaconcino + dispositivo di trasferimento 
 
Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in
                              commercio 
 
    Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) 
    I requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti  periodici
di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono  definiti
nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco
EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e
successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei. 
    Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
presentare  il  primo  Rapporto  periodico  di  aggiornamento   sulla
sicurezza   per   questo   medicinale   entro   6   mesi   successivi
all'autorizzazione. 
 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
                           del medicinale 
 
    Piano di gestione del rischio (RMP) 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
effettuare  le  attivita'  e  gli  interventi   di   farmacovigilanza
richiesti e dettagliati nel RMP concordato e  presentato  nel  modulo
1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  qualsiasi
successivo aggiornamento concordato del RMP. 
    Il RMP aggiornato deve essere presentato: 
      su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; 
      ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e'
modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove
informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del
profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un
importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del
rischio). 
    Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio 
    Non pertinente 
 
                    Rilascio ufficiale dei lotti 
 
    In conformita' all'art. 114, comma 2, della direttiva 2001/83/CE,
il  rilascio  ufficiale  dei  lotti  di  fabbricazione  deve   essere
effettuato  da  un  laboratorio  di  Stato  o   da   un   laboratorio
appositamente designato. 
 
                       Regime di prescrizione 
 
    Medicinale soggetto a prescrizione medica  limitativa,  vendibile
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti  -
ematologo (RRL).