(Allegato tecnico a))
                                                  Allegato tecnico a) 
 
a) Metodologia per l'individuazione dei costi e per la determinazione
  dei  ricavi  delle  Aziende   Ospedaliere   (AO),   delle   Aziende
  Ospedaliere Universitarie (AOU) e degli Istituti di Ricovero e Cura
  a  Carattere  Scientifico  (IRCCS),  per  la  determinazione  dello
  scostamento ai sensi dell'art. 1 comma 524, lettera a), della legge
  28 dicembre 2015, n. 208. 
 
  1.1.1 Definizione di inefficienza gestionale, scostamento  assoluto
e scostamento percentuale 
    La metodologia descritta nel presente  documento  si  propone  di
individuare il valore  dell'inefficienza  gestionale  delle  aziende,
intesa come  lo  «scostamento  tra  costi  rilevati  dal  modello  di
rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi  determinati
come remunerazione dell'attivita', ai sensi  dell'art.  8-sexies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502»,  definito  nel  comma
524, lettera a), dell'art. 1, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016). 
    Al fine di valutare l'inefficienza gestionale, dunque, il  valore
dei costi sostenuti dalle aziende e' messo a confronto con il  valore
dei ricavi considerati ammissibili, secondo il procedimento descritto
in seguito nel dettaglio, in coerenza  con  il  razionale  introdotto
dall'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502
che pone al 30%, la soglia dell'incidenza massima che  possono  avere
le funzioni sul totale della remunerazione assegnata. 
    Per ciascuna Azienda si calcola lo scostamento assoluto (S) e  lo
scostamento percentuale (S%), dove: 
    Scostamento assoluto (S) = Costi - Ricavi massimi ammissibili 
    Con: 
      Costi = Costi da CE - Oneri straordinari 
      Ricavi massimi ammissibili = 
      Ricavi da prestazioninew (si  veda  paragrafo  1.1.3.1  per  la
descrizione) + 
      Finanziamento per funzioni massimo ammissibile + 
      altri   ricavi   relativi   alle    entrate    proprie,    alle
sterilizzazioni e alla gestione finanziaria 
    Lo Scostamento percentuale (S%), in  coerenza  con  il  razionale
introdotto dall'art. 8-sexies del decreto legislativo n.  502/1992  e
successive modificazioni, e' cosi' definito: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
    Il denominatore dello scostamento  percentuale  e'  calcolato  in
coerenza con l'art. 8-sexies del decreto legislativo  n.  502/1992  e
successive  modificazioni  ed  e'  il  totale   della   remunerazione
dell'attivita',  ovvero  la   somma   dei   ricavi   da   prestazione
normalizzati (vedi paragrafo 1.1.3.1) e  finanziamento  per  funzioni
massimo ammissibile. 
    Il calcolo dello scostamento sopra descritto,  e'  effettuato  in
prima applicazione, per l'anno  2016,  con  riferimento  ai  dati  CE
relativi al IV trimestre 2015. Dall'anno 2017 si  fa  riferimento  ai
valori contabilizzati nei CE a consuntivo  relativi  all'ultimo  anno
disponibile. 
    Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 524,
lettera a), della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  lo  scostamento
assoluto che determina la presentazione del piano di cui all'art.  1,
comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' pari a 10 milioni
di euro mentre lo scostamento percentuale e' pari o superiore al 10%. 
  1.1.2 Costi 
    I costi da considerare per il calcolo dello  scostamento  sono  i
costi complessivi al netto degli oneri straordinari rilevati  con  il
modello CE, ovvero la somma delle seguenti voci: 
    B.1) Acquisti di beni 
    B.2) Acquisti di servizi 
    B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 
    B.4) Godimento di beni di terzi 
    B.5) Personale del ruolo sanitario 
    B.6) Personale del ruolo professionale 
    B.7) Personale del ruolo tecnico 
    B.8) Personale del ruolo amministrativo 
    B.9) Oneri diversi di gestione 
    B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 
    B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 
    B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 
    B.15) Variazione delle rimanenze 
    B.16) Accantonamenti dell'esercizio 
    C.3) Interessi passivi 
    C.4) Altri oneri 
    D.2) Svalutazioni 
    Totale imposte e tasse (Y) 
  1.1.3 Ricavi massimi ammissibili 
    I ricavi da considerare per il  calcolo  dello  scostamento  sono
calcolati come somma di tre componenti: 
      1. Ricavi da  prestazioninew  ,  determinati  come  di  seguito
specificato al paragrafo 1.1.3.1; 
      2. Finanziamento per funzioni massimo ammissibile,  determinato
come di seguito specificato al paragrafo 1.1.3.2; 
      3.  Altri  ricavi   relativi   alle   entrate   proprie,   alle
sterilizzazioni e alla gestione  finanziaria,  di  cui  al  paragrafo
1.1.3.3. 
1.1.3.1 Ricavi da prestazioninew 
    I ricavi da prestazioni sono cosi' determinati: 
      A.4.A) Ricavi per  prestazioni  sanitarie  e  sociosanitarie  a
rilevanza sanitaria erogate a soggetti  pubblici  (ad  esclusione  di
A.4.A.2 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici); 
      A.6) Compartecipazione alla  spesa  per  prestazioni  sanitarie
(Ticket); 
      A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra  fondo)  -
Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura  extra
LEA. 
    Alcune regioni sono caratterizzate da tariffe diverse rispetto  a
quelle di riferimento nazionale (ex decreto ministeriale  18  ottobre
2012), in quanto, ad esempio, alcune utilizzano  la  leva  tariffaria
per integrare il finanziamento alle  aziende  che  in  altre  Regioni
viene integrato attraverso le funzioni assistenziali,  mentre  quelle
in Piano di rientro sono tenute al rispetto  del  tariffario  massimo
nazionale  e  talvolta  adottano  tariffe  inferiori,  e'  necessario
rendere  confrontabili  tra  loro  Regioni  che  hanno  comportamenti
remunerativi diversi. A questo fine, per quanto riguarda l'assistenza
ospedaliera, ed in particolare le voci CE A.4.A.1.1)  Prestazioni  di
ricovero a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche
della Regione  e  A.4.A.3.1)  Prestazioni  di  ricovero  a  rilevanza
sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione,  considerato  che
il ricavo  contabilizzato  nel  CE  e'  valorizzato  con  la  tariffa
regionale, e' stato adottato il seguente criterio di normalizzazione: 
      in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, si  calcola  il
delta tariffario percentuale  (tra  il  valore  contabilizzato  a  CE
consuntivo 2014 nelle  voci  A.4.A.1.1)  Prestazioni  di  ricovero  a
rilevanza sanitaria erogate  ad  Aziende  sanitarie  pubbliche  della
Regione e A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  a  rilevanza  sanitaria
erogate a soggetti pubblici Extraregione e il valore dei ricavi dalle
prestazioni ospedaliere erogate durante l'anno  2014  desumibile  dal
flusso informativo SDO  valorizzato  a  tariffe  nazionali,  definite
tramite decreto ministeriale 18 ottobre 2012. Pertanto le percentuali
di cui all'allegata tabella  A  esprimono,  per  ciascuna  struttura,
l'incidenza della differenza tra il valore dei ricavi da  prestazioni
ospedaliere contabilizzate a CE consuntivo 2014 e la valorizzazione a
tariffe nazionali dei ricoveri ospedalieri desumibile dal flusso  SDO
2014, rispetto ai ricavi da  prestazioni  ospedaliere  contabilizzati
nel CE. (1) Dall'anno 2017 verranno  presi  a  riferimento  i  valori
contabilizzati nei CE  a  consuntivo  e  il  Ministero  della  Salute
fornira' le percentuali di cui sopra, sulla base della Banca dati SDO
ultima disponibile, al fine della determinazione dell'incidenza della
maggiorazione tariffaria. 
    Il valore della normalizzazione dei  ricavi  per  prestazioni  di
ricovero e' quindi definito nel modo seguente: 
    Normalizzazione dei ricavi da ricovero =  (A.4.A.1.1  Prestazioni
di ricovero  a  rilevanza  sanitaria  erogate  ad  Aziende  sanitarie
pubbliche  della  Regione  +  A.4.A.3.1  Prestazioni  di  ricovero  a
rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione)* (delta
tariffario percentuale da tabella A)». 
    I «nuovi» ricavi da prestazioni rideterminati al netto del  delta
tariffario sono quindi cosi' determinati come somma algebrica di: 
      Ricavi   da   prestazioninew   =   Ricavi    da    prestazioni-
normalizzazione dei ricavi da ricovero 
    Si  precisa  inoltre  che,  qualora  i  ricavi   da   prestazioni
ospedaliere, di pronto soccorso ed ambulatoriali  contabilizzati  nel
CE alle voci A.4.A.1.1, A.4.A.1.2, A.4.A.3.1 e A.4.A.3.2 non  fossero
coerenti con il valore della casistica osservata nei flussi SDO, EMUR
e Tessera  Sanitaria  a  causa  di  eventuali  anomale  modalita'  di
compilazione  dei  CE  o  altre  cause,  la  Regione,  in   fase   di
individuazione  delle  proprie  aziende,  e'  tenuta  ad   effettuare
rispettivamente la valorizzazione  di  tali  ricavi  sulla  base  dei
flussi di  ricovero  (SDO),  di  pronto  soccorso  (EMUR)  (2)  e  di
attivita' ambulatoriale (Tessera Sanitaria) ad integrazione dei  dati
di CE. 
1.1.3.2 Finanziamento per funzioni massimo ammissibile 
    L'art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e  successive
modificazioni dispone che «il valore complessivo della  remunerazione
delle funzioni non puo' in ogni caso superare il  30  per  cento  del
limite di remunerazione assegnato». 
    Pertanto, ne deriva che: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Dove: x rappresenta la percentuale massima del finanziamento  per
funzioni sul totale della  remunerazione  dell'attivita',  pari  alla
somma dei ricavi da prestazione e finanziamento per funzioni  massimo
ammissibile. 
    In sede di prima applicazione della norma, la percentuale massima
del  finanziamento  per  funzioni  sul  totale  della   remunerazione
dell'attivita' e' uguale per tutte le aziende oggetto della norma  ed
e' pari al 30 %, il massimo  consentito  nel  comma  1-bis  dell'art.
8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.. 
  1.3.3  Altri   ricavi   relativi   alle   entrate   proprie,   alle
sterilizzazioni e alla gestione finanziaria 
    Gli  altri   ricavi   relativi   alle   entrate   proprie,   alle
sterilizzazioni  e  alla  gestione  finanziaria  corrispondono   alle
seguenti voci di CE: 
    A.1.A.2) Contributi c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota
F.S. regionale vincolato 
    A.1.B.1.1) Contributi da  Regione  o  Prov.  Aut.  (extra  fondo)
vincolati 
    A.1.B.2.1)  Contributi  da  Aziende  sanitarie  pubbliche   della
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 
    A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 
    A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 
    A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 
    A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate  contributi  vincolati
di esercizi precedenti 
    A.4.A.2) Ricavi per  prestazioni  sanitarie  e  sociosanitarie  a
rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 
    A.4.B)  Ricavi  per  prestazioni  sanitarie  e  sociosanitarie  a
rilevanza sanitaria erogate da privati  v/residenti  Extraregione  in
compensazione (mobilita' attiva) 
    A.4.C)  Ricavi  per  prestazioni  sanitarie  e  sociosanitarie  a
rilevanza sanitaria erogate a privati 
    A.4.D) Ricavi per prestazioni  sanitarie  erogate  in  regime  di
intramoenia 
    A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 
    A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 
    A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 
    A.9) Altri ricavi e proventi 
    C.1) Interessi attivi 
    C.2) Altri proventi 
    D.1) Rivalutazioni 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(1) Il fattore correttivo e' stato calcolato considerando  lo  stesso
    anno di riferimento per entrambe le fonti  informative,  tuttavia
    qualora nel 2015 la Regione abbia adottato  un  provvedimento  in
    materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie  diverso  da
    quello vigente nel 2014,  il  fattore  correttivo  dovra'  essere
    modificato  per  tener  conto  della  variazione  intervenuta  in
    materia di politica tariffaria regionale. In tal caso il  fattore
    correttivo nuovo verra' determinato dal Ministero della Salute, a
    seguito  della  valutazione  del  provvedimento   regionale   che
    avverra' attraverso appositi incontri dedicati con  il  Ministero
    della  Salute  con  le  modalita'  previste  nelle  premesse  del
    decreto. 

(2) L'importo considerato dovra' corrispondere a quello rilevato  nel
    flusso EMUR per i regimi di erogazione 1 e  2  (lordo  -  importo
    ticket da flusso)