Art. 5 
 
  1. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che  ha
provocato     l'avvelenamento,     l'azienda     sanitaria     locale
territorialmente competente assicura l'invio di carcasse  di  animali
deceduti per avvelenamento e campioni biologici  da  essi  prelevati,
nonche' di esche o bocconi sospetti  di  avvelenamento,  all'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio. I campioni  e
le  carcasse   sono   accompagnati   dalla   diagnosi   di   sospetto
avvelenamento corredata dal referto anamnestico di cui all'art. 3. 
  2.  L'Azienda  sanitaria  locale   puo'   autorizzare   il   medico
veterinario libero professionista o il proprietario  dell'animale  ad
inviare direttamente  all'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  le
carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici,
nonche' le esche o i bocconi sospetti.