IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 709 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; Visto il comma 710 dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 2015 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732, relativi all'attuazione dei patti regionalizzati e del patto orizzontale nazionale; Visto il comma 711 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che ai fini della determinazione del predetto saldo di riferimento prevede che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio; Visto il secondo periodo del citato comma 711 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, limitatamente all'anno 2016, prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; Visto il comma 719 dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 2015, che prevede che per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 709 a 713, dal comma 716 e dai commi da 719 a 734 del medesimo art. 1 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, dispone che le citta' metropolitane, le province e i comuni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710 del citato art. 1, con tempi e modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione conclusi entro il 1° gennaio 2016, le regole del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; Visto il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che per l'anno 2016 esclude dalle entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del medesimo articolo le entrate connesse al contributo attribuito ai comuni, di complessivi 390 milioni di euro, da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che prevede, per l'anno 2016, l'esclusione dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonche' da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al citato comma 710 e' determinato dalla Regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Entro il 30 giugno 2016, le medesime regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati gli importi delle esclusioni; Visto il comma 713 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che, per l'anno 2016, prevede l'esclusione, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 aprile 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2016, che, in attuazione del citato comma 713 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, individua gli enti beneficiari, nonche' i relativi importi, dell'esclusione dal saldo di cui al comma 710 delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito; Visto il comma 716 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che, per l'anno 2016, prevede l'esclusione, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attivita' minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 aprile 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2016, che, in attuazione del citato comma 716 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, individua gli enti beneficiari, nonche' i relativi importi, dell'esclusione, dal saldo di cui al comma 710, delle spese sostenute per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attivita' minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito; Visto il comma 750 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, per l'anno 2016, prevede l'esclusione, nel limite massimo di 3 milioni di euro, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; Visto il comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, a decorrere dall'anno 2016, prevede che al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione; Considerato che il prospetto concernente la verifica dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali, da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione 2016-2018 e' stato approvato dalla Commissione ARCONET nella seduta del 20 gennaio 2016; Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali e' stato differito al 31 marzo 2016; Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, del 1° marzo 2016, con il quale e' stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, con eccezione delle citta' metropolitane e delle province, per le quali il termine e' differito al 31 luglio 2016; Visti i commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevedono l'applicazione del meccanismo dei «patti regionalizzati», orizzontale e verticale, mediante i quali le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa; Visto, in particolare, l'ultimo periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che prevede che gli spazi finanziari attribuiti nell'ambito del patto regionalizzato e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710; Visto il comma 732 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede l'applicazione del meccanismo del «Patto orizzontale nazionale», mediante il quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato redistribuisce gli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale allo scopo di sostenere gli impegni di spesa in conto capitale destinati agli investimenti ed esclusivamente per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo dei «patti regionalizzati» di cui ai commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015; Visto il comma 733 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, che il Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti i tempi e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti degli enti locali relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 giugno 2016; Decreta: Articolo unico 1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, in applicazione del comma 719 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun periodo, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2016 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco