IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 709 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016) che prevede  che,  ai  fini  della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica,  le  regioni,  i  comuni,  le
province, le citta' metropolitane e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi  di  finanza
pubblica; 
  Visto il comma 710 dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 2015
che, ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 709 devono  conseguire
un saldo non negativo, in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi  dei
commi  728,  730,  731  e  732,  relativi  all'attuazione  dei  patti
regionalizzati e del patto orizzontale nazionale; 
  Visto il comma 711 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che  ai
fini della determinazione del predetto saldo di  riferimento  prevede
che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e
5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2
e 3 del medesimo schema di bilancio; 
  Visto il secondo periodo del citato comma  711  dell'art.  1  della
legge n. 208 del 2015 che, limitatamente all'anno 2016,  prevede  che
nelle entrate e nelle  spese  finali  in  termini  di  competenza  e'
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; 
  Visto il comma 719 dell'art. 1 della  predetta  legge  n.  208  del
2015, che prevede che per il monitoraggio degli adempimenti  relativi
a quanto disposto dai commi da 709 a 713, dal comma 716 e  dai  commi
da 719 a 734 del medesimo art. 1 e  per  l'acquisizione  di  elementi
informativi utili per la finanza  pubblica,  dispone  che  le  citta'
metropolitane, le  province  e  i  comuni  trasmettono  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, le informazioni riguardanti le  risultanze  del
saldo di cui al comma 710 del citato art. 1, con  tempi  e  modalita'
definiti con decreto del predetto Ministero,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge  30  dicembre  2015,  n.
210,  recante  «Proroga   di   termini   previsti   da   disposizioni
legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21, il quale prevede che per i comuni  istituiti  a  seguito
dei processi di fusione conclusi entro il 1° gennaio 2016, le  regole
del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2017; 
  Visto il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che  per
l'anno 2016 esclude dalle entrate finali valide ai fini  del  vincolo
del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a  734  del  medesimo
articolo le entrate connesse al contributo attribuito ai  comuni,  di
complessivi 390 milioni  di  euro,  da  ripartire,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in  proporzione
alle  somme  attribuite,  ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  6  novembre  2014,  pubblicato  nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre
2014, adottato ai sensi  dell'art.  1,  comma  731,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147; 
  Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge  n.  208  del  2015  che
prevede, per l'anno 2016, l'esclusione dal saldo individuato ai sensi
del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali individuati ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  e
dell'art.  67-septies  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
risorse proprie provenienti da erogazioni  liberali  e  donazioni  da
parte di cittadini privati e imprese, nonche' da indennizzi derivanti
da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare  gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo
complessivo di  15  milioni  di  euro.  L'ammontare  delle  spese  da
escludere dal saldo di cui al citato comma 710 e'  determinato  dalla
Regione Emilia-Romagna nel limite di  12  milioni  di  euro  e  dalle
regioni Lombardia e Veneto nel limite di  1,5  milioni  di  euro  per
ciascuna regione. Entro  il  30  giugno  2016,  le  medesime  regioni
comunicano al Ministero dell'economia e delle  finanze  e  ai  comuni
interessati gli importi delle esclusioni; 
  Visto il comma 713 dell'art. 1 della legge n. 208  del  2015,  che,
per l'anno 2016, prevede l'esclusione, dal saldo individuato ai sensi
del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi
di  edilizia  scolastica   effettuati   a   valere   sull'avanzo   di
amministrazione e  su  risorse  rivenienti  dal  ricorso  al  debito.
L'esclusione opera nel limite massimo di 480  milioni  di  euro.  Gli
enti locali beneficiari dell'esclusione e  l'importo  dell'esclusione
stessa  sono  individuati,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da emanare entro il 15 aprile 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
aprile 2016, che, in attuazione del  citato  comma  713  dell'art.  1
della legge n. 208 del 2015, individua gli enti beneficiari,  nonche'
i relativi importi, dell'esclusione dal saldo di  cui  al  comma  710
delle  spese  sostenute  per  interventi   di   edilizia   scolastica
effettuati a valere  sull'avanzo  di  amministrazione  e  su  risorse
rivenienti dal ricorso al debito; 
  Visto il comma 716 dell'art. 1 della legge n. 208  del  2015,  che,
per l'anno 2016, prevede l'esclusione, dal saldo individuato ai sensi
del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi
di  bonifica  ambientale,   conseguenti   ad   attivita'   minerarie,
effettuati a valere  sull'avanzo  di  amministrazione  e  su  risorse
rivenienti dal ricorso  al  debito.  L'esclusione  opera  nel  limite
massimo  di  20  milioni  di  euro.  Gli  enti   locali   beneficiari
dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono  individuati,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  da  emanare  entro  il  15
aprile 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  2
maggio 2016, che, in attuazione del  citato  comma  716  dell'art.  1
della legge n. 208 del 2015, individua gli enti beneficiari,  nonche'
i relativi importi, dell'esclusione, dal saldo di cui al  comma  710,
delle  spese  sostenute  per  interventi  di   bonifica   ambientale,
conseguenti ad attivita' minerarie, effettuati a  valere  sull'avanzo
di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito; 
  Visto il comma 750 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, per
l'anno 2016, prevede l'esclusione, nel limite massimo di 3 milioni di
euro, dal saldo individuato ai  sensi  del  comma  710,  delle  spese
sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del  Museo  nazionale
della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e  su
risorse rivenienti dal ricorso al debito; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi; 
  Visto il comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015  che,  a
decorrere dall'anno 2016, prevede che al bilancio  di  previsione  e'
allegato  un  prospetto  obbligatorio  contenente  le  previsioni  di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto  ai  fini  della
verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710,  come  declinato
al comma 711. A tal  fine,  il  prospetto  allegato  al  bilancio  di
previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita'  e  dei  fondi  spese  e   rischi   futuri   concernenti
accantonamenti   destinati   a    confluire    nel    risultato    di
amministrazione; 
  Considerato   che   il   prospetto    concernente    la    verifica
dell'equilibrio tra  entrate  finali  e  spese  finali,  da  allegare
obbligatoriamente  al  bilancio  di  previsione  2016-2018  e'  stato
approvato dalla Commissione ARCONET nella seduta del 20 gennaio 2016; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  del  28  ottobre  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato
dal decreto in  data  9  novembre  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per  l'anno  2016  da  parte
degli enti locali e' stato differito al 31 marzo 2016; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, del 1° marzo 2016, con il quale  e'
stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo  al  30  aprile
2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2016 da parte degli enti locali, con  eccezione  delle  citta'
metropolitane e delle province, per le quali il termine e'  differito
al 31 luglio 2016; 
  Visti i commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015,
che   prevedono   l'applicazione   del    meccanismo    dei    «patti
regionalizzati», orizzontale e verticale, mediante i quali le regioni
possono  autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio  territorio   a
peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente
un aumento degli impegni di spesa  in  conto  capitale,  purche'  sia
garantito l'obiettivo complessivo a  livello  regionale  mediante  un
contestuale miglioramento, di pari importo, del  medesimo  saldo  dei
restanti enti locali della regione e della regione stessa; 
  Visto, in particolare, l'ultimo periodo del comma 730  dell'art.  1
della legge n. 208 del 2015 che  prevede  che  gli  spazi  finanziari
attribuiti nell'ambito del patto regionalizzato e non utilizzati  per
impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento  del
saldo di cui al comma 710; 
  Visto il comma 732 dell'art. 1 della legge n.  208  del  2015,  che
prevede  l'applicazione  del  meccanismo   del   «Patto   orizzontale
nazionale»,  mediante  il  quale  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato redistribuisce gli spazi finanziari tra gli enti
locali a livello nazionale allo scopo di  sostenere  gli  impegni  di
spesa in conto capitale destinati agli investimenti ed esclusivamente
per  la  quota  di  spazi  finanziari  non  soddisfatta  tramite   il
meccanismo dei «patti regionalizzati» di cui ai commi da  728  a  731
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015; 
  Visto il comma 733 dell'art. 1 della legge n.  208  del  2015,  che
prevede,  qualora  risultino,  anche  sulla   base   dei   dati   del
monitoraggio, andamenti di spesa degli  enti  non  coerenti  con  gli
impegni assunti con l'Unione europea, che il Ministro dell'economia e
della  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, proponga  adeguate  misure  di  contenimento  della  predetta
spesa; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 719, della  legge  n.  208
del 2015, all'emanazione del decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, con il quale sono definiti i tempi e le modalita'  per
il monitoraggio degli adempimenti degli enti locali relativi a quanto
disposto dall'art. 1, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719  a
734; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 9 giugno 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, in applicazione
del comma 719 dell'art. 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
forniscono al Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il
monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto  disposto  dall'art.
1, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, con  i  tempi,  le  modalita'  e  i  prospetti
definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente  decreto.
Detti prospetti devono essere trasmessi, con  riferimento  a  ciascun
periodo, utilizzando l'applicazione  appositamente  prevista  per  il
pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria   generale   dello   Stato,   provvede   all'aggiornamento
dell'allegato al presente decreto a seguito di successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone  comunicazione  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, all'ANCI e all'UPI. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 giugno 2016 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco