Art. 2 
 
  1. Il Tavolo tecnico e' presieduto  dal  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare o, su sua delega, dal capo  di
Gabinetto o da un vice capo di Gabinetto. Sono componenti del  tavolo
tecnico, il direttore generale della Direzione generale per i rifiuti
e l'inquinamento  (RIN)  e  un  dirigente  della  medesima  Direzione
generale,  il  Comandante  del  Comando  Carabinieri  per  la  tutela
dell'ambiente o un suo delegato, il  Presidente  dell'Albo  nazionale
gestori  ambientali,   l'amministratore   delegato   della   Societa'
concessionaria del SISTRI o un suo delegato, il Presidente dell'ISPRA
o un suo delegato, il direttore generale  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AgID) o un suo  delegato,  i  delegati  delle  associazioni
imprenditoriali  e  dei  consorzi  maggiormente  rappresentativi  dei
produttori, trasportatori, gestori e smaltitori  di  rifiuti  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto, il capo  del  Reparto  ambientale
marino del Corpo delle Capitanerie di Porto o un suo delegato  e  tre
rappresentanti  scelti  tra  le  associazioni  nazionali  di   tutela
ambientale riconosciute dal Ministero l'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, ai sensi dell'art. 13, della  legge  8  luglio
1986, n. 349. 
  2. Ai partecipanti al Tavolo tecnico  non  spetta  alcun  compenso,
indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo corrisposto.